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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 28348/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 21843-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1079 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6067/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/09/2015 R.G.N. 6528/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 21843/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n: 6067 del 2015, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'attuale parte intimata il pagamento di somme, in favore dell'INPGI, per contributi omessi e sanzioni in riferimento al rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA]; ha, invece, confermato la predetta sentenza, di accoglimento dell'opposizione, per quanto in questa sede rileva, quanto alle pretese azionate in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (escludendo il vincolo di subordinazione), Corona (escludendo dalla base imponibile l'indennità di mancato preavviso, indimostrato il relativo diritto), in riferimento al periodo febbraio 2002-febbraio 2007;

2. in particolare, quanto a Corona, la Corte di merito, premesso che il predetto, direttore con qualifica dirigenziale, circostanza allegata e mai contestata: veniva assunto dalla società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, esponeva, in fatto che, la società recedeva anta ternpus senza causale, a pochi mesi dalla scadenza, recesso accettato dal direttore con percezione dell'intero compenso pattuito fino alla scadenza del contratto, e riteneva infondata la pretesa contributiva dell' INPGI - sulla debenza dei contributi sull'indennità di preavviso che sarebbe spettata al giornalista lavoratore subordinato ex art. 27 CCNL - argomentando in ordine all'inapplicabilità della disciplina del termine al rapporto dirigenziale e, conseguentemente, della conversione del rapporto a termine nullo in rapporto a tempo indeterminato risolto non per giusta causa;

3. quanto a Favetti, !a Corte di merito, premesso in fatto che la predetta aveva stipulato contratto di collaborazione coordinata e continuativa (assunta, successivamente ai fatti di causa, a tempo indeterminato), ha escluso, alla stregua del compendio probatorio, elementi di significatività per ia figura dei collaboratore fisso escludendo, pertanto, la sussistenza dell'obbligo contributivo in riferimento alla predetta;

4. infine, quanto a Baccari, ;a Corte di merito, all'esito di attività istruttoria, ha accertato lo svolgimento in autonomia della prestazione;

5. avverso tale sentenza l'INPGI ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 6, con i motivi di ricorso si deduce violazione del CNLG, del d.lgs. n.368 del 2001, degli artt.2095, 2697 cod.civ. per non avere la società provato, guanto a Corona, !a Qualità di dirigente e non avere altresì provato come il termine apposto al contratto di co.co.co . sia sopravvissuto al condono previdenziale (primo motivo); violazione degli artt. 2094 cod.civ. e 2 CNLG, per avere !a Corte di merito escluso, quanto a Favetti, elementi che avrebbero valorizzato la collaborazione fissa, quali la garanzia di un numero fisso di paoine, e valorizzato, invece, elementi estranei, quali l'obbligo di frequenza e il rispetto dell'orario (secondo motivo); violazione degli artt. 3 CNLG e 1 d.lgs. n.61 del 2000, per non avere la Corte di merito, guanto a Baccari, applicato al lavoro giornalistico la disciplina del rapporto di lavoro part-time verticale (terzo motivo);

7. il ricorso è da rigettare;

8. i! primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha rimarcato l'incontestata qualifica dirigenziale e l'inapplicabilità del decreto legislativo n.368 del 2001, per cui !a censura svolta non incrina il fondamento della decisione e, dunque, è inutile saggiarne la validità;

9. peraltro, quanto alla pretesa simulazione dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, !a parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre quando, dove e in che termini la predetta questione sarebbe stata tempestivamente allegata nei precedenti gradi, tenuto conto che dalla sentenza gravata si evince esclusivamente la dedotta nullità per non avere ia società provato le ragioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo n.368 del 2001 per giustificare l'apposizione del termine;

10. il secondo motivo è da rigettare perché la censura si risolve in un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e in una richiesta di riesame dei merito, insindacabile in questa sede;

11. da rigettare è anche il terzo motivo che, al pari del mezzo che precede, si risolve in un preteso desame dei merito della prestazione resa dalla Bancari in riferimento alla quale, per non essere stata specificamente gravata la pronuncia di primo grado che aveva escluso la subordinazione e l'obbligo di rendere la prestazione, si è formato il giudicato interno;

12. ciò significa che già al momento dell'instaurazione del giudizio di appello la statuizione del primo giudice, concernente l'insussistenza dell'obbligazione contributiva in considerazione della prestazione autonoma resa dalla Bancari, era passata in cosa giudicata formale (sulla formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado, e della relativa pronunzia, e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravarne, v., fra tante, Cass. n. 34424 del 2021);

13. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

14. ai sensi delVart.13,co.1-quater, d.

