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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31928/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 29.11.2024 la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Lecce in data 3.4.2024 di condanna del ricorrente per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, sostituendo la pena della reclusione con la detenzione domiciliare; Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata abbia fatto, in ordine al profilo del concorso dei reati contestati, corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di porto illegale di arma assorbe per continenza quello di detenzione solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, n. 27343 del 4/3/2021, Amato, Rv. 281668 - 01; Sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, Vestita, Rv. 255687 - 01), rimarcando in proposito che l'imputato non avesse assolto all'onere di allegazione di specificazioni circa la contemporaneità delle due condotte; Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata, per un verso, ha richiamato sul punto la sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme) e, per l'altro, ha già preso in considerazione gli elementi dedotti nel ricorso (ovvero, la circostanza, per vero trascurabile, che [OSCURATO:PERSONA], di fronte all'ineluttabilità della perquisizione cui stava per procedere la polizia giudiziaria, abbia consegnato spontaneamente l'arma) per ritenerli insufficienti ai fini dei riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così facendo buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivi (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 29.11.2024 la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Lecce in data 3.4.2024 di condanna del ricorrente per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, sostituendo la pena della reclusione con la detenzione domiciliare; Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata abbia fatto, in ordine al profilo del concorso dei reati contestati, corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di porto illegale di arma assorbe per continenza quello di detenzione solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, n. 27343 del 4/3/2021, Amato, Rv. 281668 - 01; Sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, Vestita, Rv. 255687 - 01), rimarcando in proposito che l'imputato non avesse assolto all'onere di allegazione di specificazioni circa la contemporaneità delle due condotte; Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata, per un verso, ha richiamato sul punto la sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme) e, per l'altro, ha già preso in considerazione gli elementi dedotti nel ricorso (ovvero, la circostanza, per vero trascurabile, che [OSCURATO:PERSONA], di fronte all'ineluttabilità della perquisizione cui stava per procedere la polizia giudiziaria, abbia consegnato spontaneamente l'arma) per ritenerli insufficienti ai fini dei riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così facendo buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivi (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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