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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 febbraio 1989

Cassazione n. 38951/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di Aosta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore d’ufficio privo di procura speciale.

A tale riguardo si rileva che la sentenza d’appello è stata pronunciata nei confronti dell’imputata assente e che l’[OSCURATO:PERSONA] risulta nominato difensore d’ufficio in data 08/01/2025, ma non risulta che dopo la pronuncia della sentenza d’appello abbia ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] specifico mandato difensivo per proporre ricorso per cassazione; considerato che il ricorso è, pertanto, inammissibile, alla luce dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., che dispone che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore d’ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»; rilevato che il difensore d’ufficio, con il primo motivo d’impugnazione sollecita la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1, quater, cod, proc. pen., al cui riguardo si osserva che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt.24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900 – 01); rilevato che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di Aosta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore d’ufficio privo di procura speciale. A tale riguardo si rileva che la sentenza d’appello è stata pronunciata nei confronti dell’imputata assente e che l’[OSCURATO:PERSONA] risulta nominato difensore d’ufficio in data 08/01/2025, ma non risulta che dopo la pronuncia della sentenza d’appello abbia ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] specifico mandato difensivo per proporre ricorso per cassazione; considerato che il ricorso è, pertanto, inammissibile, alla luce dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., che dispone che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore d’ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»; rilevato che il difensore d’ufficio, con il primo motivo d’impugnazione sollecita la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1, quater, cod, proc. pen., al cui riguardo si osserva che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt.24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900 – 01); rilevato che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 38951/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris