Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45332/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI, come da delega depositata in udienza, per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA] P.G.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA, per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, come da nomina depositata in udienza, per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA] ONLUS. e,/ E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAVENNA, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, come da nomina depositata in udienza, per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA]'SANT 1ANDREA.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di C:[OSCURATO:PERSONA].

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la conferma della responsabilità penale dell'imputato.

Deposita le conclusioni e la nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità, o, in subordine il rigetto del ricorso.

Deposita le conclusioni e la nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Deposita le conclusioni e le note spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso.

Alle ore 14:15 l'udienza è sospesa Alle ore 15:20 l'udienza riprende. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 6 ottobre 2021, in sede di rinvio dalla Cassazione dopo la sentenza emessa il 16 dicembre 2013 con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Messina, così come riformata dalla Corte di appello di Messina in data 24 novembre 2015.

La Corte di appello di Messina, con questa senten2:a, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e aveva ritenuto la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa della famiglia barcellonese, operante sul versante tirrenico della provincia di Messina sin al 24 luglio 2012.

La Corte di cassazione, con la sentenza emessa in data 1 marzo 2017, aveva annullato la sentenza della Corte di appello del 24 novembre 2015, limitatamente all'addebito ex art. 416-bis cod. pen. nel periodo successivo al 1993, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto e per la eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre con atto del 4.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto la contestata condotta come permanente fino al marzo del 2000 ed ha così rideterminato la pena nella misura complessiva di anni sei di reclusione, confermando le statuizioni civili e condannando l'imputato alla rifusione in favore delle parti civili e dell'Associazione nazionale familiari vittime della mafia e del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Andrea delle ulteriori spese relative all'esercizio dell'azione civile nel giudizio di legittimità e nel giudizio di rinvio.

3. Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione dell'articolo 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione con violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen., atteso che la Cassazione, con la sentenza del 2017, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello sull'epoca di partecipazione da parte dell'imputato all'associazione di tipo mafioso, dal mese di ottobre 1993 fino al mese di marzo del 2000, con una motivazione non adeguata, perché i giudici avrebbero ripetuto lo stesso percorso logico censurato nel giudizio rescindente, con ciò determinando la nullità della sentenza e non offrendo argomenti validi per supportare il giudizio svolto sulla partecipazione al sodalizio mafioso fino a tale data.

3.1. Il rilievo è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata, da pag. 65 a pag. 111, in modo ampio ed analitico ha esaminato i plurimi elementi di prova che dimostrano la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, sicché la genericità della censura del ricorrente impedisce che la stessa possa essere considerata ammissibile nel presente giudizio di legittimità, non essendo riferibile ad una parte specifica della motivazione.

A questo proposito, il ricorso cita in modo improprio solo la parte della motivazione della sentenza di annullamento pronunciata dalla quinta Sezione della Cassazione che riguarda le condotte successive al marzo 2000 e sino al 2012: per il periodo 1993-2000 la Corte di legittimità, invece, aveva invitato il giudice del rinvio soltanto a specificare - come poi è stato fatto - gli elementi probatori in grado di spiegare adeguatamente il persistere della partecipazione al sodalizio.

4. Col secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 192, comma 3, e 533 cod. proc. pen. sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, atteso che la considerazione della chiamata in correità, quale idoneo elemento di prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, presuppone una valutazione di attendibilità intrinseca di carattere preliminare; deve infatti ritenersi che costituisce un riscontro esterno con carattere individualizzante l'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata in reità o correità già valutata intrinsecamente attendibile per poter raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, in ordine a un de .L.ernninato fatto di reato.

4.1. Osserva il Collegio che i rilievi del ricorrente sono generici e privi di fondamento.

L'elemento di riscontro non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel fatto di reato, in quanto deve provare solo un collegamento tra l'imputato e il fatto oggetto di contestazione; quindi, dimostra il coinvolgimento dell'imputato e impedisce la possibilità di affermare la sua responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti di rnostrabili.

Per di più, tale rilievo, per come è stato formulato nel ricorso, è inammissibile anche perché la Corte territoriale ha spiegato in modo adeguato i motivi specifici per i quali ha valutato nel senso suindicato il contenuto delle dichiarazioni di quei collaboratori che, in modo effettivo, avevano consentito di trovare dei riscontri sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio.

Quanto al profilo probatorio della partecipazione ad associazione di tipo mafioso, giova ribadire che - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: ex plurimis Sez.

U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - l'oggettiva carenza definitoria del disposto normativo di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. ha reso più complessa l'attività interpretativa volta a chiarire i presupposti di rilevanza penale della condotta punibile.Infatti, a differenza delle attività di direzione, promozione e organizzazione, incriminate al secondo comma dell'art 416-bis cod. pen., capaci di manifestare, sul piano descrittivo, una maggiore attitudine connotativa della condotta punibile, l'espressione "far parte" ha dato adito a più di un dubbio interpretativo.

In presenza di un paradigma normativa che individua un delitto a forma libera, la condotta del partecipe può consistere nella prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale, con riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione.

Detto contributo deve essere corredato dalla consapevolezza dell'esistenza della consorteria criminale e dalla volontà di associarsi ad essa, onde perseguire gli scopi tipici del sodalizio mediante l'utilizzo del metodo mafioso, pur potendosi prescindere dall'effettivo raggiungimento di tali scopi (Corte cost. n. 333/1991), sia sotto il profilo della tipizzazione che dell'offensività (Corte cost. n. 225/2008).

La prima pronuncia delle Sezioni Unite in materia (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386-01) ha precisato che per la configurabilità della partecipazione, si richiede «un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato».

Dal paradigma di una fattispecie monosoggettiva causalmente orientata e priva di ogni tipizzazione della condotta punibile si passa ad un reato-accordo, a carattere bilaterale, che incrimina la stabile compenetrazione del soggetto nella rete dei rapporti di intraneità associativa, con l'assunzione di un ruolo funzionale alla vita dell'organizzazione.

La condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l'intraneo dal concorrente esterno che la sentenza "Demitry" definisce come «colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo, purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi».

Pertanto, gli indici di rilevanza della partecipazione punibile, che si elevano ad elementi costitutivi della fattispecie, vengono individuati: nell'effettivo ingresso nel sodalizio, anche se non accompagnato da un particolare rituale; nel riconoscimento dell'associato da parte del gruppo e nella speculare accettazione da parte dei sodali; nell'adesione alle regole dell'accordo associativo e nella conseguente assunzione dello status di membro da parte del neo-entrato.La condizione di associato, a sua volta, genera: l'obbligo di obbedienza gerarchica e di omertà; l'impegno, nella forma della "messa a disposizione", a realizzare il programma associativo, nonché il potere di impartire ordini, secondo una prospettiva di funzionalità agli interessi del gruppo.

Sostanzialmente adesivi alla sentenza "Demitry" sono gli altri pronunciamenti delle Sezioni Unite. (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904-01) «il concorrente esterno non può avere il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di fare parte dell'associazione, di esserne partecipe, e nella volontà di contribuire a tenere in vita l'associazione e a farle raggiungere gli obiettivi, gli scopi, che si è prefissa», riconoscendo altresì che «il concorso esterno, proprio perché postula che l'associazione esista e abbia, quindi, i suoi partecipi con il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione, degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento degli scopi dell'associazione».

Sempre nella prospettiva fissata dalla sentenza "Demitry", si pone un'ulteriore pronuncia (Sez.

U., n. 22327 del :30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181-01) secondo cui la partecipazione, lungi dal poter essere ricostruita come atto "unilaterale" di adesione all'associazione, è «tanto nel momento iniziale quanto in tutto il suo svolgimento, destinata a combinarsi con le condotte degli altri associati, in un'unione di forze per imprese che generalmente trascendono le capacità individuali»: si è, quindi, in presenza di un reato a concorso necessario in quanto, per la sua configurazione, è richiesta «sempre e necessariamente la volontà e l'agire di una pluralità di persone».

Ancora una volta, si chiarisce come l'appartenenza dipende non solo dalla volontà dell'aderente, ma anche da quella inclusiva di chi già partecipa all'associazione e l'accordo di adesione, sotto il profilo probatorio, è sì dimostrabile sulla base delle regole del sodalizio, ma può essere anche ricavato dai comportamenti di fatto.

Si riconosce altresì che la tipologia della condotta di partecipazione si caratterizza necessariamente nell'impegno di prestare un contributo alla vita del sodalizio avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti.

Le Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01, in piena aderenza ai principi costituzionali, hanno valorizzato la proiezione fattuMe dell'inserimento organico nel sodalizio, mediante comportamenti espressivi del ruolo svolto dal soggetto: ruolo che deve manifestarsi mediani:e il compimento di atti di militanza associativa, eziologicamente rilevanti per il perseguimento degli scopi dell'associazione, risultando insufficiente un mero ingresso formale nell'associazione.

La partecipazione non deve necessariamente possedere - di per sé - una carica elevata di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo.

4.2. La sentenza impugnata ha in modo ineccepibile esposto i molteplici elementi accertati che permettono in modo plausibile e convincente di sostenere l'avvenuto inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA].

Tra questi, già la Corte messinese aveva valorizzato le dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 18 e 19) che aveva narrato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva parlato di [OSCURATO:PERSONA] come di una persona su cui la famiglia Santapaola faceva particolare affidamento da trattare con grande cautela e rispetto, e che poteva avere numerosi agganci a livello istituzionale ed era quindi utile per la famiglia Santapaola.

Sturiale, nel periodo compreso dal 1996 al 2000, aveva ricevuto confidenze dello stesso tenore anche da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1954 (fratello di Nitto).

Nella stessa direzione, sono state prese in considerazione anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 70 della sentenza impugnata) sulle elezioni amministrative che si svolsero a Furnari nel novembre 1993 nell'ambito delle quali erano intervenuti i più autorevoli esponenti della famiglia barcellonese come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per orientare e condizionare il voto in favore di [OSCURATO:PERSONA] fratello di [OSCURATO:PERSONA] detto "Saro".

Sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], egli aveva partecipato ad un altro convegno di mafia nel 1997, era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] come membro del sodalizio nel 2000, per come aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e tale continuava ad essere considerato nel 2000, durante i convegni elettorali per come aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], circostanze perfettamente sovrapponibili a quanto ha poi riferito [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'incontro del 2002.

Ancora nel 2004 il boss [OSCURATO:PERSONA] continitava a ritenerlo associato, per come aveva chiarito D'[OSCURATO:PERSONA].Vi è, quindi, una convergenza di elementi probatori sull'unico decisivo thema probandum, relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio rnafioso dal 1993 al 2000, che non lascia dubbi ragionevoli e che è frutto di una minuziosa valutazione dei giudici di merito non scalfita dalle innumerevoli considerazioni svolte in ricorso, per di più senza adeguata documentazione allegata e, quindi, in modo non autosufficiente agli effetti del presente giudizio di legittimità.

La Corte reggina ha individuato fatti specifici, collocati almeno fino al mese di marzo 2000, epoca della querela contro un associato della cosca, tale [OSCURATO:PERSONA], per invasione di terreno e pascolo abusivo, e corrispondente al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato isolato, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione.

I giudici di appello, quindi, hanno correttamente valorizzato tali fatti come indicativi della perdurante militanza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] dal 1993 fino al marzo 2000, stigmatizzando il suo ruolo relazionale ed affaristico appunto con un accreditamento presso i capi mafiosi catanesi, grazie ai legami "barcellonesi" con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA].

