Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:68
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0230_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’8 febbraio 2021 –
PNB Banka / BCE
(causa T‑230/20 R)
«Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, §1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3)
(v. punti 8-11)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Assenza di prove del danno – Insussistenza dell’urgenza
(Artt.278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3)
(v. punti 14, 15, 27)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della BCE del 17 febbraio 2020 recante revoca dell’autorizzazione della ricorrente.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.