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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15492/2026

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PEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del29/4/20261.1.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il20/10/2022 e notificato il 28/10/2022, il Fallimento LibralessoDiego ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Treviso,[OSCURATO:PERSONA] chiedendo: “accertarsi e dichiararsi ai sensi dell’art.Numero registro generale 15551/2025Nu2m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/202664 L.F. l’inefficacia, nei confronti dei creditori concorsuali del… costituivo del diritto di abitazione in favore della sig.ra BassoMoira sull’immobile così catastalmente identificato: “Comune diLavarone P.T. 3082 p. ed. 1535 P.M. 11 (undici) a piano interrato1.2. [OSCURATO:PERSONA], a fondamento della domanda, ha, tral’altro, dedotto che: - il Libralesso, con atto del 21/11/2017, ecioè nel biennio anteriore al fallimento, dichiarato dal tribunaledi Treviso con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva costituito “a titolodi liberalità” in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA], per l’interadurata della vita di questa, il diritto di abitazione sull’alloggio disua proprietà in Comune di Lavarone; - l’atto di costituzione deldiritto di abitazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] era stato intavolatoin data 2/1/2018 sul Libro fondiario di Trento; - il Fallimento,all’esito di procedura competitiva, aveva venduto l’immobile conil decreto di cancellazione delle formalita sul medesimo gravanti,compreso il diritto di abitazione costituito in favore di MoiraBasso; - i tentativi esperiti in forza dell’art. 64, comma 2°, l.fall.per ottenere la cancellazione del diritto di abitazione eranorisultati vani; - il Fallimento aveva, dunque, l’interesse adottenere per via giudiziale la dichiarazione d’inefficacia dell’attocostitutivo del diritto gravante sull’immobile venduto.1.3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, deducendo, tral’altro, la decadenza del Fallimento, ai sensi dell’art. 69-bis l.fall.,dall’azione prevista dall’art. 64 l.fall., in ragione del vanodecorso del termine triennale previsto da tale disposizione, afronte della pronuncia della sentenza di fallimento in data8/5/2019 e del deposito dell’atto introduttivo del giudizio solo il20/10/2022.Ric. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu3m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/20261.4.

La convenuta ha, quindi, chiesto che il tribunale, “invia preliminare e/o pregiudiziale”, dichiari, tra l’altro, “ladecadenza del Fallimento … ex art. 69 bis L.F. per il decorso deltermine triennale dalla dichiarazione di fallimento” e,conseguentemente, rigetti “le domande … formulate dal1.5.

Il tribunale, con ordinanza del 6/3/2023, hadichiarato l’inammissibilità della domanda del Fallimento inquanto tardivamente proposta, assorbita ogni altra questione.1.6.

Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che“l’azione esperita dal Curatore per ottenere l’inefficacia dell’attodi costituzione del diritto di usufrutto è … regolata dalledisposizioni di cui agli art. 64 e ss. della legge fallimentare”, ha,in sostanza, ritenuto che le fattispecie previste dagli artt. 64, 65,67 e 69 l.fall. sono accomunate sotto la stessa denominazionedi azioni revocatorie e sono state, come tali, considerate dallegislatore all’art. 69-bis, comma 1°, l.fall., laddove ha previsto,per il loro legittimo esercizio, il rispetto del termine triennale didecadenza.1.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso taleordinanza chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata,l’accoglimento della domanda.1.8.

L’originaria convenuta, dal suo canto, ha resistito algravame chiedendone il rigetto.