Incontri, che lungi dall'essere interpretati - così come aveva fatto la Corte messinese - di "partecipazione atipica", vengono in modo ineccepibile valutati dalla Corte reggina come espressivi di "ordinaria condotta associativa", svolta con la comprensibile prudenza e circospezione (pag. 71) "specie a seguito della detenzione subita dal medesimo e dal boss Gullotti".

Più in particolare, dalle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] era emerso che lo stesso aveva partecipato a una importante riunione associativa già nel 1993, mentre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 87-89) era emerso che lo stesso, dopo la sua scarcerazione nel 1997, aveva partecipato a un'altra riunione associativa, sicché già queste circostanze hanno permesso ai giudici di merito in modo plausibile di ritenere persistente nel tempo la sua presenza attiva nel sodalizio barcellonese, il quale ha tratto beneficio dall'opera di [OSCURATO:PERSONA], anche per i rapporti che è riuscito a tenere con i catanesi e "cosa nostra" palermitana.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato tali elementi in termini di coerenza col ruolo ricoperto dall'imputato nel periodo precedente, sino al mese di ottobre 1993 - momento dell'applicazione della misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta di Milano sull'autoparco - in cui risultano comprovate condotte specifiche lumeggianti la sua partecipazione al sodalizio mafioso, che è stata già affermata quindi con sentenza irrevocabile.

Quale uomo di fiducia del capo dei barcellonesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un ruolo nell'intera cosca, anche dopo l'arresto di questi nel 1998, mantenendo rapporti con persone appartenenti alle istituzioni con circospezione e prudenza.Ribadendo quanto già si è detto sopra, [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 74-79 della sentenza impugnata) aveva riferito che nel 2002 vi era stato un incontro per il versamento del pizzo da parte di un imprenditore attivo nella zona di Barcellona (tale [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - preposti a gestire i rapporti con le altre cosche, prima fra tutte quelle dei catanesi di Santapaola che rivendicavano il profitto delle estorsioni.

Alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di consentire ad Orlando di continuare a lavorare, questi avevano detto di non poter decidere da soli, ma di dover rimettere la decisione della questione a [OSCURATO:PERSONA], soggetto già noto anche a [OSCURATO:PERSONA], rappresentante di Caltagirone, che avevano commentato con una frase indicativa della chiara conoscenza della qualifica dell'imputato: "ah, l'avvocato!", soprannome col quale era noto, per come riferito da [OSCURATO:PERSONA] e da D'Amico.

Pertanto, in modo ineccepibile, la Corte reggina ha ritenuto che tale elemento fosse convergente con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 80-86) già preposto per i Santapaola a gestire i rapporti con i barcellonesi, perché aveva incontrato negli anni duemila il [OSCURATO:PERSONA], presentatogli da [OSCURATO:PERSONA], come il cassiere dell'organizzazione, con compiti di ricevere i proventi delle attività illecite. [OSCURATO:PERSONA] riusciva a relazionarsi con le altre famiglie siciliane, compresi i catanesi ed i palermitani.

Negli anni successivi, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano confermato a [OSCURATO:PERSONA] l'elevato spessore criminale dell'imputato, il quale faceva pressione per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] per ricevere più in fretta i proventi estorsivi, tanto da lamentarsi in sua presenza delle eccessive pretese avanzate dal [OSCURATO:PERSONA].

Convergenti sulla partecipazione di C::attafi all'organizzazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]" erano sono state correttamente valorizzate anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] nel 1997-1998 aveva preso parte ad un summit di mafia con Gullotti, Rao e [OSCURATO:PERSONA], durante il quale lo stesso collaboratore aveva svolto funzioni di sorveglianza presso i cancelli della masseria che era il luogo di ritrovo, per allertare i presenti nel caso fosse sopraggiunta la polizia.

Le sentenze di merito chiariscono da ultimo anche il problema sollevato dalla difesa sull'inutilizzabilità degli atti per l'acquisizione di copia e non degli originali dei tabulati telefonici comprovanti i contatti dell'imputato con esponenti di spicco della mafia catanese, è stata superata dalla scelta di definire il procedimento con il rito abbreviato.

In definitiva, l'articolata disamina svolta dalla Corte reggina degli elementi probatori sottoposti al suo esame costituisce, con tutta evidenza, un 13ercorso j?j-- valutativo completamente autonomo da quello precedente della Corte di appello di Messina già censurato in sede rescindente, perché - contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente - è stata effettuata la valutazione di attendibilità intrinseca di ciascun dichiarante, di volta in volta trattato separatamente in sentenza, con riferimento allo specifico thema probatorio oggetto di valutazione.

5. Il ricorrente denuncia in particolare, con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che non vi sarebbero riscontri validi delle sue generiche accuse; per di più, lo stesso avrebbe appreso notizie su [OSCURATO:PERSONA] dai giornali.

5.1. Al contrario, osserva il Collegio che è stato effettuato un esame dettagliato delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; infatti, a pagina 75, la sentenza impugnata specifica che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a riportare un fatto preciso nella sua linearità e crudezza che assume rilevanza fino al 2002 e, quindi, in data successiva al mese di marzo del 2000, epoca fino alla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto dagli altri sodali come partecipe del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni nei verbali dell'8 novembre 2012 e del 20 febbraio 2013, dichiarandosi reggente della famiglia Santapaola dal 2000 fino al 2003, essendo stato arrestato a gennaio del 2003 e, in tale veste, avrebbe tenuto rapporti con le altre famiglie di "cosa nostra".

In particolare, secondo [OSCURATO:PERSONA], sarebbe avvenuto un incontro tenuto nei pressi di Catania intorno al 2002, al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato unitamente allo zio [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano appartati a parlare per qualche minuto; successivamente, erano ritornati e Rannpulla aveva affermato esplicitamente questa decisione: "non possiamo deliberarlo noi da soli, ma dobbiamo consultare [OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] era soggetto deputato a mantenere i contatti tra tutte le famiglie mafiose della Sicilia (pag. 77 della sentenza impugnata), pertanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] le aveva prese per buone e, successivamente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA] si erano recati a riferire l'esito di quell'incontro a tale [OSCURATO:PERSONA], che era il rappresentante della famiglia mafiosa di Caltagirone ed era quindi un soggetto di spessore ancora più elevato di [OSCURATO:PERSONA]; in tale occasione, la Rocca avrebbe esclamato «ah l'avvocato», così dimostrando di conosc:ere bene [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio, a questo proposito, che le propalazioni del predetto collaboratore sono state analizzate in modo adeguato e considerate in modo coerente al narrato, senza che la sentenza riveli vizi di sorta.

In ogni caso, le censure secondo le quali egli avrebbe appreso le notizie riferite dai giornali non sono autosufficienti, perché non sono state documentate in questa sede. lo /[OSCURATO:PERSONA] fatto che la Corte abbia valutato episodi successivi al 2000 è stato funzionale solo ad ottenere conferme ulteriori del solido quadro probatorio formatosi in ordine all'affermata partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso sino al mese di marzo 2000.

Tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio e processuale, quindi, trovano implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta in sentenza, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Penino, Rv. 229688).

Rileva, infatti, il Collegio che è sottesa a ciascuna delle censure contenute nel ricorso la medesima tesi esposta dalla difesa dell'imputato nel processo di merito di un "colossale complotto" ordito contro [OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito, la Corte territoriale reggina, in modo convincente, a pag. 104 della sentenza, dopo aver attentamente valutato e raffrontato con particolare scrupolo il contenuto delle propalazioni dei diversi collaboratori di giustizia, in modo ineccepibile ha concluso che la difesa non era riuscita a spiegare, nemmeno in via astratta ed ipotetica, la "fantomatica causale" di tale complotto "troppe essendo le risultanze probatorie ed il contenuto a carico delle medesime, provenienti da fonti eterogenee, diverse e indipendenti tra loro".

6. Il ricorrente evidenzia, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe iniziato a collaborare con la giustizia solo dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, avrebbe appreso fatti e circostanze che già gli erano stati addebitati dagli organi di divulgazione mediatica, mentre la Corte territoriale avrebbe taciuto su tale aspetto.

Inoltre, i giudici non avrebbero confrontato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con quelle di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur confermando di aver partecipato a tale incontro, aveva smentito che l'imputato si fosse interessato alle attività estorsive del gruppo o avesse ricevuto somme di denaro provenienti dalle attività illecite; infine, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che, durante tale discussione, si fosse fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Queste censure sono inammissibili, sia perché prive di autosufficienza sulle notizie stampa indicate sia perché la sentenza impugnata, a pag. 77, 78 e 79, ha analiticamente confrontato il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché la critica suindicata, non tenendo conto degli esiti di tale esposizione, risulta manifestamente infondata.

7. I giudici hanno poi utilizzato le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva iniziato a rendere dichiarazioni nel 2009 fino al 2011, non facendo subito il nome di [OSCURATO:PERSONA].

Egli si era accreditato come un militante nella famiglia Santapaola, per la quale aveva intrattenuto rapporti con i massimi vertici dell'associazione di stampo mafioso dei barcellonesi, così attribuendosi la stessa condotta che poi è stata rimproverata a Cattairi nell'iniziale capo di imputazione.

Secondo la difesa, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condizionato dal fatto di aver partecipato a distanza, in qualità di imputato, all'udienza dibattimentale nel procedimento in cui aveva assistito alla deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Rileva il Collegio che il motivo è infondato.

Per come hanno minuziosamente spiegato i giudici di merito, anche sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto non solo organico alla mafia barcellonese, ma di assoluto rilievo anche nella cosca dei catanesi. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito di essersi ricordato di lui solo quando aveva ascoltato il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva menzionato in alcune udienze del processo denominato «Vivaio».

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver visto [OSCURATO:PERSONA] in una sola occasione intorno agli anni 2000, in quanto presentatogli dal suo figlioccio [OSCURATO:PERSONA] e, in tale circostanza, aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA] era il cassiere dell'organizzazione mafiosa barcellonese e che era "il secondo" del boss [OSCURATO:PERSONA], nel senso che era persona di assoluta fiducia di Gullotti. [OSCURATO:PERSONA] poteva intervenire sui proventi delle attività illecite dell'associazione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto di aver avuto conferma di tale ruolo anche da altri autorevoli esponenti dell'organizzazione, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già preposto per i Santapaola di Catania a gestire i rapporti con i barcellonesi, aveva riferito, quindi, che negli anni duemila aveva conosciuto personalmente [OSCURATO:PERSONA], presentato da [OSCURATO:PERSONA] come mafioso, sicché la fonte diretta è lui stesso. [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato da [OSCURATO:PERSONA] come il cassiere dell'organizzazione mafiosa dei barcellonesi con compiti di ricevere i proventi delle attività illecite, di relazionarsi con le altre famiglie siciliane compresi i catanesi ed i palermitani. [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto che negli anni successivi anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avevano confermato l'elevato spessore criminale di [OSCURATO:PERSONA].Non sono specificate nemmeno le circostanze che, secondo il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito e che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto riscontrare perché deceduto, cioè le circostanze relative a [OSCURATO:PERSONA] apprese solo dopo aver sentito quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] nel processo Vivaio.

In realtà è ictu ()cui/ infondata la tesi prospettata dal ricorrente per la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inattendibile, perché avrebbe riferito solo circostanze apprese da [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta costituirebbe una fonte inattendibile.

Ed invero, dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito sul punto una circostanza appresa direttamente, atteso che conosceva personalmente [OSCURATO:PERSONA].

8. Secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe adeguatamente motivato sul fatto che proprio [OSCURATO:PERSONA] aveva smentito alcuni aspetti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si era sfogato con lui, dicendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pressione su [OSCURATO:PERSONA], per avere al più presto i soldi delle estorsioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, invece, che consegnava i soldi dell'estorsione solo a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e che mai aveva saputo che questi, a loro volta, li avrebbero consegnati a [OSCURATO:PERSONA].

8.1. In realtà, anche tale censura del ricorrente è infondata, perché la Corte reggina, a pag. 83 della sentenza impugnata, in modo plausibile, ha già spiegato che "non è più dirimente il dato per cui [OSCURATO:PERSONA] non ha mai incontrato [OSCURATO:PERSONA], posto che tale dato, oltre ad attestare la genuinità dello stesso [OSCURATO:PERSONA], non ha precluso al medesimo di conoscere per il tramite degli altri storici vertici, la condotta ed il modo di operare di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al cui spessore associativo, per vero, anche [OSCURATO:PERSONA] riferisce, di fatto e con più dovizia di particolari, le medesime informazioni asetticamente rappresentate da [OSCURATO:PERSONA]".

Prosegue poi in modo ampio, a pag. 84, 85 e 86, l'esame dell'obiezione difensiva per la quale [OSCURATO:PERSONA] smentirebbe [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che Salvo e [OSCURATO:PERSONA], che ricevevano i soldi delle estorsioni praticate dalla cosca di appartenenza, li avrebbero poi resi a [OSCURATO:PERSONA].

Per la Corte reggina il rilievo difensivo doveva considerarsi superato, perché [OSCURATO:PERSONA] era al vertice del sodalizio interfacciandosi con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in base agli altri elementi acquisiti e valutati come coerenti tra loro, sicché la Corte territoriale in modo non manifestamente illogico ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] interloquisse con i vertici della cosca barcellonese e catanese in materia di estorsioni, specie con riferimento alle situazioni che potevano interessare la gestione dei rapporti con le altre cosche, strette alleate di quella di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per come confermato oltre che da [OSCURATO:PERSONA] anche da [OSCURATO:PERSONA] (par.

4.1. alle pagg. 74-79 della sentenza impugnata).Non è autosufficiente in definitiva la critica mossa in ricorso sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe smentito [OSCURATO:PERSONA], negando che [OSCURATO:PERSONA] si fosse occupato di estorsioni, perché i giudici hanno verificato in modo plausibile che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito una versione convergente con la tesi accusatoria sul fatto che l'estorsione a Munafò doveva essere "sistemata" da [OSCURATO:PERSONA].

9. Denuncia altresì il ricorrente che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era parte di una potente loggia massonica comprendente uomini politici e personaggi delle istituzioni e dei servizi segreti ma, per il ricorrente,l'esistenza di tale loggia segreta non avrebbe ricevuto alcun riscontro.

9.1. Ritiene il Collegio che questa censura sia inconferente, perché le rivelazioni sull'appartenenza a loggia massonica non appaiono rilevanti, stante la loro genericità ed eccentricità rispetto al thema decidendum, come è dimostrato dal fatto che le stesse non hanno spiegato alcun effetto sul convincimento complessivo dei giudici.

10. Denuncia il ricorrente, tuttavia, che la Corte reggina non avrebbe tenuto conto che si trattava anche di dichiarazioni de relato, prive di riscontri esterni, nei confronti di persone decedute da tempo, come quelle di [OSCURATO:PERSONA] oppure non escutibili, come [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, sarebbe priva di riscontri quella parte della dichiarazione, in cui D'Amico riferisce che, nel 2004, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva dic:hiarato di ritenere moralmente responsabile [OSCURATO:PERSONA] per la morte del medico urologo dott. [OSCURATO:PERSONA], poiché tale medico era stato portato su incarico di un generale dei Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo in cui era rifugiato [OSCURATO:PERSONA], quando questi era bisognoso di cure urgenti; successivamente, per evitare che si potesse svelare il rifugio di Provenzano, il Manca era stato ucciso dai servizi segreti deviati; da qui sarebbe scaturito il risentimento di Rugolo nei confronti dell'odierno imputato.

10.1. Anche in questo caso, il rilievo del ricorrente è privo di autosufficienza ed implica considerazioni di merito inammissibili nel giudizio d legittimità.

Per di più, la vicenda dell'uccisione di Manca esula dall'accertamento giudiziale svolto nel processo.

In ogni modo, la relazione della Commissione parlamentare antimafia, indicata nello stesso ricorso, afferma che la morte di Manca non era avvenuta per suicidio, ma doveva considerarsi un omicidio compiuto per mano della mafia barcellonese, sicché non vi è una totale smentita dell'attendibilità di D'Amico, atteso che la morte del medico è apparsa ai giudici di merito comunque intrecciata a dinamiche interne della cosca barcellonese.Per la Corte territoriale, D'[OSCURATO:PERSONA] dal momento in cui aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] nella riunione del 1993 E? fino al 2009 (data di arresto di D'Amico) aveva sempre chiesto di [OSCURATO:PERSONA] ai vertici del gruppo e questi gli avevano confermato la sua partecipazione al sodalizio.

I giudici a pag. 96 e 99 della sentenza hanno utilizzato le dichiarazioni di D'Amico come ulteriore conferma della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, ma non è necessario trovare conferma in altri elementi per tutti i segmenti delle stesse, per come pretende il ricorrente, il quale non chiarisc:e nemmeno come possa essere destrutturato il quadro probatorio.

10.2. Pure le discrasie segnalate sul contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo sull'auto che sarebbe stata prodotta sei mesi dopo l'incontro riferito dai collaboratori) [OSCURATO:PERSONA] e del marito dr. [OSCURATO:PERSONA] (sulle dichiarazioni rese diversi anni prima in un processo in cui D'Amico era imputato), nonché di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] circa la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] appaiono fondate soltanto su una diversa valutazione di merito del loro contenuto, che non può essere sindacata in questa sede; così come il riferimento fatto dal medesimo collaboratore all'omicidio del dr.

Ferro ad opera dei catanesi, perché sospettato di aver fatto catturare [OSCURATO:PERSONA] (fatto che non porta alla smentita della sua attendibilità - per come asserito invece dal ricorrente - atteso che sino al 1993 [OSCURATO:PERSONA] era indicato come organico al clan dei Cursoti catanesi).

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per pascolo abusivo, ma si tratta di episodio del tutto avulso dalla comune condotta mafiosa, cosa di cui il collaboratore avrebbe parlato con lo zio della convivente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA], circostanza smentita dalla stessa Truscello.

Con una valutazione plausibile, tali smentite per i giudici di merito non hanno privato di attendibilità il racconto di [OSCURATO:PERSONA], perché trovano spiegazione nell'evidente timore manifestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il suo ruolo all'interno del clan. 10.3.

Il ricorrente non ha dimostrato nemmeno l'idoneità di ogni presunta discrasia a capovolgere il quadro probatorio complessivo esposto in sentenza sulla sua ritenuta partecipazione al sodalizio, fondato essenzialmente sulla partecipazione alla riunione di soggetti mafiosi nel 1997, alla presenza del vertice della cosca (Gullotti) e di altri adepti, dopo la scarcerazione nell'ottobre 1997 di [OSCURATO:PERSONA] e prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 1998, secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA].Anche il racconto sul trasferimento di cella di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente erroneo, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] trasferito nella cella già occupata da Cannone, non fa venir meno per i giudici di merito il punto di maggiore rilievo di tali dichiarazioni, che consiste nell'atteggiamento prudente che aveva determinato il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] ad occupare le celle con i barcellonesi, per come riferito dai collaboratori e da D'Amico stesso.

11. Con altro motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 132 e 133 del codice penale e vizio di motivazione, in ordine alla misura della pena di anni sei di reclusione in concreto inflitta, che è superiore alla media tra il minimo e il massimo edittale, così violando il principio affermato dalla Cassazione per il quale è necessario, in tale caso, una motivazione maggiormeni:e dettagliata.

11.1. Pure il motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato.

A pag. 112 della sentenza impugnata, i giudici spiegano in modo adeguato i motivi della determinazione della pena, stante il "peso" e "l'entità" del c:ontributo reso dal [OSCURATO:PERSONA] al raggiungimento degli scopi della cosca mafiosa, ampiamente esposti nel corpo dell'articolata motivazione per le condotte a lui ascril:te e la persistenza del ruolo svolto nel corso di molti anni in favore del sodalizio.

12. Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in ordine all'invocata esclusione dell'Associazione nazionale vittime della mafia quale parte civile, che si era costituita soltanto nel 2008 e, quindi, solo dopo la cessazione del periodo in cui era stata contestata l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, cioè fino al mese di Marzo del 2000.

12.1. Il motivo è inammissibile in questa sede atteso che la questione non era stata prospettata nel giudizio di merito, sicché non può essere affrontata per la prima volta nel giudizio di legittimità.

13. Con atto del 31.12.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi di ricorso, su argomenti in larga parte già trattati con l'altro atto di ricorso.

Nella prima parte dell'atto ribadisce la denuncia sulla mancata risposta a quanto dedotto con l'atto di appello circa i richiami provenienti dalla sentenza rescindente.

La Corte di appello di Messina non avrebbe spiegato le condotte successive all'arresto del 1993, fino al febbraio 1998.

Non aveva ritenuto attendibile [OSCURATO:PERSONA] il quale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva rilasciato dichiarazioni soltanto dopo sette anni dall'inizio della sua collaborazione, sicché doveva essere considerato inattendibile, anche quando aveva riconosciuto l'imputato in fotografia dopo venti anni.In merito alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] (impegnato nella guerra di mafia contro [OSCURATO:PERSONA]) fosse amico dell'imputato.

La Corte avrebbe preso una posizione in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza rescindente, perché [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto inattendibile dalla Cassazione e non risulta alcun riscontro delle operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici in merito alle quali aveva riferito il collaboratore; inoltre, nulla era emerso del riciclaggio di cui il collaboratore lo aveva accusato, in base alle costanti intercettazioni cui era stato sottoposto.

La Corte non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] - sentito nel processo "Borsellino" - non aveva mai avuto contezza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

13.1. Tale motivo è privo di autosufficienza, non avendo indicato in modo chiaro dove siano rinvenibili i singoli documenti ed atti richiamati e, in ogni caso, non è ammissibile, perché implica valutazioni di merito e non è conducente, stante il principio per il quale il libero convincimento del giudice si forma sulle prove prese in esame nel corso del processo e sulle quali la sentenza argomenta la formazione del proprio convincimento in modo congruo e non manifestamente illogico.

La Corte territoriale si è basata sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori per ritenere dimostrata la partecipazione attiva dell'imputato al sodalizio fino a marzo 2000, sicché la mancata chiamata in reità da parte di Spatuzza è in questa sede ininfluente, non potendo questa Corte esaminare le effettive ragioni della scelta del collaboratore, nemmeno prospettate nel ricorso.

Gli altri elementi prospettati, infine, sono oggetto di valutazioni di merito che, come tali, non possono essere sindacate in questa sede.

14. Nell'atto di ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inoltre, si ripete la censura - già sopra esposta - sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo iniziato a collaborare nel 2009, per due anni non aveva notato l'imputato, nonostante si fosse autoaccreditato come esponente della famiglia Santapaola in rapporto con i massimi vertici del sodalizio e, solo dopo aver assistito alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accusato l'imputato, si era giustificato dicendo che si era ricordato di lui, proprio sentendo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi avuto conferma di tale vicenda anche da [OSCURATO:PERSONA].

