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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37152/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Lecce ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per rispondere del reato di peculato, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Commissario straordinario e dell'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", con sede in [OSCURATO:PERSONA] in Lama, nominato dall'Assessore ai servizi sociali della Regione Puglia nel 21 settembre 2000, successivamente ratificata con deliberazione della Giunta regionale Puglia del 16 luglio 2002, si sarebbe appropriato della somma complessiva di euro 37.307,34, di cui euro 10.695,00 provenienti da canoni di affitto degli immobili intestati all'ente ed euro 27.012,74, che avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], somma riveniente dall'esecuzione mobiliare, omettendo di rendicontare sulla destinazione delle somme; fatti commessi in epoca successiva al 24 novembre 2010, aggravati dalla recidiva.

2. Il Tribunale di Lecce, con sentenza emessa in data 10 dicembre 2018 all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per cinque anni.

3. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena irrogata in tre anni e due mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Vernaleone, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo nove motivi di ricorso e, segnatamente: a) la nullità del decreto di citazione del giudizio di appello notificato all'imputato per violazione del termine a comparire di venti giorni, ritualmente eccepito prima della deliberazione della sentenza di appello.

Rileva il difensore che l'udienza per la celebrazione del giudizio di appello era stata fissata per il 15 novembre 2021 e la notifica del decreto di citazione in appello si era perfezionata, per compiuta giacenza in data 8 novembre 2021, solo sette giorni prima dell'udienza, e, dunque, in violazione del termine a comparire di venti giorni sancito dalla formulazione previgente dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; b) l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., nella parte in cui le sentenze di merito hanno ritenuto sussistente la qualità dell'imputato di pubblico ufficiale, nonostante lo stesso fosse stato sollevato dall'incarico di commissario straordinario dell'Ipab molti anni prima del presunto accadimento dei fatti contestati.

La difesa ha, dunque, richiesto la riqualificazione delle condotte accertate nei delitti di truffa semplice o di appropriazione indebita, improcedibili per difetto di querela e, comunque, ormai estinti per intervenuta prescrizione;c) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] per divieto della testimonianza de relato (art. 195, comma 3, cod. proc. pen.); d) la mancata assunzione di prove decisive, costituita dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto documentalmente provata la percezione delle somme da parte dell'imputato, nonostante non vi fosse alcuna prova che consenta di attribuire al medesimo le sottoscrizioni apposte sulle quietanze; f) l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto che il Vernaleone avesse compensato i propri crediti nei confronti dell'ente, per l'indennità di carica, con le somme di cui si sarebbe appropriato; g) l'erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato di peculato anche per effetto della mera omessa rendicontazione delle somme ricevute; h) la carenza della motivazione in ordine all'entità dell'aumento della pena per effetto dell'applicazione del regime della continuazione. i) la carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto di citazione del giudizio di appello notificato all'imputato per violazione del termine a comparire di venti giorni, ritualmente eccepito prima della deliberazione della sentenza di appello.

3. Il motivo è fondato.

L'udienza per la celebrazione del giudizio di appello è stata fissata per il 15 novembre 2021 e la notifica del decreto di citazione in appello si è perfezionata nei confronti dell'imputato, per compiuta giacenza in data 8 novembre 2021, solo sette giorni prima dell'udienza.

Risulta, pertanto, violato il termine a comparire di venti giorni sancito dalla formulazione previgente dell'art. 601, COMMai 3, cod. proc. pen.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non consistendo in un'omessa notifica, integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022 (dep. 2023), Amato, Rv. 283988 - 01; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 - 01; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220 - 01; Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25772 del 6/3/2019, Fenati, Rv. 276515).

Nella specie, peraltro, tale nullità è stata eccepita dal difensore nel corso del giudizio di appello, ma l'eccezione era stata respinta dalla Corte, che ha ritenuto applicabile l'orientamento, attualmente divenuto minoritario, secondo il quale l'eccezione doveva essere proposta solo alla prima udienza utile (e, dunque, nell'udienza immediatamente successiva all'atto nullo).

L'accoglimento del primo motivo ha valenza assorbente E', dunque, esime dal delibare gli ulteriori motivi di ricorso.

4. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Lecce ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per rispondere del reato di peculato, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Commissario straordinario e dell'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", con sede in [OSCURATO:PERSONA] in Lama, nominato dall'Assessore ai servizi sociali della Regione Puglia nel 21 settembre 2000, successivamente ratificata con deliberazione della Giunta regionale Puglia del 16 luglio 2002, si sarebbe appropriato della somma complessiva di euro 37.307,34, di cui euro 10.695,00 provenienti da canoni di affitto degli immobili intestati all'ente ed euro 27.012,74, che avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], somma riveniente dall'esecuzione mobiliare, omettendo di rendicontare sulla destinazione delle somme; fatti commessi in epoca successiva al 24 novembre 2010, aggravati dalla recidiva. 2. Il Tribunale di Lecce, con sentenza emessa in data 10 dicembre 2018 all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per cinque anni. 3. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena irrogata in tre anni e due mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Vernaleone, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo nove motivi di ricorso e, segnatamente: a) la nullità del decreto di citazione del giudizio di appello notificato all'imputato per violazione del termine a comparire di venti giorni, ritualmente eccepito prima della deliberazione della sentenza di appello. Rileva il difensore che l'udienza per la celebrazione del giudizio di appello era stata fissata per il 15 novembre 2021 e la notifica del decreto di citazione in appello si era perfezionata, per compiuta giacenza in data 8 novembre 2021, solo sette giorni prima dell'udienza, e, dunque, in violazione del termine a comparire di venti giorni sancito dalla formulazione previgente dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; b) l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., nella parte in cui le sentenze di merito hanno ritenuto sussistente la qualità dell'imputato di pubblico ufficiale, nonostante lo stesso fosse stato sollevato dall'incarico di commissario straordinario dell'Ipab molti anni prima del presunto accadimento dei fatti contestati. La difesa ha, dunque, richiesto la riqualificazione delle condotte accertate nei delitti di truffa semplice o di appropriazione indebita, improcedibili per difetto di querela e, comunque, ormai estinti per intervenuta prescrizione;c) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] per divieto della testimonianza de relato (art. 195, comma 3, cod. proc. pen.); d) la mancata assunzione di prove decisive, costituita dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto documentalmente provata la percezione delle somme da parte dell'imputato, nonostante non vi fosse alcuna prova che consenta di attribuire al medesimo le sottoscrizioni apposte sulle quietanze; f) l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto che il Vernaleone avesse compensato i propri crediti nei confronti dell'ente, per l'indennità di carica, con le somme di cui si sarebbe appropriato; g) l'erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato di peculato anche per effetto della mera omessa rendicontazione delle somme ricevute; h) la carenza della motivazione in ordine all'entità dell'aumento della pena per effetto dell'applicazione del regime della continuazione. i) la carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto di citazione del giudizio di appello notificato all'imputato per violazione del termine a comparire di venti giorni, ritualmente eccepito prima della deliberazione della sentenza di appello. 3. Il motivo è fondato. L'udienza per la celebrazione del giudizio di appello è stata fissata per il 15 novembre 2021 e la notifica del decreto di citazione in appello si è perfezionata nei confronti dell'imputato, per compiuta giacenza in data 8 novembre 2021, solo sette giorni prima dell'udienza. Risulta, pertanto, violato il termine a comparire di venti giorni sancito dalla formulazione previgente dell'art. 601, COMMai 3, cod. proc. pen. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non consistendo in un'omessa notifica, integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022 (dep. 2023), Amato, Rv. 283988 - 01; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 - 01; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220 - 01; Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25772 del 6/3/2019, Fenati, Rv. 276515). Nella specie, peraltro, tale nullità è stata eccepita dal difensore nel corso del giudizio di appello, ma l'eccezione era stata respinta dalla Corte, che ha ritenuto applicabile l'orientamento, attualmente divenuto minoritario, secondo il quale l'eccezione doveva essere proposta solo alla prima udienza utile (e, dunque, nell'udienza immediatamente successiva all'atto nullo). L'accoglimento del primo motivo ha valenza assorbente E', dunque, esime dal delibare gli ulteriori motivi di ricorso. 4. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra se
Sentenza Cassazione n. 37152/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris