Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:68
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0230_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’8 febbraio 2021 – PNB Banka / BCE (causa T‑230/20 R) «Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, §1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 8-11)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Assenza di prove del danno – Insussistenza dell’urgenza (Artt.278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 14, 15, 27) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della BCE del 17 febbraio 2020 recante revoca dell’autorizzazione della ricorrente.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0230_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’8 febbraio 2021 – PNB Banka / BCE (causa T‑230/20 R) «Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, §1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 8-11) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Assenza di prove del danno – Insussistenza dell’urgenza (Artt.278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 14, 15, 27) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della BCE del 17 febbraio 2020 recante revoca dell’autorizzazione della ricorrente. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.