CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11056/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Trani in data 17/06/2019, in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, in specie in punto di dolo specifico; violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; violazione di legge per l'ingiusto diniego delle circostanze attenuanti generiche e manifesta illogicità della motivazione sul punto; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena) riproducono profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, che appare altresì volto a prefigurare una inammissibile rilettura alternativa della vicenda, si vedano le pp. 4, 5, 6 e 7 sent. app.; quanto al secondo motivo, la p. 8). Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio (terzo e quarto), giova ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 8, 9 e 10 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. La Corte territoriale, infine, ha offerto adeguata motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (p. 10 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]poS!TATA Il