Infine, altre circostanze [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso da [OSCURATO:PERSONA] (defunto) che era la stessa fonte di [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] - secondo il ricorrente - non sarebbe stato credibile, perché avrebbe riferito a [OSCURATO:PERSONA] che il sostituto procuratore generale di Messina aveva avvertito [OSCURATO:PERSONA] degli imminenti arresti nell'operazione "[OSCURATO:PERSONA]", per avvertire i sodali e farli scappare; mentre, nel 1994, il [OSCURATO:PERSONA] non poteva aver avuto alcun contatto con detto magistrato della Procura Generale, perché era detenuto a Milano per l'operazione "Autoparco".

14.1. Anche tale censura è infondata, perché la Corte reggina ha adeguatamente risposto alle osservazioni difensive (a pag. 86 della sentenza impugnata), evidenziando che le citate circostanze rilevano solo come dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] nella veste di "affiliato" aveva percepito direttamente il contenuto del racconto fatto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla veridicità di tutti i particolari del racconto.

15. Con altro motivo viene denunciato che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato ad accusare [OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo l'arresto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla stampa come "capo dei capi"; aveva partecipato ad un incontro nel 2002-2003 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IBisognano [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lamentato il mancato pagamento dell'estorsione ai Barcellonesi da parte dell'imprenditore Orlando; in tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] insisteva affinché Orlando continuasse a lavorare nella zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi consultati, avevano detto, per bocca di [OSCURATO:PERSONA], deputato a mantenere i contatti tra tutte le famiglie mafiose della Sicilia, che era decisione che non poteva essere presa senza consultare [OSCURATO:PERSONA].

Per il ricorrente, vi è un vuoto probatorio per il periodo successivo al 1993, come aveva riconosciuto già la precedente sentenza della Cessazione in sede di annullamento con rinvio.

In particolare [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito notizie apprese de relato da persone ormai defunte ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre non avrebbe mai avuto contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di non aver mai conosciuto [OSCURATO:PERSONA].

Le sue dichiarazioni, pertanto dovevano essere considerate come smentite di quanto detto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ex convivente di Munafò, aveva smentito [OSCURATO:PERSONA] sui rapporti con Munafò. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di un incontro al quale avrebbe partecipato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] con un'autovettura di marca "smart", che invece era stata prodotta sei mesi dopo; quindi, vi era la prova della sua inattendibilità sull'incontro che, per le modalità e l'epoca di svolgimento, non poteva essere stato effettuato.D'[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai indicato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in riunioni del sodalizio o come coinvolto nelle estorsioni o nel procacciamento degli appalti, pertanto, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto indurre i giudici a scagionare [OSCURATO:PERSONA].

15.1. Anche tali motivi sono stati ampiamente trattati nell'altro atto di ricorso e sono infondati, sia perché coinvolgono valutazioni di merito inammissibili in questa sede e sulle quali si è già detto sopra (in particolare ai punti 8.1., 9.1 e 10.1.), sia perché non sono autosufficienti, non essendo stato indicato con precisione il modo di rinvenire le singole fonti documentali, precisando se le stesse siano state allegate al ricorso o se siano presenti nel fascicolo.

Appare inconferente, in particolare, il presunto errore sulla vettura (smart) di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe entrata in produzione solo nell'ottobre 1998, quando Gullotti era detenuto e che, pertanto, non poteva essere utilizzata all'epoca del presunto summit con Gullotti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che un semplice errore su una circostanza, quale è il marchio di un autoveicolo minicar (come era stato ipotizzato già nella sentenza della Corte messinese - v. pag. 48 della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]), non può inficiare di certo l'attendibilità dell'intero racconto del collaboratore.

16. Osserva ancora il ricorrente, nell'atto del 13.12.22, che i giudici di rinvio, dopo l'annullamento disposto dalla Cassazione, hanno usato le nuove dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], circa gli appalti che [OSCURATO:PERSONA] era capace di procurare, ma D'Amico nel verbale del 13.10.2015 aveva cambiato versione rispetto all'interrogatorio iniziale del 26.2,2015 davanti alla Corte di appello di Messina, nel quale aveva taciuto quanto successivamente riferito.

D'Amico, infatti, aveva parlato di [OSCURATO:PERSONA] come capo di una potente loggia massonica, di cui non era emerso alcun riscontro.

Infine, aveva dichiarato di essere stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA], perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe osato tradire Santapaola di cui conosceva il nascondiglio e così lo avrebbe fatto arrestare.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, quindi, tenuto conto della trascrizione integrale delle dichiarazioni di D'Amico dell'ottobre 2015 davanti ai pubblici ministeri di Messina, aventi un contenuto diverso dal verbale riassuntivo originariamente messo a disposizione delle parti.

La Corte reggina, a questo proposito, avrebbe violato le norme processuali, laddove non aveva distinto le informazioni che erano a diretta cognizione del collaboratore da quelle apprese de relato, che sono utilizzabili solo con la procedura ex art. 195 cod. proc. pen.Nel caso di specie, D'Amico era stato nuovamente sentito dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma, prima di questa udienza, era stato sentito dalla Corte di appello di Messina all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], seguita da una nuova escussione dinanzi ai [OSCURATO:PERSONA] di Messina, che riversavano le dichiarazioni nel fascicolo della Corte di appello reggina, la quale non avrebbe tenuto conto del fatto che tali nuove dichiarazioni non erano intervenute nei 180 giorni dall'inizio della collaborazione e in sentenza non è stato spiegato il motivo del fatto che siano state taciute per così tanto tempo.

16.1. Sul punto il ricorrente non si confronta con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte stabilito che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nel giudizio abbreviato (Sez.

U. n. 1149 del 25/9/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882; Sez. 6 n. 2632 del 14.12.2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282744).

Il ricorrente, comunque, non ha sviluppato un motivo che si confronti con tale specifica disciplina e con quella della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta per la straordinaria importanza delle dichiarazioni rese, sicché tali deduzioni rimangono aspecifiche e, come tali, inammissibili.

17. Il ricorrente denuncia, infine, che a pagina 43 e 44 della sentenza impugnata, si afferma che [OSCURATO:PERSONA] era uno dei pochi sodali che conosceva il luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] trascorreva la sua latitanza e, essendo stato ritenuto colui che lo aveva tradito facendolo arrestare, D'[OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] dai vertici di cosa nostra, quale killer esperto e fidato.

D'Amico, con le dichiarazioni rese il 22.9.21, aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda della morte dell'urologo [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel 2004, in una prospettazione in cui aveva coinvolto anche apparati dello Stato, tutto ciò si sarebbe svolto in un contesto in cui non erano acquisiti i necessari riscontri individualizzanti e non erano state disposte verifiche sull'attendibilità della fonte originaria individuata in [OSCURATO:PERSONA], che era poi decedutp.

La Corte reggina avrebbe così disatteso immotivatamente sia la sentenza di condanna a carico di D'Amico per il delitto di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia la testimonianza del dr. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di D'Amico, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consigliato di denunciare D'Amico per le minacce che egli aveva formulato nel suo ufficio.

Inoltre, la Corte avrebbe omesso di motivare sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consigliato al marito di presentare denuncia immediatamente. 20 bu) Non avrebbe tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d'assise [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 25 maggio 2019, nel procedimento "Ndrangheta stragista" (le cui trasc:rizioni erano state acquisite alla stessa udienza del 29 settembre 2021) che smentiscono D'Amico su un punto fondamentale della versione da lui resa (richiamata a pag. 43 e 44 della sentenza): infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere a conoscenza che era stata la famiglia Santapaola e non [OSCURATO:PERSONA] e consegnare [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell'ordine, per non farlo uccidere dagli appartenenti delle cosche avversarie, tenuto conto del contenuto della relazione della Commissione parlamentare antimafia, presieduta dall'onorevole Bindi in cui erano state riportate le testimonianze del procuratore di Palermo dott. [OSCURATO:PERSONA] e del sostituto procuratore Giarritta, i quali, con riferimento al dottor Manca, avevano riferito che non era emerso nulla verso [OSCURATO:PERSONA], nelle indagini finalizzate alla cattura di Provenzano.

Inoltre, La Corte d'appello reggina avrebbe errato quando ha affermato che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva reso le nuove dichiarazioni nell'ottobre 2015, senza poter sapere che [OSCURATO:PERSONA] l'aveva fatto denunciare dal dottor [OSCURATO:PERSONA], perché [OSCURATO:PERSONA] e la moglie erano stati sentiti davanti al Tribunale di Barcellona solo nel Marzo 2016.

Al contrario, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] hanno poi chiarito in dibattimento che si trattava di dichiarazioni accusatorie già rilasciate diversi anni prima in fase di indagine, in un processo in cui D'Amico era imputato ancor prima di intraprendere il suo percorso collaborativo.

In definitiva, sarebbe contraddittorio e illogico il ragionamento della Corte d'Appello, quando ha svolto l'analisi comparativa tra il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] circa la latitanza e l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al riferito coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte, infatti, poco rileva che nel verbale di [OSCURATO:PERSONA] si parli della latitanza di Santapaola e che la stessa non c'entri niente con [OSCURATO:PERSONA], atteso che, a suo dire, quello che rileva è che [OSCURATO:PERSONA], secondo D'Amico, fosse l'unico che sapeva dov'era Santapaola e, quindi, questo dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] era un associato di livello.

Per il ricorrente, invece, rilevata l'intrinseca incoerenza delle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], muovendo dalla premessa che, in base alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sono gli stessi uomini di [OSCURATO:PERSONA] a consegnare il loro capo e a farlo arrestare, la Corte non è riuscita a spiegare come mai i catanesi avrebbero dovuto incaricare i barcellonesi, quindi D'Amico, di uccidere [OSCURATO:PERSONA], additandolo come traditore che aveva fatto arrestare Santapaola.Le dichiarazioni di Avola rendevano ancora più inattendibili il narrato di D'Amico, anche nell'ulteriore segmento dichiarativo relativo alle ragioni che avevano determinato l'omicidio del dottor Ferro ad opera di catenesi, perché questi era sospettato di essere stato colui che avrebbe permesso alle forze dell'ordine la cattura di [OSCURATO:PERSONA].

17.1. I rilievi del ricorrente sono manifestamente infondati già per quanto si è evidenziato nei punti

9.1. e

10.1. Inoltre, la vicenda della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del luogo in cui il boss [OSCURATO:PERSONA] trascorreva la latitanza è stata trattata a pag. 98 nella sentenza impugnata,, che conclude chiaramente per un errore iniziale di [OSCURATO:PERSONA] che, resasi conto dell'informazione errata ricevuta, per aver individuato successivamente il vero responsabile della cattura di Santapaola, aveva ordinato a D'Amico di non uccidere più [OSCURATO:PERSONA]; quindi il dato rileva solo in modo indiretto e non risulta in alcun modo smentito in base alla fonte indicata dal ricorrente.

In ogni caso, tutti i suddetti motivi di ricorso sono manifestamente infondati, perché propongono una rilettura alternativa delle fonti di prova correttamente valutate dalla Corte territoriale.

In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argonnentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).

Del resto, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745).

Si richiamano a questo proposito tutte le considerazioni già svolte sub

4.2. e

5.1.18. Il ricorso va quindi rigettato, in conformità alla richiesta avanzata dal Procuratore generale, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 19.

