CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto in via principale di annullare la sentenza impugnata ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., pronunciando sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in subordine, annullare la sentenza impugnata dichiarando il reato estinto per morte dell'imputata, con revoca delle statuizioni civili; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81, 640 comma 2 n.1 , 61 n. 9 cod. pen. perché, quale assistente sociale in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], richiedendo la concessione di assegni di cura in favore di persone anziane o comunque non autosufficienti ed impegnandosi a garantire le prestazioni assistenziali di cui le persone assistite avevano bisogno, induceva in errore i competenti organi dell'A.U.S.L. di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di Sassuolo che accreditava sul suo conto corrente i contributi stabiliti per l'attività di sostegno senza che lei prestasse le dovute attività; la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nel confronti della Calzona per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] eccependo: 1.1.1 la tardività della costituzione di parte civile dell'ente "Unione dei Comuni del [OSCURATO:PERSONA]", censura che la Corte di appello aveva rigettato ritenendo che la prima udienza era stata celebrata davanti ad un giudice onorario di Tribunale, che aveva rinviato il procedimento davanti ad un giudice togato; nel caso non si fosse condivisa la tesi secondo cui la verifica della regolare costituzione delle parti e la conseguente dichiarazione di contumacia effettuata dal giudice onorario di Tribunale non fossero valide, le sentenze di primo e secondo grado avrebbero dovuto essere annullate essendo state pronunciate in mancanza di una valida vocatio in ius dell'imputata 1.1.2 la sussistenza della configurabilità del reato di truffa ai danni di un ente pubblico per mancanza di tutti gli elementi costitutivi del delitto e perché il danno, anche nel caso fosse ritenuto esistente, non sarebbe stato ai danni di un ente pubblico, ma à' soggetti privati; vi era poi stato un travisamento della prova con riferimento all'elemento degli artifici o raggiri, posto che la circostanza affermata dalla Corte di appello, secondo cui l'imputata avrebbe scelto, tra i soggetti da segnalare, proprio quelli senza familiari facendo sì che il contributo potesse esserle direttamente accreditato, non trovava riscontro in nessuno degli atti processuali, tanto che il Tribunale non ne aveva masi fatto menzione, ma era addirittura chiaramente smentita dalla deposizione del teste Mazzoli; 1.1.3 l'errata qualificazione giuridica dei fatti in quanto, qualora non fossero state condivise le argomentazioni di cui al secondo motivo, si prospettava la sussistenza nei fatti contestati del delitto di cui all'art. 316-ter cod.pen.; si lamentava inoltre l'omessa motivazione sul relativo motivo di appello; 1.1.4 l'omessa presa in esame da parte della sentenza impugnata del quarto motivo di appello, in quanto la Corte di appello aveva ritenuto incontestata l'esistenza dei fatti, quando invece così non era; 1.1.5 la mancanza di configurabilità del danno dei due enti pubblici costituiti parte civile, anche con riferimento al riconoscimento della provvisionale. 2. Il difensore presentava conclusioni scritte, chiedendo in via principale di annullare la sentenza impugnata ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., pronunciando sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in subordine, annullare la sentenza impugnata dichiarando il reato estinto per morte dell'imputata, con revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputata, alla luce del certificato prodotto in atti. Quanto alla richiesta del difensore di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., si deve ribadire che "la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiara non doversi procedere per prescrizione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito." (Sez.4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206, vedi anche Sez.3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384). Alla luce dell'annullamento della sentenza, devono conseguentemente essere revocate le statuizioni civili e nulla deve essere disposto sullia richiesta della parte civile di condanna della ricorrente alle spese. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il re