CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore;- intimati -avverso la sentenza n. 240/01/2023 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 11 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18225/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 13437/2026Data pubblicazione 09/05/20261. In controversia avente per oggetto l’impugnazione di una cartelladi pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimentoall’anno d’imposta 2013 per recupero a tassazione dell’IVA, pari a €15.783,60, che l’amministrazione finanziaria riteneva essere stataindebitamente determinata dal contribuente in misura forfettariaavendo esercitato l’opzione per l’applicazione del regime ordinario perintegrativa, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT2)dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrateavverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che:- «nella dichiarazione Iva originaria, come per altro confermatodall’agenzia a pag. 7 dell’appello il contribuente aveva espostoimponibili Iva per € 28.534 ed una imposta a debito per € 6.086 con laquale evidenziava il proprio proposito di conteggiare l’Iva nel modonormale e non già con modalità I.S.I., in quanto in questo casol’imposta a debito sarebbe risultata molto superiore, come daCassazione 15178/2020, 20421/2014»;- «l’agenzia nel proprio appello fa riferimento a sentenzeriguardanti alla dichiarazione dei redditi, nel caso di specie siamo inpresenza di dichiarazione Iva sulla validità definitiva di una omissionedi barratura nella scelta del regime Iva con cui conteggiare l’Impostavi è ampia giurisprudenza in sede di corte di giustizia europea maanche di Cassazione che una tale omissione non può provocare undanno erariale a carico del contribuente soprattutto in quei casi in cuila dichiarazione come nel caso di specie era stata redatta in conformitàal regime normale. Vi è poi in soccorso anche l’art. 6, comma 2, e art.10 comma 1, dello Statuto del contribuente dove si invital’amministrazione pubblica a far buon uso del buon senso proprio comenel caso di specie».Numero registro generale 18225/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 13437/2026Data pubblicazione 09/05/20262. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi, cui non replicano le partiintimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. sostenendo che laCGT di II grado non aveva esaminato il motivo di appello con cui essaAgenzia aveva dedotto la violazione del principio di ultrapetizione daparte della CGT di I grado, che aveva fondato la decisione su questionemai prospettata in giudizio, ovvero sul presunto comportamentoconcludente del contribuente.Sostiene che «Omettendo ogni esame sulla questione(espressamente sollevata dall’Ufficio nel proprio atto di appello avversola sfavorevole sentenza di primo grado), la C.G.T. di II Grado ha,quindi, emesso una sentenza in aperta violazione dell’art. 112 c.p.c.,nonché (come si approfondirà con il secondo motivo del presentericorso) in palese contrasto con la norma di diritto (contenuta nell’art.2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998) in materia di emendabilitàdelle dichiarazioni dei redditi, ritenendo (erroneamente) ammissibile lacorrezione della dichiarazione del contribuente relativamente a unamanifestazione di volontà attinente a una determinata opzioneeffettuata dal contribuente medesimo nella redazione delladichiarazione da emendare».2. Anche a voler prescindere dal rilievo di inammissibilità del motivoper difetto di specificità, non avendo la ricorrente, al fine di consentirea questa Corte la verifica della fondatezza della censura, riportato o,quantomeno, localizzato nell’atto di appello allegato al ricorso la domandache sostiene di aver effettivamente formulato al giudice del gravame, lacensura è comunque infondata in quanto la CGT2, avendo essa stessa,anche attraverso il richiamo alle pronunce di questa Corte n.Numero registro generale 18225/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 13437/2026Data pubblicazione 09/05/202615178/2020 e 20421/2014, riconosciuto sussistente nella fattispecieun comportamento concludente del contribuente idoneo a surrogare ilmancato esercizio dell’opzione in sede di dichiarazione, hasostanzialmente pronunciato sul motivo di impugnazione che sisostiene essere stato dedotto con l’appello.3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2,comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.Sostiene la ricorrente che l’emendabilità della dichiarazione di cuiall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998 non è utilizzabile perrevocare le scelte discrezionali effettuate dai contribuenti attraverso ladichiarazione originaria. Richiamando l’orientamento consolidato diquesta Corte (Cass. n. 7294/2012 e n. 30172/2017) ed una rispostaad interpello n. 187/2000 della stessa Agenzia delle entrate,quest’ultima sostiene che esula da tale disciplina la correzione delladichiarazione per quanto concerne le manifestazioni di volontà attinentideterminate opzioni effettuate dal contribuente nella redazione delladichiarazione da emendare.4. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., inmateria di riconoscibilità dell’errore, e 2697 c.c., in tema di onere dellaprova, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che ilcomportamento del contribuente circa l’iniziale compilazione delladichiarazione dei redditi sia stato causato da un errore riconoscibile daparte dell’[OSCURATO:PERSONA], in mancanza, peraltro, di provada parte del contribuente, che ne era onerato, della sussistenza di unerrore e, comunque, della sua riconoscibilità.5. Il secondo e terzo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi, sono fondati.Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, le dichiarazionifiscali quando provvedono ad indicare l’opzione del dichiarante inNumero registro generale 18225/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 13437/2026Data pubblicazione 09/05/2026ordine alla richiesta di accesso ad uno speciale regime agevolativo, omeno, hanno natura negoziale e non, invece, natura di meredichiarazioni di scienza.Come in più occasioni ribadito da questa Corte, specie in tema diincentivi fiscali, «sebbene le denunce dei redditi costituiscano di normadelle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate edemendate in presenza di errori che espongano il contribuente alpagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti,nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di unbeneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà delcontribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraversola compilazione di un modulo predisposto dall'erario, la dichiarazioneassume per questa parte il valore di un atto negoziale, come taleirretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostriche questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione» (cfr.Cass. n. 30172/2017, che richiama Cass. n. 1427/2013 e Cass. n.7294/2012; più recentemente Cass. n. 5163/2025). L’adempimentodichiarativo non è mera formalità ma manifestazione di volontà daeffettuarsi necessariamente mediante una precisa indicazione indichiarazione e di ciò il contribuente ha dimostrato di essere benconsapevole avendo cercato di emendare l’errore commesso,presentando una dichiarazione integrativa, peraltro successivamentealla notifica dell’atto impositivo qui impugnato. Ma «il contribuente cheabbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generaleemendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di meraesternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare illimite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per ilsopravvenire delle decadenze previste dalla legge (ex plurimis, Cass.13 gennaio 2016, n. 389; Cass. Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378;Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30172;Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. 15 gennaio 2019, n. 711; Cass.Numero registro generale 18225/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 13437/2026Data pubblicazione 09/05/202618 maggio 2021, n. 13343)». Trattandosi, poi, di manifestazione divolontà, essa è irretrattabile salvo che il contribuente non dimostril’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi dell’art.1427 cod. civ. (Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. 12 gennaio 2018,n. 610; Cass. 15 gennaio 2019, n. 711)» (così, in Cass. 5163/2025; intermini anche Cass. n. 31237/2019 e Cass. n. 794/2025).Al riguardo, si è affermato che «in tema di IVA, l'omessadichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modoordinario può essere surrogata da "facta concludentia" delcontribuente, poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442 del1997 (applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all'art. 4 l. n.342 del 2000, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigoredel d.P.R. cit.), i comportamenti concludenti del contribuente o lemodalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cuidesumere il regime applicabile in concreto. (Nella specie, la S.C. haravvisato un inequivoco comportamento concludente nel fatto che lacontribuente avesse optato, sin dall'inizio dell'attività, per laliquidazione trimestrale dell'IVA e avesse regolarmente effettuato iversamenti risultanti dalle liquidazioni periodiche)» (Cass. n.15178/2020; in termini, Cass. n. 20421/2014, n. 8114/2016, n.19799/2024).6. Nella specie, la CGT2 non si è attenuta a nessuno dei suddettiprincipi, così violando le disposizioni censurate.Ha, infatti, erroneamente escluso la sussistenza dell’errore peraltrorichiamando disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente nellaspecie inapplicabili.Non essendo consentito all’amministrazione finanziaria sindacare lelibere scelte negoziali del contribuente, la fattispecie concreta esula dalquadro degli obblighi d'informazione posti a caricodell'Amministrazione dall’art. 6, comma 2, della legge n. 212 del 2000,ed esclude che si possa ipotizzare una violazione del principio diNumero registro generale 18225/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 13437/2026Data pubblicazione 09/05/2026collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Fisco di cuiall’art. 10, comma 1, della legge citata.Ha poi erroneamente ritenuto che l’indicazione di una imposta IVAa debito fosse idonea a costituire comportamento concludente nelsenso indicato nelle sopra richiamate pronunce nomofilattiche e fattoimproprio riferimento all’assenza di danno erariale che è circostanzadel tutto irrilevante e nemmeno sanante dell’errore del contribuente.7. Dall’accoglimento dei precedenti motivi discende l’assorbimentodegli gli altri due mezzi di cassazione proposti dalla ricorrente.7.1. Il quarto, con cui deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. peravere i giudici di appello omesso di considerare la sopravvenienza diun giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 61/2/2017 dellaCTP di Piacenza vertente tra le stesse parti e sulla medesima questione,ancorché con riferimento a diverso anno d’imposta (2012), rilevanteper la vertenza in modo definitivo e incontrovertibile, nonostante laquestione fosse stata oggetto di specifico motivo d’appello.7.2. Il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la medesima questione posto nelquarto ma sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.8. In estrema sintesi, vanno accolti il secondo e terzo motivo diricorso, rigettato il primo, assorbiti il quarto e il quinto; la sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] anche perla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo,assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversaNumero registro generale 18225/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 13437/2026Data pubblicazione 09/05/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026Il Presidente