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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03091/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto respingersi entrambi i ricorsi; letta la memoria di replica e le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, il quale ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 31/03/2022 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 03/07/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, il primo, del reato di ricettazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.) e, il secondo, di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.).

2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi: erronea applicazione della legge penale (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione, posto che la provenienza illecita dei beni oggetto della ricettazione (tre batterie di monopattini elettrici) non era stata provata, presumendosi la sussistenza del reato presupposto da argomentazioni che non costituivano prova logica (l'inseguimento e l'abbandono degli oggetti, raccolti e sequestrati dalla polizia); violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, basato sulla esistenza di precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo, senza alcun riferimento a sintomi di maggiore colpevolezza e pericolosità.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale (art. 367 cod. pen.), in quanto il fatto denunciato il giorno 11 dicembre 2014 alla Questura di Palermo (furto del ciclomotore) era apparso prima facie inversomile, per l'evidente tentativo di scagionare il figlio Giovanni, datosi alla fuga, quale passeggero del mezzo; la denuncia, infatti, era stata presentata dopo il sicuro riconoscimento di quest'ultimo presso il [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe potuto dare origine ad un procedimento penale.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.

4. Circa il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale, ha correttamente richiamato il principio di diritto più volte affermato in sede di legittimità secondo cui in materia di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche; alla stregua, cioè, di elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica (ex multis, sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028).

Nel caso di specie i giudici di merito hanno valorizzato le seguenti circostanze: il possesso delle batterie in questione da parte dell'imputato, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore, inseguito da agenti di polizia; l'abbandono delle batterie stesse durante la fuga, nell'evidente tentativo di disfarsene, in caso di fermo o, comunque, di riconoscimento; il recupero di tali oggetti da parte degli agenti ed il sequestro.L'abbandono volontario - così come riferito dagli operanti di pg, escussi in dibattimento - durante un inseguimento di polizia ("in senso contrario in divieto di accesso") è sintomatico dell'illiceità del possesso e, quindi, della loro provenienza delittuosa, in considerazione altresì della mancata allegazione di qualsiasi giustificazione in ordine sia alla detenzione sia al repentino disfacimento, con la conseguenza che è immune da vizi logici la conclusione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si sia reso responsabile della contestata ricettazione.

4.1. Con riferimento al secondo motivo, se è vero che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, può tuttavia ritenersi che nel caso di specie sia stato evidenziato il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la pregressa condotta criminosa, indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (i precedenti sono stati considerati, infatti, in relazione al numero ed alla specificità, sottolineandosi la capacità a delinquere come ulteriormente emersa nella commissione di reati contro il patrimonio).

5. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico, sostenendosi in primo grado e nell'atto di appello la veridicità della denunzia del furto del ciclomotore utilizzato dal figlio Giovanni ("il [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato correttamente il furto realmente avvenuto in via [OSCURATO:PERSONA]" - pag. 9) e nei motivi aggiunti una tesi incompatibile con tale prospettazione ossia la "inverosimiglianza del fatto denunciato"; tesi posta a base del ricorso per cassazione.

La corte territoriale ha altresì indicato le circostanze che confermano la falsità della denuncia (pagine da 5 e 7), in sé idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto respingersi entrambi i ricorsi; letta la memoria di replica e le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, il quale ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 31/03/2022 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 03/07/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, il primo, del reato di ricettazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.) e, il secondo, di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.). 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi: erronea applicazione della legge penale (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione, posto che la provenienza illecita dei beni oggetto della ricettazione (tre batterie di monopattini elettrici) non era stata provata, presumendosi la sussistenza del reato presupposto da argomentazioni che non costituivano prova logica (l'inseguimento e l'abbandono degli oggetti, raccolti e sequestrati dalla polizia); violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, basato sulla esistenza di precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo, senza alcun riferimento a sintomi di maggiore colpevolezza e pericolosità. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale (art. 367 cod. pen.), in quanto il fatto denunciato il giorno 11 dicembre 2014 alla Questura di Palermo (furto del ciclomotore) era apparso prima facie inversomile, per l'evidente tentativo di scagionare il figlio Giovanni, datosi alla fuga, quale passeggero del mezzo; la denuncia, infatti, era stata presentata dopo il sicuro riconoscimento di quest'ultimo presso il [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe potuto dare origine ad un procedimento penale. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. 4. Circa il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale, ha correttamente richiamato il principio di diritto più volte affermato in sede di legittimità secondo cui in materia di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche; alla stregua, cioè, di elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica (ex multis, sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). Nel caso di specie i giudici di merito hanno valorizzato le seguenti circostanze: il possesso delle batterie in questione da parte dell'imputato, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore, inseguito da agenti di polizia; l'abbandono delle batterie stesse durante la fuga, nell'evidente tentativo di disfarsene, in caso di fermo o, comunque, di riconoscimento; il recupero di tali oggetti da parte degli agenti ed il sequestro.L'abbandono volontario - così come riferito dagli operanti di pg, escussi in dibattimento - durante un inseguimento di polizia ("in senso contrario in divieto di accesso") è sintomatico dell'illiceità del possesso e, quindi, della loro provenienza delittuosa, in considerazione altresì della mancata allegazione di qualsiasi giustificazione in ordine sia alla detenzione sia al repentino disfacimento, con la conseguenza che è immune da vizi logici la conclusione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si sia reso responsabile della contestata ricettazione. 4.1. Con riferimento al secondo motivo, se è vero che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, può tuttavia ritenersi che nel caso di specie sia stato evidenziato il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la pregressa condotta criminosa, indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (i precedenti sono stati considerati, infatti, in relazione al numero ed alla specificità, sottolineandosi la capacità a delinquere come ulteriormente emersa nella commissione di reati contro il patrimonio). 5. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico, sostenendosi in primo grado e nell'atto di appello la veridicità della denunzia del furto del ciclomotore utilizzato dal figlio Giovanni ("il [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato correttamente il furto realmente avvenuto in via [OSCURATO:PERSONA]" - pag. 9) e nei motivi aggiunti una tesi incompatibile con tale prospettazione ossia la "inverosimiglianza del fatto denunciato"; tesi posta a base del ricorso per cassazione. La corte territoriale ha altresì indicato le circostanze che confermano la falsità della denuncia (pagine da 5 e 7), in sé idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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