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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2020

Cassazione n. 13140/2024

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1202/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA e FINANZ E, MINISTERO DELLA SALUTE, tutti rappresentatie difesi dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 2813/2020 depositata il 12/06/2020.

R.G. 1202/2021 Cron.

Rep.

C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme agli altri medici indicati in epigrafe, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che essi aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e che doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme; che gli attori chiesero che, in applicazione dell’art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale della borsa di studio e all’incremento annuale della medesima; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda rilevando, tra l’altro, che la legittimazione passiva spettava soltanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non anche ai singoli Ministeri; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2020, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori Averna e Fabris, insieme agli altri dieci medici indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a sei motivi; che resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri con un unico controricorso; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Consideratoche il quinto motivo di ricorso pone alla Corte la questione della sussistenza o meno, in favore degli odierni ricorrenti, del diritto al riconoscimento dell’indicizzazione triennale della borsa di studio e dell’incremento annuale della medesima; che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; che, di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite sulla citata questione.

P.Q.M.

La Corte rinviala decisione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1202/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA e FINANZ E, MINISTERO DELLA SALUTE, tutti rappresentatie difesi dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 2813/2020 depositata il 12/06/2020. R.G. 1202/2021 Cron. Rep. C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme agli altri medici indicati in epigrafe, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che essi aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e che doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme; che gli attori chiesero che, in applicazione dell’art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale della borsa di studio e all’incremento annuale della medesima; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda rilevando, tra l’altro, che la legittimazione passiva spettava soltanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non anche ai singoli Ministeri; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2020, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori Averna e Fabris, insieme agli altri dieci medici indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a sei motivi; che resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri con un unico controricorso; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Consideratoche il quinto motivo di ricorso pone alla Corte la questione della sussistenza o meno, in favore degli odierni ricorrenti, del diritto al riconoscimento dell’indicizzazione triennale della borsa di studio e dell’incremento annuale della medesima; che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; che, di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite sulla citata questione. P.Q.M. La Corte rinviala decisione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di c
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