CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21154/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. (capo 3 di imputazione), è inammissibile perché contenente censure concernenti la ricostruzione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio e, dunque, profili rimessi alla esclusiva valutazione del giudice di merito che ha fornito una compiuta motivazione, immune da censure logiche ma anche conforme al paradigma legale della fattispecie di rapina (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 april