CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che con sentenza in data 28.11.2022 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza in data 4.5.2013 del Tribunale di Napoli (che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod.pen., perché si impossessava di una quantità di energia elettrica al fine di trarne profitto, sottraendola alla rete elettrica Enel), con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche riconosceva anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. entrambe con giudizio di equivalenza rispetto alla aggravante contestata e confermava nel resto. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza dell'aggravante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. Osservato, in via preliminare, valutando d'ufficio la questione della procedibilità del reato di furto, che la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa (d.lgs. n. 150/2022) è esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis. Ne consegue che, essendo stata la condotta in esame commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico, il reato contestato deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio (Sez. IV, con la sentenza 7 marzo 2023, n. 9452). Ritenuto, poi, che il motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti (generiche e circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen.) e circostanza aggravante contestata, richiamando la durata della condotta, la finalità della stessa e la personalità negativa dell'imputata desumibile dai precedenti penali. In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sindacabile in questa sede. Va ricordato che per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415; Sez.5, n.5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.4, n.25532 del 23/05/2007, Rv.236992).Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere est