CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 04231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 22 settembre 2023 il GIP del Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] - condannato il 17 luglio 2023 in abbreviato, alla pena finale di anni 11 e mesi 4 di reclusione per la violazione degli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - volta a ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere iniziata il 7 aprile 2022 con gli arresti domiciliari. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla valutazione del pericolo di recidiva e all'adeguatezza degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'ordinanza non è suscettibile di ricorso per cassazione ma di appello cautelare innanzi al Tribunale del riesame. Considerato che chi riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168-01 e n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134-02), si reputa di disporre la conversione del ricorso in appello e di trasmettere gli atti al Tribunale del riesame di Torino per l'ulteriore corso P.Q.M. Dispone la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti al tribunale di Torino, sezione del Riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 941 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]