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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 45192/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sa~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha revocato a far data dal 29 settembre 2021 la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa a febbraio 2020 con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto SIEP n. 74/2019.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 7 dicembre 2021 aveva provvisoriamente sospeso la misura alternativa, posto che la Questura il 22 novembre 2021 aveva comunicato che [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti a offendere, per essere stato fermato, dopo un tentativo di fuga, in possesso di 2 grammi di hashish, una roncola e due coltelli.

Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto che tali condotte, sintomatiche dell'inesistenza di un effettivo processo di recupero educativo, erano incompatibili con la prosecuzione della misura, che si doveva ritenere validamente eseguita sino al 28 settembre 2021, data dell'ultima relazione dell'UEPE, che aveva attestato, sino ad allora, un regolare andamento della misura.

Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha evidenziato che non poteva essere concessa la misura della detenzione domiciliare, in quanto la pena detentiva da espiare era superiore a due anni di reclusione.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe revocato la misura a far data dal 29 settembre 2021 in maniera apodittica, senza fornire alcuna valida motivazione in ordine alla reale gravità oggettiva e soggettiva del comportamento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e omettendo di considerare che la condotta era stata contestata come commessa al 22 novembre 2021.

Il giudice di merito, inoltre, avrebbe affermato che non era possibile sostituire la misura revocata con quella della detenzione domiciliare sull'erroneo convincimento che la pena residua fosse superiore a due anni, quando in realtà era pari a mesi undici e giorni tredici di reclusione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1.1. Come correttamente evidenziato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha erroneamente affermato che non poteva essere disposta la sostituzione della stessa con la diversa misura della detenzione domiciliare, ritenendo - contrariamente al vero - che la pena detentiva da espiare fosse superiore ad anni due di reclusione.

Così facendo, il giudice di merito, valutando in maniera non corretta la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. pen., non si è pronunciato sull'idoneità della misura della detenzione domiciliare a prevenire la recidiva del condannato, il quale, peraltro, era stato nelle more ammesso alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

1.2. La doglianza relativa alla revoca della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e alla sua decorrenza, invece, è inammissibile, poiché basata su motivi che, sebbene facciano formalmente riferimento a una pretesa inosservanza di norme processuali, costituiscono in realtà mere doglianze in punto di fatto e, in parte, non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che ha valorizzato, al fine di disporre la revoca della misura alternativa alla detenzione, il comportamento resistente posto in essere dal condannato, incompatibile con la prosecuzione della misura concessa, trattandosi di soggetto privo della volontà di autodeterminarsi in senso positivo rispetto agli scopi del beneficio.

In particolare, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura cautelare, dopo che, a seguito di un tentativo di fuga durato 20 minuti, era stato fermato alla guida di un'autovettura in possesso di 2 grammi di Hashish, di una roncola e di due coltelli, circostanza sintomatica dell'inesistenza di un effettivo processo di recupero educativo.

Per tale ragione, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione ampia e lineare, ha inteso revocare il beneficio concesso sin dal 28 settembre 2021, data dell'ultima relazione dell'UEPE, che aveva attestato, sino a quel momento, un andamento regolare dell'esecuzione della misura.

Il giudice di merito, pertanto, ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo il quale, ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova deve essere revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

D'altronde, è la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).

Una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza della violazione delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare, come è avvenuto nel caso di specie.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, nei limiti di cui sopra, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sa~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha revocato a far data dal 29 settembre 2021 la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa a febbraio 2020 con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto SIEP n. 74/2019. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 7 dicembre 2021 aveva provvisoriamente sospeso la misura alternativa, posto che la Questura il 22 novembre 2021 aveva comunicato che [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti a offendere, per essere stato fermato, dopo un tentativo di fuga, in possesso di 2 grammi di hashish, una roncola e due coltelli. Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto che tali condotte, sintomatiche dell'inesistenza di un effettivo processo di recupero educativo, erano incompatibili con la prosecuzione della misura, che si doveva ritenere validamente eseguita sino al 28 settembre 2021, data dell'ultima relazione dell'UEPE, che aveva attestato, sino ad allora, un regolare andamento della misura. Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha evidenziato che non poteva essere concessa la misura della detenzione domiciliare, in quanto la pena detentiva da espiare era superiore a due anni di reclusione. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe revocato la misura a far data dal 29 settembre 2021 in maniera apodittica, senza fornire alcuna valida motivazione in ordine alla reale gravità oggettiva e soggettiva del comportamento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e omettendo di considerare che la condotta era stata contestata come commessa al 22 novembre 2021. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe affermato che non era possibile sostituire la misura revocata con quella della detenzione domiciliare sull'erroneo convincimento che la pena residua fosse superiore a due anni, quando in realtà era pari a mesi undici e giorni tredici di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Come correttamente evidenziato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha erroneamente affermato che non poteva essere disposta la sostituzione della stessa con la diversa misura della detenzione domiciliare, ritenendo - contrariamente al vero - che la pena detentiva da espiare fosse superiore ad anni due di reclusione. Così facendo, il giudice di merito, valutando in maniera non corretta la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. pen., non si è pronunciato sull'idoneità della misura della detenzione domiciliare a prevenire la recidiva del condannato, il quale, peraltro, era stato nelle more ammesso alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.2. La doglianza relativa alla revoca della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e alla sua decorrenza, invece, è inammissibile, poiché basata su motivi che, sebbene facciano formalmente riferimento a una pretesa inosservanza di norme processuali, costituiscono in realtà mere doglianze in punto di fatto e, in parte, non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che ha valorizzato, al fine di disporre la revoca della misura alternativa alla detenzione, il comportamento resistente posto in essere dal condannato, incompatibile con la prosecuzione della misura concessa, trattandosi di soggetto privo della volontà di autodeterminarsi in senso positivo rispetto agli scopi del beneficio. In particolare, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura cautelare, dopo che, a seguito di un tentativo di fuga durato 20 minuti, era stato fermato alla guida di un'autovettura in possesso di 2 grammi di Hashish, di una roncola e di due coltelli, circostanza sintomatica dell'inesistenza di un effettivo processo di recupero educativo. Per tale ragione, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione ampia e lineare, ha inteso revocare il beneficio concesso sin dal 28 settembre 2021, data dell'ultima relazione dell'UEPE, che aveva attestato, sino a quel momento, un andamento regolare dell'esecuzione della misura. Il giudice di merito, pertanto, ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo il quale, ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova deve essere revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. D'altronde, è la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). Una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza della violazione delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare, come è avvenuto nel caso di specie. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, nei limiti di cui sopra, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio p
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