CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. 1186/2020R.G., proposto “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A .”, con sede in Torino, in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura institoria a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Milano il 17 ottobre 2018, rep. n. 32904, nella qualità di incorporante la “[OSCURATO:SOCIETA].”, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove è elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: guglielmofransoni @ordineavvocatiroma.org ) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del p resente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 21 maggio 2019, n. 459/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 novembre 2025dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A .”, nella qualità di incorporante la “[OSCURATO:SOCIETA].”, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 21 maggio 2019, n. 459/5/2019, che, in controversia su impugnazione di avvisodi liquidazione n. 2014/001/SC/000000907/0/002 notificato dall’Agenzia delle Entrate il 23 maggio 2017 per l’imposta di registro nella misura di € 15.665,50 sulla sentenza depositata dalla Corte di Appello di L’Aquila il 2 settembre 2014, n. 907/2014, che aveva dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto in contratto di conto corrente bancario ed aveva condannato la “[OSCURATO:SOCIETA].” alla restituzione delle somme percepite sine titulonella misura di € 405.510,05 (con i relativi accessori) in favore di [OSCURATO:PERSONA]A n dreamatteo , facendo applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila il 16 maggio 2018, n. 304/3/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. La C ommissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che l a pronuncia di condanna esulasse dal campo di applicazione dell’IVA. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della nota II all’art. 8 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la sentenza di condanna alla restituzione di somme addebitate nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario non rientrasse nel campo di appli cazione dell’IVA, ancorché in regime di esenzione. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,per essere stata esclusa dal giudice di appello l’applicabilità dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,attraverso locuzioni inidonee a rendere percepibili le ragioni poste a base del decisum. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 8 , comma 1, lett. e), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stat a erroneamente individuata dal giudice di appello la fattispecie astratta di riferimento, pur avendo correttamente ricostruito il contenuto e l’efficacia della sentenza soggetta a registrazione. 2. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza (sotto differenti profili) alla corretta imposizione delle statuizioni adottate dalla sentenza soggetta a registrazione - sono fondati (almeno in relazione all’aliquota applicabile) per le ragioni specificate in appresso. 2.1 Premesso che l’art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede, in linea generale, che s recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura che dichiarano la nullitào pronunciano l'an nullamento di un atto, ancorchéportanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto Gli atti di cui al comma 1, lettera b), (…) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico 2.2 Nella controversia definita con la sentenza soggetta a registrazione, [OSCURATO:PERSONA]Andreamatteo aveva espressamente chiesto al giudice civile di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto in relazione ad un contratt o di conto corrente bancario in corso con la “[OSCURATO:SOCIETA].” e , per conseguenza, di condannare la “ [OSCURATO:SOCIETA] .” alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente percepite a tale titolo. Per cui, è evidente l’esercizio cumulativo (art. 104 cod. proc. civ.) dell’azione di nullità parziale dei contratti bancari (art.1419 cod. civ.) e dell’azione di ripetizione dell’indebito (art.2033 cod. civ.). Difatti, è pacifico che il correntista, che agisce in ripetizione, può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto, ecosì anche fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole, come inerenti al contratto stipulato tra banca e cliente, unadomanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca, in dipendenza di quelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto(in termini: Cass., Sez. 6^ - 1, 4 marzo 2021, n. 5887; Cass., Sez. 1^, 6 ottobre 2023, n. 28191). Aggiungasi che l'azionedi indebito oggettivo è esperibile non solo in caso di totalenullità di un contratto, con riferimento alle prestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso dinullità parziale, in relazione a singole clausole in base alle quali siano state effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente, controprestazioni a queste funzionalmente collegate (Cass., Sez. 1^, 8 novembre 2005, n. 21647; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2024, n. 670). Quindi, posto che l’azione di ripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso dimancanza di una causa adquirendi in ragione della mancanza o della cessazione del vincolo originariamente esistente tra le parti (in conseguenza della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, della