CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 7644/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13162/2021 Numero sezionale 3745/2022 Numero di raccolta generale 13666/2022Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 7644 del 12. 11. 2020 del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la sua opposizione a cartella di pagamento emessa per violazione del codice della strada, affermando che l’opponente non aveva in alcun modo allegato la carenza né contestato i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria fatta valere nei suoi confronti e che la stessa non poteva considerarsi prescritta, atteso che, risalendo l’infrazione al 2014, la prescrizione, anche se non vi fosse stata la notifica del verbale quale atto interruttivo, non sarebbe maturata, essendo stata la cartella notificata nel 2016; il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 2938 cod. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 201, comma 5, codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere rigettato l’opposizione travisando la censura di estinzione della sanzione fatta valere dall’opponente, che ha valutato come relativa al maturarsi della prescrizione prevista dagli artt. 209 codice della strada e 28 legge n. 689 del 1981, laddove la parte aveva eccepito il fatto estintivo di cui all’art. 201, comma 5, codice della strada, in ragione della omessa notifica del verbale di contravvenzione, omettendo così di pronunciarsi sull’eccezione effettivamente proposta; il motivo è fondato, atteso che dalla lettura dell’atto di appello e della stessa sentenza impugnata risulta che l’opponente aveva dedotto, quale fatto estintivo del suo obbligo di pagamento, la omessa notifica del verbale di accertamento della violazione, richiamando espressamente l’applicazione l’art. 201, comma 5, codice della strada, pur qualificando l’estinzione ivi prevista nell’ambito della prescrizione, e che il tribunale ha omesso di pronunciarsi su F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13162/2021 Numero sezionale 3745/2022 Numero di raccolta generale 13666/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 tale motivo, avendo dato esclusivamente atto del mancato maturarsi della prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 legge n. 689 del 1981; il secondo e terzo motivo di ricorso, che denunziano, rispettivamente, violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 276, comma 2, cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, vanno dichiarati assorbiti >>. Considerato che: la parte ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A