In considerazione dell'apporto dato dalle parti civili nel presente giudizio, vanno liquidate le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio nella seguente misura: Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.621,00, oltre accessori di legge; Comune di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in complessivi euro 4.429,00, oltre accessori di legge; - Centro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge; - Associazione nazionale familiari vittime della mafia, spese in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI, come da delega depositata in udienza, per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA] P.G. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA, per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, come da nomina depositata in udienza, per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA] ONLUS. e,/ E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAVENNA, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, come da nomina depositata in udienza, per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA]'SANT 1ANDREA. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di C:[OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la conferma della responsabilità penale dell'imputato. Deposita le conclusioni e la nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità, o, in subordine il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e le note spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. Alle ore 14:15 l'udienza è sospesa Alle ore 15:20 l'udienza riprende. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 6 ottobre 2021, in sede di rinvio dalla Cassazione dopo la sentenza emessa il 16 dicembre 2013 con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Messina, così come riformata dalla Corte di appello di Messina in data 24 novembre 2015. La Corte di appello di Messina, con questa senten2:a, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e aveva ritenuto la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa della famiglia barcellonese, operante sul versante tirrenico della provincia di Messina sin al 24 luglio 2012. La Corte di cassazione, con la sentenza emessa in data 1 marzo 2017, aveva annullato la sentenza della Corte di appello del 24 novembre 2015, limitatamente all'addebito ex art. 416-bis cod. pen. nel periodo successivo al 1993, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto e per la eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre con atto del 4.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto la contestata condotta come permanente fino al marzo del 2000 ed ha così rideterminato la pena nella misura complessiva di anni sei di reclusione, confermando le statuizioni civili e condannando l'imputato alla rifusione in favore delle parti civili e dell'Associazione nazionale familiari vittime della mafia e del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Andrea delle ulteriori spese relative all'esercizio dell'azione civile nel giudizio di legittimità e nel giudizio di rinvio. 3. Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione dell'articolo 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione con violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen., atteso che la Cassazione, con la sentenza del 2017, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello sull'epoca di partecipazione da parte dell'imputato all'associazione di tipo mafioso, dal mese di ottobre 1993 fino al mese di marzo del 2000, con una motivazione non adeguata, perché i giudici avrebbero ripetuto lo stesso percorso logico censurato nel giudizio rescindente, con ciò determinando la nullità della sentenza e non offrendo argomenti validi per supportare il giudizio svolto sulla partecipazione al sodalizio mafioso fino a tale data. 3.1. Il rilievo è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata, da pag. 65 a pag. 111, in modo ampio ed analitico ha esaminato i plurimi elementi di prova che dimostrano la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, sicché la genericità della censura del ricorrente impedisce che la stessa possa essere considerata ammissibile nel presente giudizio di legittimità, non essendo riferibile ad una parte specifica della motivazione. A questo proposito, il ricorso cita in modo improprio solo la parte della motivazione della sentenza di annullamento pronunciata dalla quinta Sezione della Cassazione che riguarda le condotte successive al marzo 2000 e sino al 2012: per il periodo 1993-2000 la Corte di legittimità, invece, aveva invitato il giudice del rinvio soltanto a specificare - come poi è stato fatto - gli elementi probatori in grado di spiegare adeguatamente il persistere della partecipazione al sodalizio. 4. Col secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 192, comma 3, e 533 cod. proc. pen. sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, atteso che la considerazione della chiamata in correità, quale idoneo elemento di prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, presuppone una valutazione di attendibilità intrinseca di carattere preliminare; deve infatti ritenersi che costituisce un riscontro esterno con carattere individualizzante l'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata in reità o correità già valutata intrinsecamente attendibile per poter raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, in ordine a un de .L.ernninato fatto di reato. 4.1. Osserva il Collegio che i rilievi del ricorrente sono generici e privi di fondamento. L'elemento di riscontro non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel fatto di reato, in quanto deve provare solo un collegamento tra l'imputato e il fatto oggetto di contestazione; quindi, dimostra il coinvolgimento dell'imputato e impedisce la possibilità di affermare la sua responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti di rnostrabili. Per di più, tale rilievo, per come è stato formulato nel ricorso, è inammissibile anche perché la Corte territoriale ha spiegato in modo adeguato i motivi specifici per i quali ha valutato nel senso suindicato il contenuto delle dichiarazioni di quei collaboratori che, in modo effettivo, avevano consentito di trovare dei riscontri sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. Quanto al profilo probatorio della partecipazione ad associazione di tipo mafioso, giova ribadire che - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: ex plurimis Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - l'oggettiva carenza definitoria del disposto normativo di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. ha reso più complessa l'attività interpretativa volta a chiarire i presupposti di rilevanza penale della condotta punibile.Infatti, a differenza delle attività di direzione, promozione e organizzazione, incriminate al secondo comma dell'art 416-bis cod. pen., capaci di manifestare, sul piano descrittivo, una maggiore attitudine connotativa della condotta punibile, l'espressione "far parte" ha dato adito a più di un dubbio interpretativo. In presenza di un paradigma normativa che individua un delitto a forma libera, la condotta del partecipe può consistere nella prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale, con riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione. Detto contributo deve essere corredato dalla consapevolezza dell'esistenza della consorteria criminale e dalla volontà di associarsi ad essa, onde perseguire gli scopi tipici del sodalizio mediante l'utilizzo del metodo mafioso, pur potendosi prescindere dall'effettivo raggiungimento di tali scopi (Corte cost. n. 333/1991), sia sotto il profilo della tipizzazione che dell'offensività (Corte cost. n. 225/2008). La prima pronuncia delle Sezioni Unite in materia (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386-01) ha precisato che per la configurabilità della partecipazione, si richiede «un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato». Dal paradigma di una fattispecie monosoggettiva causalmente orientata e priva di ogni tipizzazione della condotta punibile si passa ad un reato-accordo, a carattere bilaterale, che incrimina la stabile compenetrazione del soggetto nella rete dei rapporti di intraneità associativa, con l'assunzione di un ruolo funzionale alla vita dell'organizzazione. La condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente "relazionale", in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva e questo particolare rapporto simbiotico consente di distinguere l'intraneo dal concorrente esterno che la sentenza "Demitry" definisce come «colui che non vuole far parte della associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", la cui condotta può risolversi pure in un solo contributo, purché quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter proseguire i propri scopi». Pertanto, gli indici di rilevanza della partecipazione punibile, che si elevano ad elementi costitutivi della fattispecie, vengono individuati: nell'effettivo ingresso nel sodalizio, anche se non accompagnato da un particolare rituale; nel riconoscimento dell'associato da parte del gruppo e nella speculare accettazione da parte dei sodali; nell'adesione alle regole dell'accordo associativo e nella conseguente assunzione dello status di membro da parte del neo-entrato.La condizione di associato, a sua volta, genera: l'obbligo di obbedienza gerarchica e di omertà; l'impegno, nella forma della "messa a disposizione", a realizzare il programma associativo, nonché il potere di impartire ordini, secondo una prospettiva di funzionalità agli interessi del gruppo. Sostanzialmente adesivi alla sentenza "Demitry" sono gli altri pronunciamenti delle Sezioni Unite. (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904-01) «il concorrente esterno non può avere il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di fare parte dell'associazione, di esserne partecipe, e nella volontà di contribuire a tenere in vita l'associazione e a farle raggiungere gli obiettivi, gli scopi, che si è prefissa», riconoscendo altresì che «il concorso esterno, proprio perché postula che l'associazione esista e abbia, quindi, i suoi partecipi con il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione, degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento degli scopi dell'associazione». Sempre nella prospettiva fissata dalla sentenza "Demitry", si pone un'ulteriore pronuncia (Sez. U., n. 22327 del :30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181-01) secondo cui la partecipazione, lungi dal poter essere ricostruita come atto "unilaterale" di adesione all'associazione, è «tanto nel momento iniziale quanto in tutto il suo svolgimento, destinata a combinarsi con le condotte degli altri associati, in un'unione di forze per imprese che generalmente trascendono le capacità individuali»: si è, quindi, in presenza di un reato a concorso necessario in quanto, per la sua configurazione, è richiesta «sempre e necessariamente la volontà e l'agire di una pluralità di persone». Ancora una volta, si chiarisce come l'appartenenza dipende non solo dalla volontà dell'aderente, ma anche da quella inclusiva di chi già partecipa all'associazione e l'accordo di adesione, sotto il profilo probatorio, è sì dimostrabile sulla base delle regole del sodalizio, ma può essere anche ricavato dai comportamenti di fatto. Si riconosce altresì che la tipologia della condotta di partecipazione si caratterizza necessariamente nell'impegno di prestare un contributo alla vita del sodalizio avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti. Le Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01, in piena aderenza ai principi costituzionali, hanno valorizzato la proiezione fattuMe dell'inserimento organico nel sodalizio, mediante comportamenti espressivi del ruolo svolto dal soggetto: ruolo che deve manifestarsi mediani:e il compimento di atti di militanza associativa, eziologicamente rilevanti per il perseguimento degli scopi dell'associazione, risultando insufficiente un mero ingresso formale nell'associazione. La partecipazione non deve necessariamente possedere - di per sé - una carica elevata di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo. 4.2. La sentenza impugnata ha in modo ineccepibile esposto i molteplici elementi accertati che permettono in modo plausibile e convincente di sostenere l'avvenuto inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA]. Tra questi, già la Corte messinese aveva valorizzato le dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 18 e 19) che aveva narrato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva parlato di [OSCURATO:PERSONA] come di una persona su cui la famiglia Santapaola faceva particolare affidamento da trattare con grande cautela e rispetto, e che poteva avere numerosi agganci a livello istituzionale ed era quindi utile per la famiglia Santapaola. Sturiale, nel periodo compreso dal 1996 al 2000, aveva ricevuto confidenze dello stesso tenore anche da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1954 (fratello di Nitto). Nella stessa direzione, sono state prese in considerazione anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 70 della sentenza impugnata) sulle elezioni amministrative che si svolsero a Furnari nel novembre 1993 nell'ambito delle quali erano intervenuti i più autorevoli esponenti della famiglia barcellonese come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per orientare e condizionare il voto in favore di [OSCURATO:PERSONA] fratello di [OSCURATO:PERSONA] detto "Saro". Sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], egli aveva partecipato ad un altro convegno di mafia nel 1997, era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] come membro del sodalizio nel 2000, per come aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e tale continuava ad essere considerato nel 2000, durante i convegni elettorali per come aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], circostanze perfettamente sovrapponibili a quanto ha poi riferito [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'incontro del 2002. Ancora nel 2004 il boss [OSCURATO:PERSONA] continitava a ritenerlo associato, per come aveva chiarito D'[OSCURATO:PERSONA].Vi è, quindi, una convergenza di elementi probatori sull'unico decisivo thema probandum, relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio rnafioso dal 1993 al 2000, che non lascia dubbi ragionevoli e che è frutto di una minuziosa valutazione dei giudici di merito non scalfita dalle innumerevoli considerazioni svolte in ricorso, per di più senza adeguata documentazione allegata e, quindi, in modo non autosufficiente agli effetti del presente giudizio di legittimità. La Corte reggina ha individuato fatti specifici, collocati almeno fino al mese di marzo 2000, epoca della querela contro un associato della cosca, tale [OSCURATO:PERSONA], per invasione di terreno e pascolo abusivo, e corrispondente al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato isolato, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione. I giudici di appello, quindi, hanno correttamente valorizzato tali fatti come indicativi della perdurante militanza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] dal 1993 fino al marzo 2000, stigmatizzando il suo ruolo relazionale ed affaristico appunto con un accreditamento presso i capi mafiosi catanesi, grazie ai legami "barcellonesi" con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA]. Incontri, che lungi dall'essere interpretati - così come aveva fatto la Corte messinese - di "partecipazione atipica", vengono in modo ineccepibile valutati dalla Corte reggina come espressivi di "ordinaria condotta associativa", svolta con la comprensibile prudenza e circospezione (pag. 71) "specie a seguito della detenzione subita dal medesimo e dal boss Gullotti". Più in particolare, dalle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] era emerso che lo stesso aveva partecipato a una importante riunione associativa già nel 1993, mentre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 87-89) era emerso che lo stesso, dopo la sua scarcerazione nel 1997, aveva partecipato a un'altra riunione associativa, sicché già queste circostanze hanno permesso ai giudici di merito in modo plausibile di ritenere persistente nel tempo la sua presenza attiva nel sodalizio barcellonese, il quale ha tratto beneficio dall'opera di [OSCURATO:PERSONA], anche per i rapporti che è riuscito a tenere con i catanesi e "cosa nostra" palermitana. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato tali elementi in termini di coerenza col ruolo ricoperto dall'imputato nel periodo precedente, sino al mese di ottobre 1993 - momento dell'applicazione della misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta di Milano sull'autoparco - in cui risultano comprovate condotte specifiche lumeggianti la sua partecipazione al sodalizio mafioso, che è stata già affermata quindi con sentenza irrevocabile. Quale uomo di fiducia del capo dei barcellonesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un ruolo nell'intera cosca, anche dopo l'arresto di questi nel 1998, mantenendo rapporti con persone appartenenti alle istituzioni con circospezione e prudenza.Ribadendo quanto già si è detto sopra, [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 74-79 della sentenza impugnata) aveva riferito che nel 2002 vi era stato un incontro per il versamento del pizzo da parte di un imprenditore attivo nella zona di Barcellona (tale [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - preposti a gestire i rapporti con le altre cosche, prima fra tutte quelle dei catanesi di Santapaola che rivendicavano il profitto delle estorsioni. Alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di consentire ad Orlando di continuare a lavorare, questi avevano detto di non poter decidere da soli, ma di dover rimettere la decisione della questione a [OSCURATO:PERSONA], soggetto già noto anche a [OSCURATO:PERSONA], rappresentante di Caltagirone, che avevano commentato con una frase indicativa della chiara conoscenza della qualifica dell'imputato: "ah, l'avvocato!", soprannome col quale era noto, per come riferito da [OSCURATO:PERSONA] e da D'Amico. Pertanto, in modo ineccepibile, la Corte reggina ha ritenuto che tale elemento fosse convergente con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 80-86) già preposto per i Santapaola a gestire i rapporti con i barcellonesi, perché aveva incontrato negli anni duemila il [OSCURATO:PERSONA], presentatogli da [OSCURATO:PERSONA], come il cassiere dell'organizzazione, con compiti di ricevere i proventi delle attività illecite. [OSCURATO:PERSONA] riusciva a relazionarsi con le altre famiglie siciliane, compresi i catanesi ed i palermitani. Negli anni successivi, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano confermato a [OSCURATO:PERSONA] l'elevato spessore criminale dell'imputato, il quale faceva pressione per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] per ricevere più in fretta i proventi estorsivi, tanto da lamentarsi in sua presenza delle eccessive pretese avanzate dal [OSCURATO:PERSONA]. Convergenti sulla partecipazione di C::attafi all'organizzazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]" erano sono state correttamente valorizzate anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] nel 1997-1998 aveva preso parte ad un summit di mafia con Gullotti, Rao e [OSCURATO:PERSONA], durante il quale lo stesso collaboratore aveva svolto funzioni di sorveglianza presso i cancelli della masseria che era il luogo di ritrovo, per allertare i presenti nel caso fosse sopraggiunta la polizia. Le sentenze di merito chiariscono da ultimo anche il problema sollevato dalla difesa sull'inutilizzabilità degli atti per l'acquisizione di copia e non degli originali dei tabulati telefonici comprovanti i contatti dell'imputato con esponenti di spicco della mafia catanese, è stata superata dalla scelta di definire il procedimento con il rito abbreviato. In definitiva, l'articolata disamina svolta dalla Corte reggina degli elementi probatori sottoposti al suo esame costituisce, con tutta evidenza, un 13ercorso j?j-- valutativo completamente autonomo da quello precedente della Corte di appello di Messina già censurato in sede rescindente, perché - contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente - è stata effettuata la valutazione di attendibilità intrinseca di ciascun dichiarante, di volta in volta trattato separatamente in sentenza, con riferimento allo specifico thema probatorio oggetto di valutazione. 5. Il ricorrente denuncia in particolare, con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che non vi sarebbero riscontri validi delle sue generiche accuse; per di più, lo stesso avrebbe appreso notizie su [OSCURATO:PERSONA] dai giornali. 5.1. Al contrario, osserva il Collegio che è stato effettuato un esame dettagliato delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; infatti, a pagina 75, la sentenza impugnata specifica che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a riportare un fatto preciso nella sua linearità e crudezza che assume rilevanza fino al 2002 e, quindi, in data successiva al mese di marzo del 2000, epoca fino alla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto dagli altri sodali come partecipe del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni nei verbali dell'8 novembre 2012 e del 20 febbraio 2013, dichiarandosi reggente della famiglia Santapaola dal 2000 fino al 2003, essendo stato arrestato a gennaio del 2003 e, in tale veste, avrebbe tenuto rapporti con le altre famiglie di "cosa nostra". In particolare, secondo [OSCURATO:PERSONA], sarebbe avvenuto un incontro tenuto nei pressi di Catania intorno al 2002, al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato unitamente allo zio [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano appartati a parlare per qualche minuto; successivamente, erano ritornati e Rannpulla aveva affermato esplicitamente questa decisione: "non possiamo deliberarlo noi da soli, ma dobbiamo consultare [OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] era soggetto deputato a mantenere i contatti tra tutte le famiglie mafiose della Sicilia (pag. 77 della sentenza impugnata), pertanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] le aveva prese per buone e, successivamente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA] si erano recati a riferire l'esito di quell'incontro a tale [OSCURATO:PERSONA], che era il rappresentante della famiglia mafiosa di Caltagirone ed era quindi un soggetto di spessore ancora più elevato di [OSCURATO:PERSONA]; in tale occasione, la Rocca avrebbe esclamato «ah l'avvocato», così dimostrando di conosc:ere bene [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio, a questo proposito, che le propalazioni del predetto collaboratore sono state analizzate in modo adeguato e considerate in modo coerente al narrato, senza che la sentenza riveli vizi di sorta. In ogni caso, le censure secondo le quali egli avrebbe appreso le notizie riferite dai giornali non sono autosufficienti, perché non sono state documentate in questa sede. lo /[OSCURATO:PERSONA] fatto che la Corte abbia valutato episodi successivi al 2000 è stato funzionale solo ad ottenere conferme ulteriori del solido quadro probatorio formatosi in ordine all'affermata partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso sino al mese di marzo 2000. Tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio e processuale, quindi, trovano implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta in sentenza, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Penino, Rv. 229688). Rileva, infatti, il Collegio che è sottesa a ciascuna delle censure contenute nel ricorso la medesima tesi esposta dalla difesa dell'imputato nel processo di merito di un "colossale complotto" ordito contro [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, la Corte territoriale reggina, in modo convincente, a pag. 104 della sentenza, dopo aver attentamente valutato e raffrontato con particolare scrupolo il contenuto delle propalazioni dei diversi collaboratori di giustizia, in modo ineccepibile ha concluso che la difesa non era riuscita a spiegare, nemmeno in via astratta ed ipotetica, la "fantomatica causale" di tale complotto "troppe essendo le risultanze probatorie ed il contenuto a carico delle medesime, provenienti da fonti eterogenee, diverse e indipendenti tra loro". 6. Il ricorrente evidenzia, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe iniziato a collaborare con la giustizia solo dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, avrebbe appreso fatti e circostanze che già gli erano stati addebitati dagli organi di divulgazione mediatica, mentre la Corte territoriale avrebbe taciuto su tale aspetto. Inoltre, i giudici non avrebbero confrontato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con quelle di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur confermando di aver partecipato a tale incontro, aveva smentito che l'imputato si fosse interessato alle attività estorsive del gruppo o avesse ricevuto somme di denaro provenienti dalle attività illecite; infine, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso che, durante tale discussione, si fosse fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Queste censure sono inammissibili, sia perché prive di autosufficienza sulle notizie stampa indicate sia perché la sentenza impugnata, a pag. 77, 78 e 79, ha analiticamente confrontato il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché la critica suindicata, non tenendo conto degli esiti di tale esposizione, risulta manifestamente infondata. 7. I giudici hanno poi utilizzato le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva iniziato a rendere dichiarazioni nel 2009 fino al 2011, non facendo subito il nome di [OSCURATO:PERSONA]. Egli si era accreditato come un militante nella famiglia Santapaola, per la quale aveva intrattenuto rapporti con i massimi vertici dell'associazione di stampo mafioso dei barcellonesi, così attribuendosi la stessa condotta che poi è stata rimproverata a Cattairi nell'iniziale capo di imputazione. Secondo la difesa, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condizionato dal fatto di aver partecipato a distanza, in qualità di imputato, all'udienza dibattimentale nel procedimento in cui aveva assistito alla deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Rileva il Collegio che il motivo è infondato. Per come hanno minuziosamente spiegato i giudici di merito, anche sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto non solo organico alla mafia barcellonese, ma di assoluto rilievo anche nella cosca dei catanesi. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito di essersi ricordato di lui solo quando aveva ascoltato il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva menzionato in alcune udienze del processo denominato «Vivaio». In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver visto [OSCURATO:PERSONA] in una sola occasione intorno agli anni 2000, in quanto presentatogli dal suo figlioccio [OSCURATO:PERSONA] e, in tale circostanza, aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA] era il cassiere dell'organizzazione mafiosa barcellonese e che era "il secondo" del boss [OSCURATO:PERSONA], nel senso che era persona di assoluta fiducia di Gullotti. [OSCURATO:PERSONA] poteva intervenire sui proventi delle attività illecite dell'associazione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto di aver avuto conferma di tale ruolo anche da altri autorevoli esponenti dell'organizzazione, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già preposto per i Santapaola di Catania a gestire i rapporti con i barcellonesi, aveva riferito, quindi, che negli anni duemila aveva conosciuto personalmente [OSCURATO:PERSONA], presentato da [OSCURATO:PERSONA] come mafioso, sicché la fonte diretta è lui stesso. [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato da [OSCURATO:PERSONA] come il cassiere dell'organizzazione mafiosa dei barcellonesi con compiti di ricevere i proventi delle attività illecite, di relazionarsi con le altre famiglie siciliane compresi i catanesi ed i palermitani. [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto che negli anni successivi anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avevano confermato l'elevato spessore criminale di [OSCURATO:PERSONA].Non sono specificate nemmeno le circostanze che, secondo il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito e che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto riscontrare perché deceduto, cioè le circostanze relative a [OSCURATO:PERSONA] apprese solo dopo aver sentito quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] nel processo Vivaio. In realtà è ictu ()cui/ infondata la tesi prospettata dal ricorrente per la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inattendibile, perché avrebbe riferito solo circostanze apprese da [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta costituirebbe una fonte inattendibile. Ed invero, dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito sul punto una circostanza appresa direttamente, atteso che conosceva personalmente [OSCURATO:PERSONA]. 8. Secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe adeguatamente motivato sul fatto che proprio [OSCURATO:PERSONA] aveva smentito alcuni aspetti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si era sfogato con lui, dicendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pressione su [OSCURATO:PERSONA], per avere al più presto i soldi delle estorsioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, invece, che consegnava i soldi dell'estorsione solo a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e che mai aveva saputo che questi, a loro volta, li avrebbero consegnati a [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. In realtà, anche tale censura del ricorrente è infondata, perché la Corte reggina, a pag. 83 della sentenza impugnata, in modo plausibile, ha già spiegato che "non è più dirimente il dato per cui [OSCURATO:PERSONA] non ha mai incontrato [OSCURATO:PERSONA], posto che tale dato, oltre ad attestare la genuinità dello stesso [OSCURATO:PERSONA], non ha precluso al medesimo di conoscere per il tramite degli altri storici vertici, la condotta ed il modo di operare di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al cui spessore associativo, per vero, anche [OSCURATO:PERSONA] riferisce, di fatto e con più dovizia di particolari, le medesime informazioni asetticamente rappresentate da [OSCURATO:PERSONA]". Prosegue poi in modo ampio, a pag. 84, 85 e 86, l'esame dell'obiezione difensiva per la quale [OSCURATO:PERSONA] smentirebbe [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che Salvo e [OSCURATO:PERSONA], che ricevevano i soldi delle estorsioni praticate dalla cosca di appartenenza, li avrebbero poi resi a [OSCURATO:PERSONA]. Per la Corte reggina il rilievo difensivo doveva considerarsi superato, perché [OSCURATO:PERSONA] era al vertice del sodalizio interfacciandosi con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in base agli altri elementi acquisiti e valutati come coerenti tra loro, sicché la Corte territoriale in modo non manifestamente illogico ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] interloquisse con i vertici della cosca barcellonese e catanese in materia di estorsioni, specie con riferimento alle situazioni che potevano interessare la gestione dei rapporti con le altre cosche, strette alleate di quella di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per come confermato oltre che da [OSCURATO:PERSONA] anche da [OSCURATO:PERSONA] (par. 4.1. alle pagg. 74-79 della sentenza impugnata).Non è autosufficiente in definitiva la critica mossa in ricorso sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe smentito [OSCURATO:PERSONA], negando che [OSCURATO:PERSONA] si fosse occupato di estorsioni, perché i giudici hanno verificato in modo plausibile che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito una versione convergente con la tesi accusatoria sul fatto che l'estorsione a Munafò doveva essere "sistemata" da [OSCURATO:PERSONA]. 9. Denuncia altresì il ricorrente che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era parte di una potente loggia massonica comprendente uomini politici e personaggi delle istituzioni e dei servizi segreti ma, per il ricorrente,l'esistenza di tale loggia segreta non avrebbe ricevuto alcun riscontro. 9.1. Ritiene il Collegio che questa censura sia inconferente, perché le rivelazioni sull'appartenenza a loggia massonica non appaiono rilevanti, stante la loro genericità ed eccentricità rispetto al thema decidendum, come è dimostrato dal fatto che le stesse non hanno spiegato alcun effetto sul convincimento complessivo dei giudici. 10. Denuncia il ricorrente, tuttavia, che la Corte reggina non avrebbe tenuto conto che si trattava anche di dichiarazioni de relato, prive di riscontri esterni, nei confronti di persone decedute da tempo, come quelle di [OSCURATO:PERSONA] oppure non escutibili, come [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, sarebbe priva di riscontri quella parte della dichiarazione, in cui D'Amico riferisce che, nel 2004, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva dic:hiarato di ritenere moralmente responsabile [OSCURATO:PERSONA] per la morte del medico urologo dott. [OSCURATO:PERSONA], poiché tale medico era stato portato su incarico di un generale dei Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo in cui era rifugiato [OSCURATO:PERSONA], quando questi era bisognoso di cure urgenti; successivamente, per evitare che si potesse svelare il rifugio di Provenzano, il Manca era stato ucciso dai servizi segreti deviati; da qui sarebbe scaturito il risentimento di Rugolo nei confronti dell'odierno imputato. 10.1. Anche in questo caso, il rilievo del ricorrente è privo di autosufficienza ed implica considerazioni di merito inammissibili nel giudizio d legittimità. Per di più, la vicenda dell'uccisione di Manca esula dall'accertamento giudiziale svolto nel processo. In ogni modo, la relazione della Commissione parlamentare antimafia, indicata nello stesso ricorso, afferma che la morte di Manca non era avvenuta per suicidio, ma doveva considerarsi un omicidio compiuto per mano della mafia barcellonese, sicché non vi è una totale smentita dell'attendibilità di D'Amico, atteso che la morte del medico è apparsa ai giudici di merito comunque intrecciata a dinamiche interne della cosca barcellonese.Per la Corte territoriale, D'[OSCURATO:PERSONA] dal momento in cui aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] nella riunione del 1993 E? fino al 2009 (data di arresto di D'Amico) aveva sempre chiesto di [OSCURATO:PERSONA] ai vertici del gruppo e questi gli avevano confermato la sua partecipazione al sodalizio. I giudici a pag. 96 e 99 della sentenza hanno utilizzato le dichiarazioni di D'Amico come ulteriore conferma della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, ma non è necessario trovare conferma in altri elementi per tutti i segmenti delle stesse, per come pretende il ricorrente, il quale non chiarisc:e nemmeno come possa essere destrutturato il quadro probatorio. 10.2. Pure le discrasie segnalate sul contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo sull'auto che sarebbe stata prodotta sei mesi dopo l'incontro riferito dai collaboratori) [OSCURATO:PERSONA] e del marito dr. [OSCURATO:PERSONA] (sulle dichiarazioni rese diversi anni prima in un processo in cui D'Amico era imputato), nonché di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] circa la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] appaiono fondate soltanto su una diversa valutazione di merito del loro contenuto, che non può essere sindacata in questa sede; così come il riferimento fatto dal medesimo collaboratore all'omicidio del dr. Ferro ad opera dei catanesi, perché sospettato di aver fatto catturare [OSCURATO:PERSONA] (fatto che non porta alla smentita della sua attendibilità - per come asserito invece dal ricorrente - atteso che sino al 1993 [OSCURATO:PERSONA] era indicato come organico al clan dei Cursoti catanesi). In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per pascolo abusivo, ma si tratta di episodio del tutto avulso dalla comune condotta mafiosa, cosa di cui il collaboratore avrebbe parlato con lo zio della convivente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA], circostanza smentita dalla stessa Truscello. Con una valutazione plausibile, tali smentite per i giudici di merito non hanno privato di attendibilità il racconto di [OSCURATO:PERSONA], perché trovano spiegazione nell'evidente timore manifestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il suo ruolo all'interno del clan. 10.3. Il ricorrente non ha dimostrato nemmeno l'idoneità di ogni presunta discrasia a capovolgere il quadro probatorio complessivo esposto in sentenza sulla sua ritenuta partecipazione al sodalizio, fondato essenzialmente sulla partecipazione alla riunione di soggetti mafiosi nel 1997, alla presenza del vertice della cosca (Gullotti) e di altri adepti, dopo la scarcerazione nell'ottobre 1997 di [OSCURATO:PERSONA] e prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 1998, secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA].Anche il racconto sul trasferimento di cella di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente erroneo, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] trasferito nella cella già occupata da Cannone, non fa venir meno per i giudici di merito il punto di maggiore rilievo di tali dichiarazioni, che consiste nell'atteggiamento prudente che aveva determinato il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] ad occupare le celle con i barcellonesi, per come riferito dai collaboratori e da D'Amico stesso. 11. Con altro motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 132 e 133 del codice penale e vizio di motivazione, in ordine alla misura della pena di anni sei di reclusione in concreto inflitta, che è superiore alla media tra il minimo e il massimo edittale, così violando il principio affermato dalla Cassazione per il quale è necessario, in tale caso, una motivazione maggiormeni:e dettagliata. 11.1. Pure il motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato. A pag. 112 della sentenza impugnata, i giudici spiegano in modo adeguato i motivi della determinazione della pena, stante il "peso" e "l'entità" del c:ontributo reso dal [OSCURATO:PERSONA] al raggiungimento degli scopi della cosca mafiosa, ampiamente esposti nel corpo dell'articolata motivazione per le condotte a lui ascril:te e la persistenza del ruolo svolto nel corso di molti anni in favore del sodalizio. 12. Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in ordine all'invocata esclusione dell'Associazione nazionale vittime della mafia quale parte civile, che si era costituita soltanto nel 2008 e, quindi, solo dopo la cessazione del periodo in cui era stata contestata l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, cioè fino al mese di Marzo del 2000. 12.1. Il motivo è inammissibile in questa sede atteso che la questione non era stata prospettata nel giudizio di merito, sicché non può essere affrontata per la prima volta nel giudizio di legittimità. 13. Con atto del 31.12.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi di ricorso, su argomenti in larga parte già trattati con l'altro atto di ricorso. Nella prima parte dell'atto ribadisce la denuncia sulla mancata risposta a quanto dedotto con l'atto di appello circa i richiami provenienti dalla sentenza rescindente. La Corte di appello di Messina non avrebbe spiegato le condotte successive all'arresto del 1993, fino al febbraio 1998. Non aveva ritenuto attendibile [OSCURATO:PERSONA] il quale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva rilasciato dichiarazioni soltanto dopo sette anni dall'inizio della sua collaborazione, sicché doveva essere considerato inattendibile, anche quando aveva riconosciuto l'imputato in fotografia dopo venti anni.In merito alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] (impegnato nella guerra di mafia contro [OSCURATO:PERSONA]) fosse amico dell'imputato. La Corte avrebbe preso una posizione in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza rescindente, perché [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto inattendibile dalla Cassazione e non risulta alcun riscontro delle operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici in merito alle quali aveva riferito il collaboratore; inoltre, nulla era emerso del riciclaggio di cui il collaboratore lo aveva accusato, in base alle costanti intercettazioni cui era stato sottoposto. La Corte non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] - sentito nel processo "Borsellino" - non aveva mai avuto contezza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. 13.1. Tale motivo è privo di autosufficienza, non avendo indicato in modo chiaro dove siano rinvenibili i singoli documenti ed atti richiamati e, in ogni caso, non è ammissibile, perché implica valutazioni di merito e non è conducente, stante il principio per il quale il libero convincimento del giudice si forma sulle prove prese in esame nel corso del processo e sulle quali la sentenza argomenta la formazione del proprio convincimento in modo congruo e non manifestamente illogico. La Corte territoriale si è basata sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori per ritenere dimostrata la partecipazione attiva dell'imputato al sodalizio fino a marzo 2000, sicché la mancata chiamata in reità da parte di Spatuzza è in questa sede ininfluente, non potendo questa Corte esaminare le effettive ragioni della scelta del collaboratore, nemmeno prospettate nel ricorso. Gli altri elementi prospettati, infine, sono oggetto di valutazioni di merito che, come tali, non possono essere sindacate in questa sede. 14. Nell'atto di ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inoltre, si ripete la censura - già sopra esposta - sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo iniziato a collaborare nel 2009, per due anni non aveva notato l'imputato, nonostante si fosse autoaccreditato come esponente della famiglia Santapaola in rapporto con i massimi vertici del sodalizio e, solo dopo aver assistito alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accusato l'imputato, si era giustificato dicendo che si era ricordato di lui, proprio sentendo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi avuto conferma di tale vicenda anche da [OSCURATO:PERSONA]. Infine, altre circostanze [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso da [OSCURATO:PERSONA] (defunto) che era la stessa fonte di [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] - secondo il ricorrente - non sarebbe stato credibile, perché avrebbe riferito a [OSCURATO:PERSONA] che il sostituto procuratore generale di Messina aveva avvertito [OSCURATO:PERSONA] degli imminenti arresti nell'operazione "[OSCURATO:PERSONA]", per avvertire i sodali e farli scappare; mentre, nel 1994, il [OSCURATO:PERSONA] non poteva aver avuto alcun contatto con detto magistrato della Procura Generale, perché era detenuto a Milano per l'operazione "Autoparco". 