CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma ha -per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 496 cod. pen.. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento al riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale. 3. Il ricorso non è manifestamente infondato, giacchè come risulta dal certificato penale è stata erroneamente contestata la recidiva specifica infraquinquennale. 4. Il termine prorogato di prescrizione è decorso prima della data di emissione della sentenza di appello, sicché deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. 5. Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. 6. Rilevato che non v'è parte civile, per cui la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 16 marzo