P. R. n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello oer il ricorso ex art.13,co, 1, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21843-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1079 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6067/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/09/2015 R.G.N. 6528/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 21843/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n: 6067 del 2015, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'attuale parte intimata il pagamento di somme, in favore dell'INPGI, per contributi omessi e sanzioni in riferimento al rapporto di lavoro intercorso con [OSCURATO:PERSONA]; ha, invece, confermato la predetta sentenza, di accoglimento dell'opposizione, per quanto in questa sede rileva, quanto alle pretese azionate in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (escludendo il vincolo di subordinazione), Corona (escludendo dalla base imponibile l'indennità di mancato preavviso, indimostrato il relativo diritto), in riferimento al periodo febbraio 2002-febbraio 2007; 2. in particolare, quanto a Corona, la Corte di merito, premesso che il predetto, direttore con qualifica dirigenziale, circostanza allegata e mai contestata: veniva assunto dalla società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, esponeva, in fatto che, la società recedeva anta ternpus senza causale, a pochi mesi dalla scadenza, recesso accettato dal direttore con percezione dell'intero compenso pattuito fino alla scadenza del contratto, e riteneva infondata la pretesa contributiva dell' INPGI - sulla debenza dei contributi sull'indennità di preavviso che sarebbe spettata al giornalista lavoratore subordinato ex art. 27 CCNL - argomentando in ordine all'inapplicabilità della disciplina del termine al rapporto dirigenziale e, conseguentemente, della conversione del rapporto a termine nullo in rapporto a tempo indeterminato risolto non per giusta causa; 3. quanto a Favetti, !a Corte di merito, premesso in fatto che la predetta aveva stipulato contratto di collaborazione coordinata e continuativa (assunta, successivamente ai fatti di causa, a tempo indeterminato), ha escluso, alla stregua del compendio probatorio, elementi di significatività per ia figura dei collaboratore fisso escludendo, pertanto, la sussistenza dell'obbligo contributivo in riferimento alla predetta; 4. infine, quanto a Baccari, ;a Corte di merito, all'esito di attività istruttoria, ha accertato lo svolgimento in autonomia della prestazione; 5. avverso tale sentenza l'INPGI ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 6, con i motivi di ricorso si deduce violazione del CNLG, del d.lgs. n.368 del 2001, degli artt.2095, 2697 cod.civ. per non avere la società provato, guanto a Corona, !a Qualità di dirigente e non avere altresì provato come il termine apposto al contratto di co.co.co . sia sopravvissuto al condono previdenziale (primo motivo); violazione degli artt. 2094 cod.civ. e 2 CNLG, per avere !a Corte di merito escluso, quanto a Favetti, elementi che avrebbero valorizzato la collaborazione fissa, quali la garanzia di un numero fisso di paoine, e valorizzato, invece, elementi estranei, quali l'obbligo di frequenza e il rispetto dell'orario (secondo motivo); violazione degli artt. 3 CNLG e 1 d.lgs. n.61 del 2000, per non avere la Corte di merito, guanto a Baccari, applicato al lavoro giornalistico la disciplina del rapporto di lavoro part-time verticale (terzo motivo); 7. il ricorso è da rigettare; 8. i! primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha rimarcato l'incontestata qualifica dirigenziale e l'inapplicabilità del decreto legislativo n.368 del 2001, per cui !a censura svolta non incrina il fondamento della decisione e, dunque, è inutile saggiarne la validità; 9. peraltro, quanto alla pretesa simulazione dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, !a parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre quando, dove e in che termini la predetta questione sarebbe stata tempestivamente allegata nei precedenti gradi, tenuto conto che dalla sentenza gravata si evince esclusivamente la dedotta nullità per non avere ia società provato le ragioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo n.368 del 2001 per giustificare l'apposizione del termine; 10. il secondo motivo è da rigettare perché la censura si risolve in un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e in una richiesta di riesame dei merito, insindacabile in questa sede; 11. da rigettare è anche il terzo motivo che, al pari del mezzo che precede, si risolve in un preteso desame dei merito della prestazione resa dalla Bancari in riferimento alla quale, per non essere stata specificamente gravata la pronuncia di primo grado che aveva escluso la subordinazione e l'obbligo di rendere la prestazione, si è formato il giudicato interno; 12. ciò significa che già al momento dell'instaurazione del giudizio di appello la statuizione del primo giudice, concernente l'insussistenza dell'obbligazione contributiva in considerazione della prestazione autonoma resa dalla Bancari, era passata in cosa giudicata formale (sulla formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado, e della relativa pronunzia, e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravarne, v., fra tante, Cass. n. 34424 del 2021); 13. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; 14. ai sensi delVart.13,co.1-quater, d. P. R. n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello oer il ricorso ex art.13,co, 1, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il
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