rescissione o del venire comunque meno del contratto) (Cass., Sez. 2^, 15 gennaio 2018, n. 715; Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2019, n. 14758; Cass., Sez. 1^, 27 agosto 2020, n. 17948; Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2020, n. 23448; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23914; Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36251; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25610; Cass., Sez. 2^, 15 dicembre 2022, n. 36783; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2023, n. 10606; Cass., Sez. 1^, 6 luglio 2023, n. 19150; Cass., Sez. 2^, 14 dicembre 2023, n. 35008; Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2024, n. 21410; Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 2025, n. 3762),non vi è alcuna differenza tra l’azione di nullità parziale e l’azione di nullità totale del contratto sul piano della giustificazione e dell’efficacia della pronunzia giudiziale, essendo comune la funzione di conformare secundum legem la regolamentazione dei rapporti tra le parti mediante la reciproca restituzione delle prestazioni o delle attribuzioni sine titulo. 2.3 Secondo la giurisprudenza d i questa Corte , i n tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ad imposta proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 (Cass., Sez. 5^ , 7 luglio 2017, n. 16814; Cass., Sez. 6^-5, 23 agosto 2017, n. 20315; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32969; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2020, n. 21702; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4740; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2281; Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez. Trib., 14 agosto 2024, n. 22856; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn. 14569, 14570, 14572 e 14578; Cass., Sez. Trib., 21 novembre 2025, n. 30706). Né rileva, in alcun modo, che il contratto di cui sia dichiarata la nullità o pronunziato l’annullamento sia soggetto a registrazione in termine fisso (il riferimento è agli atti indicati nella tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) o in caso d’uso (il riferimento è agli atti indicati nella tariffa –parte seconda allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131, ivi comprese le operazioni soggette ad IVA, anche in regime di esenzione), dal momento che la disciplina contenuta nel citato art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 , prescinde da tale discriminazione in ordine all’assolvimento o meno della registrazione (e, quindi, al pagamento o meno dell’imposta di registro) per il contratto affetto da nullità o annullabilità. 2.4 Ciò detto, è convinzione del collegio che la previsione ripetizione delle prestazioni eseguite contra legem postula la ulteriore sopravvivenza del contratto adeguato mediante la sostituzione automatica delle clausole nulle con la disciplina legale Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2022, n. 25610; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2024, n. 32476; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn.14569, 14570, 14572, 14578; Cass., Sez. Trib., 18 giugno 2025, n. 16441) Ne discende che l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa anche nel caso di accertamento della nullità parziale del contratto prescinde dall’eventuale soggezione ad IVA (per quanto in regime di esenzione, come è il caso, per l’appunto, dei contratti bancari ex art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) delle prestazioni che debbano essere restituite in forza della pronunzia giudiziale. Come è stato già affermato da questa Corte, sia pure con riguardo agli «atti di cui al comma 1, lettera c)», cioè agli atti giudiziari «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale», la nota II all'art. 8 della tariffa -parte prima allegata al d .P.R. 26 aprile 1986,n. 131, limita ai soli « atti di cui al comma 1, lettera b)», cioè agli atti giudiziari «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura», l'esonero dall'imposta proporzionale di registro «per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico» (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3459; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2021, n. 24158; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2024, n. 15314). Ciò in quanto, il principio di alternatività opera nei soli casi indicati dall'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa -parte prima allegata 5 al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e questo principio, ancorché di natura generale, opera in relazione all'imposta controversa solo con riguardo agli specifici atti individuati tassativamente nella norma citata, e non è suscettibile di applicazione al di fuori delle ipotesi contemplate, stante, peraltro, il suo contenuto agevolativo, che lo rende di stretta interpretazione, alla strenua del chiaro disposto dell'art. 15 disp. prel. cod. civ. che esclude l'interpretazione estensiva delle norme speciali (in termini: Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2017, n. 22502; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1342; Cass., Sez. Trib., 9 febbraio 2023, n. 4035; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2024, n. 32476; Cass., Sez. Trib., 6 maggio 2025, n. 11848). In definitiva, il preciso riferimento della nota II all'art. 8 della tariffa - parte prima allegata al d .P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , agli «atti di cui al comma 1, lettera b)» del medesimo art. 8 concerne in via esclusiva i provvedimenti giudiziari che accolgono la domanda di adempimento, dando attuazione coattiva alla prestazione dovuta in virtù del contratto di cessione di beni o di prestazione di servizi. Per cui, restando sempre quest’ultimo la fonte delle obbligazioni di dare o di fare, il regime fiscale dell’operazione non muta in relazione alla coattività dell’adempimento. Diversa è la situazione in caso di dichiarazione di nullità o di pronunzia di annullamento: il contratto di cessione di beni o di prestazione di servizi è caducato ex tunc dalla pronunzia (ricognitiva o costitutiva) dell’autorità giudiziaria, le prestazioni adempiute sono private ab origine di titolo giustificativo e le parti sono abilitate alla relativa ripetizione (in natura o per equivalente) al fine di reintegrare lo status quo ante dei rispettivi patrimoni. In proposito, si deve rammentare che, a norma dell’art. 26 comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di operazionicon emissione di fattura (in cui rientrano anche le operazioni esenti), la dichiarazione di nullità delle cessioni di beni o delle prestazi oni di servizi che siano effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni (art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1982,n. 633) non comporta la soggezione ad IVA delle conseguenti retrocessioni, posto che il cedente del bene o il prestatore del servizio ha soltanto il diritto di portare in detrazione ex art. 19 del d .P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 , l’imposta corrispondente alla variazione mediante registrazione ex art. 25 del d .P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633, mentre il cessionario o il committente che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633,deve, in tal caso, registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa. Il che è coerente con il rilievo che le prestazioni restitutorie non costituiscono di per sé cessioni di beni o prestazioni di serviziposte in essere nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ai fini della soggezione ad IVA. Pertanto, trattandosi di provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo, queste ultime non possono essere ricondotte alla nozione «di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico»di cui all’invocata nota II a ll'art. 8, comma 1, lett. b ) , del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131(in termini: Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1342; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2040; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25610). 2.6 Va, quindi, ribadito – alla luce de ll’ormai consolidato orientamento di questa Corte - il principio per cui gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto (nella vicenda in disamina, la sentenza che accerti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione a contratti bancari e condanni la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscossea tale titolo in favore del cliente), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 13 1 , essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131. Per cui, non può trovare applicazione l’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d .P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale postula la fisiologica validità ( in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25610) Ne discende che il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, avendo ritenutoche, « il giudice di prime cure ha fatto malgoverno della norma di riferimento (art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa, Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986), non considerando che, se nel rapporto originario fra la parte attrice e il soggetto bancario si è in presenza di clausole che dispongono anche l’applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazioni ecc., con la successiva condanna alla restituzione di determinate somme il rapporto che viene ad instaurarsi cambia radicalmente, con la conseguenza che non si è di fronte ad un contratto soggetto all’imposta sul valore aggiunto, bensì in presenza di una vera e propria condanna alla restituzione di una determinata somma senza IVA e, dunque, in presenza di una situazione non riferibile a quelle previste dallo stesso articolo, alla lettera e), in quanto essa si riferirebbe alle sole pronunce che dichiarano l’annullabilità o nullità dell’atto, ancorché comportanti una restituzione di somme». In tal modo, però, la sentenza impugnata ha finito con l’applicare la previsione della lett. c) di cui all’art. 8, comma 1, della tariffa -parte prima allegata al d .P.R. 26 aprile 1986 , n. 131,senza nemmeno tener conto dell a deroga disposta dalla relativa nota II, ad una fattispecie concreta riconducibile alla diversa previsione della lett. e), incorrendo in tal modo nel vizio di violazione di legge per erronea sussunzione a causa della inesatta ricognizione della fattispecie astratta delineata dalla norma tributaria. 3. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo. 4.Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione del consolidamento soltanto in corso di causa di un orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la senten