L’appellata, per l’ipotesi diaccoglimento del gravame, ha riproposto, anche in via di appelloincidentale, le difese ed eccezioni già svolte nel primo grado erimaste assorbite.1.9.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello del Fallimento.1.10.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che imotivi di impugnazione svolti dal Fallimento “si basano tutti eciascuno sull’assunto che la Procedura non sarebbe decaduta dalRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu4m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/2026diritto di chiedere la declaratoria di inefficacia della costituzionedel diritto di abitazione a favore della signora [OSCURATO:PERSONA],perché l’azione esercitata dall’appellante, così come prevista edisciplinata dall’art. 64 L.F., non sarebbe assoggettata al regimedecadenziale previsto dall’art. 69 bis L.F.”, ha ritenuto, percontro, di “confermare la lettura e l’interpretazione unitaria delcomplesso normativo di riferimento data dal primo giudice afavore della applicabilita del regime decadenziale di cui al primocomma dell’art. 69-bis L.F. anche all’azione esercitata dalcuratore ai sensi dell’art. 64 L.F.” sul rilievo che “i presupposti, iprincipi informativi e la finalità dell’azione di inefficacia ex art.64 sono eguali a quelli dell’azione revocatoria fallimentare”.1.11.

D’altra parte, ha aggiunto la corte, è significativo ilconfronto tra la previsione di cui all’art. 64 l.fall. e quella di cuiall’art. 69 l.fall., posto che, nel caso di specie: - l’atto costitutivodel diritto di abitazione è stato stipulato il 21/11/2017; - ilfallimento del concedente è stato dichiarato con sentenzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, nel biennio anteriore alla stipulazionedell’atto; - se, però, tale atto fosse stato stipulato il 7/5/2017(anziché, appunto, il 21/11/2017), allora l’azione esperibile (ecioè la revocatoria prevista dall’art. 69, seconda ipotesi, l.fall.)incontrerebbe il limite temporale di esercizio di cui all’art. 69-bis, comma 1°, l.fall., pur trattandosi dello stesso atto stipulatoa titolo gratuito tra un soggetto che all’epoca esercitavaun’impresa commerciale e il coniuge; - appare, allora, evidentela discrasia che si produrrebbe in fatto, pur a fronte di situazioninella sostanza omogenee, laddove si ritenesse che l’eserciziodelle azioni revocatorie e l’esercizio delle azioni di inefficaciasono assoggettati a diversi regimi temporali.1.12.

La corte d’appello ha, quindi, rigettato l’appello deldell’appellata, ha riformato la pronuncia del tribunale, che avevaRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu5m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/2026compensato le spese del giudizio, condannando il Fallimento alrimborso delle spese dei due gradi di giudizio.1.13. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 17/7/2025, hachiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza,documentandone la notifica il 22/5/2025.1.14. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito a mezzo di controricorso conil quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, al quale il1.15.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 69-bis, comma 1°,l.fall., in relazione all’art. 64 l.fall., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto chel’azione proposta dal Fallimento a norma dell’art. 64 l.fall. eraassoggettata al termine di decadenza previsto dall’art. 69-bisl.fall., omettendo, per contro, di considerare che, in ragionedella diversità dei presupposti richiesti, la decadenza di cuiall’art. 69-bis cit. non si applica alle azioni di inefficacia previstedagli artt. 64 e 65 l.fall.2.2.

Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri edel ricorso incidentale condizionato (con il quale lacontroricorrente ha, in realtà, riproposto, per l’ipotesi di ritenutafondatezza del ricorso principale e di cassazione con rinvio dellasentenza, “tutte le proprie difese, eccezioni e domande” giàformulate nel corso del giudizio di merito).2.3.

Questa Corte ha, infatti, affermato che i termini didecadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatoriedall’art. 69-bis, comma 1°, l.fall. non si applicano all’azioned’inefficacia disciplinata dall’art. 64 l.fall., avendo quest’ultimanatura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre ilrichiamo contenuto nel primo comma dell’art. 69-bis cit. vaRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re6gis tro generale 15551/2025Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/2026inteso letteralmente alle sole “azioni revocatorie” disciplinatenella sezione III, capo III, della legge fallimentare e non a tuttele azioni ivi contemplate (Cass. n. 33157 del 2025).2.4.

Il principio risulta condivisibilmente fondato su dueargomenti: - in primo luogo, risulta decisiva la lettera dellanorma dettata proprio dal primo comma dell’art. 69-bis l.fall.,laddove la stessa precisa che “le azioni revocatorie disciplinatedalla presente sezione non possono essere promosse …”; - se èvero che la norma statuisce espressamente “nella presentesezione” (nella quale sarebbe compresa anche l’azione di cuiall’art. 64 l.fall.), è altrettanto vero ed evidente che la norma siriferisce alle sole “azioni revocatorie” e non già a tutte le azionie per di più, alle sole “azioni revocatorie” disciplinate dalla“presente sezione”, con l’esclusione dunque anche delle azionirevocatorie ordinarie; - l’azione prevista e disciplinata dell’art.64 l.fall., infatti, non è un’azione revocatoria, essendo,diversamente, un’azione proposta dal curatore per far valerel’inefficacia, ex art. 64 l.fall., di atti dispositivi compiuti, a titologratuito, dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione difallimento; - in secondo luogo, l’azione d’inefficacia ex art. 64l.fall. ha natura dichiarativa e non è, dunque, soggetta aprescrizione; - di conseguenza, essendo tale azioneimprescrittibile, sarebbe irragionevole applicare, poi, alla stessagli stringenti termini decadenziali previsti dal primo commadell’art. 69-bis l.fall.; - l’azione dichiarativa d’inefficacia ex art.64 l.fall., pur essendo collocata nella stessa “sezione” dell’art.69-bis, comma 1°, l.fall., non è un’azione costitutiva revocatoriae dunque non rientra nel suo campo di applicazione; - neconsegue il principio per cui “non si applicano all’azione diinefficacia disciplinata dall’art. 64 l.fall. i termini di decadenzaprevisti per la proposizione delle azioni revocatorie dall’art. 69-bis, primo comma, l.fall., rivestendo l’azione per la dichiarazioneRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu7m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/2026di inefficacia di atti a titolo gratuito natura dichiarativa, cometale imprescrittibile, e dovendosi interpretare il richiamocontenuto nel primo comma del predetto art. 69-bis alle sole“azioni revocatorie” disciplinate nella Sezione III, Capo III(“Degli Effetti del fallimento”)”.2.5.

Né, del resto, può condividersi il rilievo della corted’appello per cui, se l’atto costitutivo del diritto di abitazionefosse stato stipulato il 7/5/2017, anziché il 21/11/2017, l’azioneesperibile (e cioè la revocatoria prevista dall’art. 69, secondaipotesi, l.fall.) avrebbe incontrato il limite temporale di eserciziodi cui all’art. 69-bis, comma 1°, l.fall., pur trattandosi, a frontedella stipula di un atto a titolo gratuito tra un soggetto cheall’epoca esercitava un’impresa commerciale e il coniuge, disituazioni nella sostanza omogenee: in realtà, la diversità checaratterizza le due fattispecie, e cioè il fatto che, nella prima,l’atto “a titolo gratuito” tra i coniugi viene compiuto nel biennioanteriore alla dichiarazione di fallimento dell’autore mentre,nella seconda, l’atto “a titolo gratuito” tra i coniugi vienestipulato oltre il biennio anteriore al fallimento ma nel tempo incui il fallito esercitava l’impresa commerciale, giustifica in mododel tutto razionale l’esperibilità, (solo) nella prima, dell’azioned’inefficacia prevista dall’art. 64, comma 1°, l.fall., con ilrelativo (e più gravoso) regime giuridico, a partire dalla mancataapplicazione dei termini di decadenza previsti dall’art. 69-bis,comma 1°, l.fall., e, nella seconda, dell’azione di “revoca”prevista dall’art. 69, seconda ipotesi, l.fall., ove ne sussistanole condizioni, e cioè che si tratti di atti (a titolo gratuito) compiuti“nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale” eche “il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza delconiuge fallito”, con l’applicazione del (meno gravoso) regimegiuridico previsto dall’art. 69-bis, comma 1°, cit..Ric. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu8m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/20263.

Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e la sentenzaimpugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esamedella domanda proposta e delle eccezioni sollevate dalle parti,alla corte d’appello di Venezia che, in differente composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per unnuovo esame, alla corte d’appello di Venezia che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del29/4/20261.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il20/10/2022 e notificato il 28/10/2022, il Fallimento LibralessoDiego ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Treviso,[OSCURATO:PERSONA] chiedendo: “accertarsi e dichiararsi ai sensi dell’art.Numero registro generale 15551/2025Nu2m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/202664 L.F. l’inefficacia, nei confronti dei creditori concorsuali del… costituivo del diritto di abitazione in favore della sig.ra BassoMoira sull’immobile così catastalmente identificato: “Comune diLavarone P.T. 3082 p. ed. 1535 P.M. 11 (undici) a piano interrato1.2. [OSCURATO:PERSONA], a fondamento della domanda, ha, tral’altro, dedotto che: - il Libralesso, con atto del 21/11/2017, ecioè nel biennio anteriore al fallimento, dichiarato dal tribunaledi Treviso con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva costituito “a titolodi liberalità” in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA], per l’interadurata della vita di questa, il diritto di abitazione sull’alloggio disua proprietà in Comune di Lavarone; - l’atto di costituzione deldiritto di abitazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] era stato intavolatoin data 2/1/2018 sul Libro fondiario di Trento; - il Fallimento,all’esito di procedura competitiva, aveva venduto l’immobile conil decreto di cancellazione delle formalita sul medesimo gravanti,compreso il diritto di abitazione costituito in favore di MoiraBasso; - i tentativi esperiti in forza dell’art. 64, comma 2°, l.fall.per ottenere la cancellazione del diritto di abitazione eranorisultati vani; - il Fallimento aveva, dunque, l’interesse adottenere per via giudiziale la dichiarazione d’inefficacia dell’attocostitutivo del diritto gravante sull’immobile venduto.1.3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, deducendo, tral’altro, la decadenza del Fallimento, ai sensi dell’art. 69-bis l.fall.,dall’azione prevista dall’art. 64 l.fall., in ragione del vanodecorso del termine triennale previsto da tale disposizione, afronte della pronuncia della sentenza di fallimento in data8/5/2019 e del deposito dell’atto introduttivo del giudizio solo il20/10/2022.Ric. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu3m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/20261.4. La convenuta ha, quindi, chiesto che il tribunale, “invia preliminare e/o pregiudiziale”, dichiari, tra l’altro, “ladecadenza del Fallimento … ex art. 69 bis L.F. per il decorso deltermine triennale dalla dichiarazione di fallimento” e,conseguentemente, rigetti “le domande … formulate dal1.5. Il tribunale, con ordinanza del 6/3/2023, hadichiarato l’inammissibilità della domanda del Fallimento inquanto tardivamente proposta, assorbita ogni altra questione.1.6. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che“l’azione esperita dal Curatore per ottenere l’inefficacia dell’attodi costituzione del diritto di usufrutto è … regolata dalledisposizioni di cui agli art. 64 e ss. della legge fallimentare”, ha,in sostanza, ritenuto che le fattispecie previste dagli artt. 64, 65,67 e 69 l.fall. sono accomunate sotto la stessa denominazionedi azioni revocatorie e sono state, come tali, considerate dallegislatore all’art. 69-bis, comma 1°, l.fall., laddove ha previsto,per il loro legittimo esercizio, il rispetto del termine triennale didecadenza.1.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso taleordinanza chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata,l’accoglimento della domanda.1.8. L’originaria convenuta, dal suo canto, ha resistito algravame chiedendone il rigetto. L’appellata, per l’ipotesi diaccoglimento del gravame, ha riproposto, anche in via di appelloincidentale, le difese ed eccezioni già svolte nel primo grado erimaste assorbite.1.9. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello del Fallimento.1.10. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che imotivi di impugnazione svolti dal Fallimento “si basano tutti eciascuno sull’assunto che la Procedura non sarebbe decaduta dalRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu4m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/2026diritto di chiedere la declaratoria di inefficacia della costituzionedel diritto di abitazione a favore della signora [OSCURATO:PERSONA],perché l’azione esercitata dall’appellante, così come prevista edisciplinata dall’art. 64 L.F., non sarebbe assoggettata al regimedecadenziale previsto dall’art. 69 bis L.F.”, ha ritenuto, percontro, di “confermare la lettura e l’interpretazione unitaria delcomplesso normativo di riferimento data dal primo giudice afavore della applicabilita del regime decadenziale di cui al primocomma dell’art. 69-bis L.F. anche all’azione esercitata dalcuratore ai sensi dell’art. 64 L.F.” sul rilievo che “i presupposti, iprincipi informativi e la finalità dell’azione di inefficacia ex art.64 sono eguali a quelli dell’azione revocatoria fallimentare”.1.11. D’altra parte, ha aggiunto la corte, è significativo ilconfronto tra la previsione di cui all’art. 64 l.fall. e quella di cuiall’art. 69 l.fall., posto che, nel caso di specie: - l’atto costitutivodel diritto di abitazione è stato stipulato il 21/11/2017; - ilfallimento del concedente è stato dichiarato con sentenzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, nel biennio anteriore alla stipulazionedell’atto; - se, però, tale atto fosse stato stipulato il 7/5/2017(anziché, appunto, il 21/11/2017), allora l’azione esperibile (ecioè la revocatoria prevista dall’art. 69, seconda ipotesi, l.fall.)incontrerebbe il limite temporale di esercizio di cui all’art. 69-bis, comma 1°, l.fall., pur trattandosi dello stesso atto stipulatoa titolo gratuito tra un soggetto che all’epoca esercitavaun’impresa commerciale e il coniuge; - appare, allora, evidentela discrasia che si produrrebbe in fatto, pur a fronte di situazioninella sostanza omogenee, laddove si ritenesse che l’eserciziodelle azioni revocatorie e l’esercizio delle azioni di inefficaciasono assoggettati a diversi regimi temporali.1.12. La corte d’appello ha, quindi, rigettato l’appello deldell’appellata, ha riformato la pronuncia del tribunale, che avevaRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu5m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/2026compensato le spese del giudizio, condannando il Fallimento alrimborso delle spese dei due gradi di giudizio.1.13. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 17/7/2025, hachiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza,documentandone la notifica il 22/5/2025.1.14. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito a mezzo di controricorso conil quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, al quale il1.15. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 69-bis, comma 1°,l.fall., in relazione all’art. 64 l.fall., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto chel’azione proposta dal Fallimento a norma dell’art. 64 l.fall. eraassoggettata al termine di decadenza previsto dall’art. 69-bisl.fall., omettendo, per contro, di considerare che, in ragionedella diversità dei presupposti richiesti, la decadenza di cuiall’art. 69-bis cit. non si applica alle azioni di inefficacia previstedagli artt. 64 e 65 l.fall.2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri edel ricorso incidentale condizionato (con il quale lacontroricorrente ha, in realtà, riproposto, per l’ipotesi di ritenutafondatezza del ricorso principale e di cassazione con rinvio dellasentenza, “tutte le proprie difese, eccezioni e domande” giàformulate nel corso del giudizio di merito).2.3. Questa Corte ha, infatti, affermato che i termini didecadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatoriedall’art. 69-bis, comma 1°, l.fall. non si applicano all’azioned’inefficacia disciplinata dall’art. 64 l.fall., avendo quest’ultimanatura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre ilrichiamo contenuto nel primo comma dell’art. 69-bis cit. vaRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re6gis tro generale 15551/2025Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/2026inteso letteralmente alle sole “azioni revocatorie” disciplinatenella sezione III, capo III, della legge fallimentare e non a tuttele azioni ivi contemplate (Cass. n. 33157 del 2025).2.4. Il principio risulta condivisibilmente fondato su dueargomenti: - in primo luogo, risulta decisiva la lettera dellanorma dettata proprio dal primo comma dell’art. 69-bis l.fall.,laddove la stessa precisa che “le azioni revocatorie disciplinatedalla presente sezione non possono essere promosse …”; - se èvero che la norma statuisce espressamente “nella presentesezione” (nella quale sarebbe compresa anche l’azione di cuiall’art. 64 l.fall.), è altrettanto vero ed evidente che la norma siriferisce alle sole “azioni revocatorie” e non già a tutte le azionie per di più, alle sole “azioni revocatorie” disciplinate dalla“presente sezione”, con l’esclusione dunque anche delle azionirevocatorie ordinarie; - l’azione prevista e disciplinata dell’art.64 l.fall., infatti, non è un’azione revocatoria, essendo,diversamente, un’azione proposta dal curatore per far valerel’inefficacia, ex art. 64 l.fall., di atti dispositivi compiuti, a titologratuito, dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione difallimento; - in secondo luogo, l’azione d’inefficacia ex art. 64l.fall. ha natura dichiarativa e non è, dunque, soggetta aprescrizione; - di conseguenza, essendo tale azioneimprescrittibile, sarebbe irragionevole applicare, poi, alla stessagli stringenti termini decadenziali previsti dal primo commadell’art. 69-bis l.fall.; - l’azione dichiarativa d’inefficacia ex art.64 l.fall., pur essendo collocata nella stessa “sezione” dell’art.69-bis, comma 1°, l.fall., non è un’azione costitutiva revocatoriae dunque non rientra nel suo campo di applicazione; - neconsegue il principio per cui “non si applicano all’azione diinefficacia disciplinata dall’art. 64 l.fall. i termini di decadenzaprevisti per la proposizione delle azioni revocatorie dall’art. 69-bis, primo comma, l.fall., rivestendo l’azione per la dichiarazioneRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu7m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/2026di inefficacia di atti a titolo gratuito natura dichiarativa, cometale imprescrittibile, e dovendosi interpretare il richiamocontenuto nel primo comma del predetto art. 69-bis alle sole“azioni revocatorie” disciplinate nella Sezione III, Capo III(“Degli Effetti del fallimento”)”.2.5. Né, del resto, può condividersi il rilievo della corted’appello per cui, se l’atto costitutivo del diritto di abitazionefosse stato stipulato il 7/5/2017, anziché il 21/11/2017, l’azioneesperibile (e cioè la revocatoria prevista dall’art. 69, secondaipotesi, l.fall.) avrebbe incontrato il limite temporale di eserciziodi cui all’art. 69-bis, comma 1°, l.fall., pur trattandosi, a frontedella stipula di un atto a titolo gratuito tra un soggetto cheall’epoca esercitava un’impresa commerciale e il coniuge, disituazioni nella sostanza omogenee: in realtà, la diversità checaratterizza le due fattispecie, e cioè il fatto che, nella prima,l’atto “a titolo gratuito” tra i coniugi viene compiuto nel biennioanteriore alla dichiarazione di fallimento dell’autore mentre,nella seconda, l’atto “a titolo gratuito” tra i coniugi vienestipulato oltre il biennio anteriore al fallimento ma nel tempo incui il fallito esercitava l’impresa commerciale, giustifica in mododel tutto razionale l’esperibilità, (solo) nella prima, dell’azioned’inefficacia prevista dall’art. 64, comma 1°, l.fall., con ilrelativo (e più gravoso) regime giuridico, a partire dalla mancataapplicazione dei termini di decadenza previsti dall’art. 69-bis,comma 1°, l.fall., e, nella seconda, dell’azione di “revoca”prevista dall’art. 69, seconda ipotesi, l.fall., ove ne sussistanole condizioni, e cioè che si tratti di atti (a titolo gratuito) compiuti“nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale” eche “il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza delconiuge fallito”, con l’applicazione del (meno gravoso) regimegiuridico previsto dall’art. 69-bis, comma 1°, cit..Ric. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 15551/2025Nu8m ero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15492/2026Data pubblicazione 21/05/20263. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e la sentenzaimpugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esamedella domanda proposta e delle eccezioni sollevate dalle parti,alla corte d’appello di Venezia che, in differente composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per unnuovo esame, alla corte d’appello di Venezia che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2025 n. 15551 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026
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