CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 12264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il G.i.p. del Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, in relazione all'illecita detenzione ai fini di cessione di gr. 780 di sostanza stupefacente, tipo cocaina, divisi in due involucri, disponendo altresì la confisca della somma di denaro in sequestro, ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, perché il Tribunale erroneamente non avrebbe tenuto conto del fatto che il quantitativo di sostanza stupefacente, tipo cocaina, seppur non modico, non appariva pronto a una cessione al dettaglio immediata ed era certamente in parte destinato all'uso personale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 240 cod. pen., in quanto il Tribunale avrebbe disposto illegittimamente la confisca del denaro sequestrato senza adeguata motivazione logica sul nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato ed il reato contestato di detenzione della sostanza stupefacente. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 4. Invero, si rammenta che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842): situazione, quest'ultima, ravvisabile nel caso di specie, posto che il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta è, all'opposto, evidentemente ostativo alla qualificazione del fatto in termini di "lieve entità". 5. Il secondo motivo è fondato.5.1. Si rammenta che l'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 dispone l'applicazione dell'art. 240-bis cod. peli, nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per taluno dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa la fattispecie del comma 5. Con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., pertanto, ove sia contestato, come nel caso in esame, il delitto di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a disporre la confisca del denaro, previo accertamento, nel singolo caso concreto, dei presupposti indicati dall'art. 240-bis cod. pen., vale a dire la sproporzione della somma di denaro, la cui lecita provenienza l'imputato non è in grado di giustificare, rispetto al reddito o alla propria attività economica dell'imputato medesimo. 5.2. Nel caso in esame, nella parte motiva della decisione non v'è traccia alcuna delle ragioni che presiedono alla confisca del denaro sequestrato all'imputato, senza che a simile statuizione si coniughi un qualsiasi chiarimento o enunciato argomentativo. 6. Siffatta lacuna motivazionale rende, perciò, necessario l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Monza, ufficio G.i.p., per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 03/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] estens