14.1. Anche tale censura è infondata, perché la Corte reggina ha adeguatamente risposto alle osservazioni difensive (a pag. 86 della sentenza impugnata), evidenziando che le citate circostanze rilevano solo come dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] nella veste di "affiliato" aveva percepito direttamente il contenuto del racconto fatto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla veridicità di tutti i particolari del racconto. 15. Con altro motivo viene denunciato che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato ad accusare [OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo l'arresto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla stampa come "capo dei capi"; aveva partecipato ad un incontro nel 2002-2003 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IBisognano [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lamentato il mancato pagamento dell'estorsione ai Barcellonesi da parte dell'imprenditore Orlando; in tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] insisteva affinché Orlando continuasse a lavorare nella zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi consultati, avevano detto, per bocca di [OSCURATO:PERSONA], deputato a mantenere i contatti tra tutte le famiglie mafiose della Sicilia, che era decisione che non poteva essere presa senza consultare [OSCURATO:PERSONA]. Per il ricorrente, vi è un vuoto probatorio per il periodo successivo al 1993, come aveva riconosciuto già la precedente sentenza della Cessazione in sede di annullamento con rinvio. In particolare [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito notizie apprese de relato da persone ormai defunte ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre non avrebbe mai avuto contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di non aver mai conosciuto [OSCURATO:PERSONA]. Le sue dichiarazioni, pertanto dovevano essere considerate come smentite di quanto detto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ex convivente di Munafò, aveva smentito [OSCURATO:PERSONA] sui rapporti con Munafò. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di un incontro al quale avrebbe partecipato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] con un'autovettura di marca "smart", che invece era stata prodotta sei mesi dopo; quindi, vi era la prova della sua inattendibilità sull'incontro che, per le modalità e l'epoca di svolgimento, non poteva essere stato effettuato.D'[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai indicato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in riunioni del sodalizio o come coinvolto nelle estorsioni o nel procacciamento degli appalti, pertanto, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto indurre i giudici a scagionare [OSCURATO:PERSONA]. 15.1. Anche tali motivi sono stati ampiamente trattati nell'altro atto di ricorso e sono infondati, sia perché coinvolgono valutazioni di merito inammissibili in questa sede e sulle quali si è già detto sopra (in particolare ai punti 8.1., 9.1 e 10.1.), sia perché non sono autosufficienti, non essendo stato indicato con precisione il modo di rinvenire le singole fonti documentali, precisando se le stesse siano state allegate al ricorso o se siano presenti nel fascicolo. Appare inconferente, in particolare, il presunto errore sulla vettura (smart) di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe entrata in produzione solo nell'ottobre 1998, quando Gullotti era detenuto e che, pertanto, non poteva essere utilizzata all'epoca del presunto summit con Gullotti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che un semplice errore su una circostanza, quale è il marchio di un autoveicolo minicar (come era stato ipotizzato già nella sentenza della Corte messinese - v. pag. 48 della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]), non può inficiare di certo l'attendibilità dell'intero racconto del collaboratore. 16. Osserva ancora il ricorrente, nell'atto del 13.12.22, che i giudici di rinvio, dopo l'annullamento disposto dalla Cassazione, hanno usato le nuove dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], circa gli appalti che [OSCURATO:PERSONA] era capace di procurare, ma D'Amico nel verbale del 13.10.2015 aveva cambiato versione rispetto all'interrogatorio iniziale del 26.2,2015 davanti alla Corte di appello di Messina, nel quale aveva taciuto quanto successivamente riferito. D'Amico, infatti, aveva parlato di [OSCURATO:PERSONA] come capo di una potente loggia massonica, di cui non era emerso alcun riscontro. Infine, aveva dichiarato di essere stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA], perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe osato tradire Santapaola di cui conosceva il nascondiglio e così lo avrebbe fatto arrestare. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, quindi, tenuto conto della trascrizione integrale delle dichiarazioni di D'Amico dell'ottobre 2015 davanti ai pubblici ministeri di Messina, aventi un contenuto diverso dal verbale riassuntivo originariamente messo a disposizione delle parti. La Corte reggina, a questo proposito, avrebbe violato le norme processuali, laddove non aveva distinto le informazioni che erano a diretta cognizione del collaboratore da quelle apprese de relato, che sono utilizzabili solo con la procedura ex art. 195 cod. proc. pen.Nel caso di specie, D'Amico era stato nuovamente sentito dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma, prima di questa udienza, era stato sentito dalla Corte di appello di Messina all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], seguita da una nuova escussione dinanzi ai [OSCURATO:PERSONA] di Messina, che riversavano le dichiarazioni nel fascicolo della Corte di appello reggina, la quale non avrebbe tenuto conto del fatto che tali nuove dichiarazioni non erano intervenute nei 180 giorni dall'inizio della collaborazione e in sentenza non è stato spiegato il motivo del fatto che siano state taciute per così tanto tempo. 16.1. Sul punto il ricorrente non si confronta con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte stabilito che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nel giudizio abbreviato (Sez. U. n. 1149 del 25/9/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882; Sez. 6 n. 2632 del 14.12.2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282744). Il ricorrente, comunque, non ha sviluppato un motivo che si confronti con tale specifica disciplina e con quella della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta per la straordinaria importanza delle dichiarazioni rese, sicché tali deduzioni rimangono aspecifiche e, come tali, inammissibili. 17. Il ricorrente denuncia, infine, che a pagina 43 e 44 della sentenza impugnata, si afferma che [OSCURATO:PERSONA] era uno dei pochi sodali che conosceva il luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] trascorreva la sua latitanza e, essendo stato ritenuto colui che lo aveva tradito facendolo arrestare, D'[OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] dai vertici di cosa nostra, quale killer esperto e fidato. D'Amico, con le dichiarazioni rese il 22.9.21, aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda della morte dell'urologo [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel 2004, in una prospettazione in cui aveva coinvolto anche apparati dello Stato, tutto ciò si sarebbe svolto in un contesto in cui non erano acquisiti i necessari riscontri individualizzanti e non erano state disposte verifiche sull'attendibilità della fonte originaria individuata in [OSCURATO:PERSONA], che era poi decedutp. La Corte reggina avrebbe così disatteso immotivatamente sia la sentenza di condanna a carico di D'Amico per il delitto di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia la testimonianza del dr. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di D'Amico, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consigliato di denunciare D'Amico per le minacce che egli aveva formulato nel suo ufficio. Inoltre, la Corte avrebbe omesso di motivare sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consigliato al marito di presentare denuncia immediatamente. 20 bu) Non avrebbe tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d'assise [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 25 maggio 2019, nel procedimento "Ndrangheta stragista" (le cui trasc:rizioni erano state acquisite alla stessa udienza del 29 settembre 2021) che smentiscono D'Amico su un punto fondamentale della versione da lui resa (richiamata a pag. 43 e 44 della sentenza): infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere a conoscenza che era stata la famiglia Santapaola e non [OSCURATO:PERSONA] e consegnare [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell'ordine, per non farlo uccidere dagli appartenenti delle cosche avversarie, tenuto conto del contenuto della relazione della Commissione parlamentare antimafia, presieduta dall'onorevole Bindi in cui erano state riportate le testimonianze del procuratore di Palermo dott. [OSCURATO:PERSONA] e del sostituto procuratore Giarritta, i quali, con riferimento al dottor Manca, avevano riferito che non era emerso nulla verso [OSCURATO:PERSONA], nelle indagini finalizzate alla cattura di Provenzano. Inoltre, La Corte d'appello reggina avrebbe errato quando ha affermato che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva reso le nuove dichiarazioni nell'ottobre 2015, senza poter sapere che [OSCURATO:PERSONA] l'aveva fatto denunciare dal dottor [OSCURATO:PERSONA], perché [OSCURATO:PERSONA] e la moglie erano stati sentiti davanti al Tribunale di Barcellona solo nel Marzo 2016. Al contrario, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] hanno poi chiarito in dibattimento che si trattava di dichiarazioni accusatorie già rilasciate diversi anni prima in fase di indagine, in un processo in cui D'Amico era imputato ancor prima di intraprendere il suo percorso collaborativo. In definitiva, sarebbe contraddittorio e illogico il ragionamento della Corte d'Appello, quando ha svolto l'analisi comparativa tra il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] circa la latitanza e l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al riferito coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte, infatti, poco rileva che nel verbale di [OSCURATO:PERSONA] si parli della latitanza di Santapaola e che la stessa non c'entri niente con [OSCURATO:PERSONA], atteso che, a suo dire, quello che rileva è che [OSCURATO:PERSONA], secondo D'Amico, fosse l'unico che sapeva dov'era Santapaola e, quindi, questo dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] era un associato di livello. Per il ricorrente, invece, rilevata l'intrinseca incoerenza delle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], muovendo dalla premessa che, in base alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sono gli stessi uomini di [OSCURATO:PERSONA] a consegnare il loro capo e a farlo arrestare, la Corte non è riuscita a spiegare come mai i catanesi avrebbero dovuto incaricare i barcellonesi, quindi D'Amico, di uccidere [OSCURATO:PERSONA], additandolo come traditore che aveva fatto arrestare Santapaola.Le dichiarazioni di Avola rendevano ancora più inattendibili il narrato di D'Amico, anche nell'ulteriore segmento dichiarativo relativo alle ragioni che avevano determinato l'omicidio del dottor Ferro ad opera di catenesi, perché questi era sospettato di essere stato colui che avrebbe permesso alle forze dell'ordine la cattura di [OSCURATO:PERSONA]. 17.1. I rilievi del ricorrente sono manifestamente infondati già per quanto si è evidenziato nei punti 9.1. e 10.1. Inoltre, la vicenda della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del luogo in cui il boss [OSCURATO:PERSONA] trascorreva la latitanza è stata trattata a pag. 98 nella sentenza impugnata,, che conclude chiaramente per un errore iniziale di [OSCURATO:PERSONA] che, resasi conto dell'informazione errata ricevuta, per aver individuato successivamente il vero responsabile della cattura di Santapaola, aveva ordinato a D'Amico di non uccidere più [OSCURATO:PERSONA]; quindi il dato rileva solo in modo indiretto e non risulta in alcun modo smentito in base alla fonte indicata dal ricorrente. In ogni caso, tutti i suddetti motivi di ricorso sono manifestamente infondati, perché propongono una rilettura alternativa delle fonti di prova correttamente valutate dalla Corte territoriale. In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argonnentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Del resto, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). Si richiamano a questo proposito tutte le considerazioni già svolte sub 4.2. e 5.1.18. Il ricorso va quindi rigettato, in conformità alla richiesta avanzata dal Procuratore generale, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 19. In considerazione dell'apporto dato dalle parti civili nel presente giudizio, vanno liquidate le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio nella seguente misura: Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.621,00, oltre accessori di legge; Comune di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in complessivi euro 4.429,00, oltre accessori di legge; - Centro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge; - Associazione nazionale familiari vittime della mafia, spese in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 45332/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris