CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 22388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del 12 settembre 2024 del giudice monocratico del Tribunale di Napoli che, con la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di evasione (art. 385 cod. pen.), commessi il 21 e 24 novembre 2023. 2. Con unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 125, 546, cod. proc. pen.) per carenza assoluta della motivazione. Il Tribunale si è limitato a sintetizzare lo svolgimento del processo ma il giudizio di responsabilità è privo di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli. La sentenza, come previsto dall’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivata, e la disposizione recata dall’art. 546, comma1, lett. e) cod. proc. pen. ne prescrive il contenuto che, oltre a dati formali, prevede la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazionedelle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Il contenuto della motivazione è,vieppiù, precisato mediante il rinvio alla illustrazione e individuazione dell’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica, nonché alla punibilità e alla determinazione della pena La sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione risolvendosi nella mera descrizione dello svolgimento del processo. La totale assenza di motivazione della sentenza non configura un'ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità, suscettibile di sanatoria per effetto del giudicato formatosi sul dispositivo che non abbia costituito oggetto di impugnazione, nullità che, viceversa, il difensore del ricorrente ha fatto valere con ricorso immediato per cassazione (art. 579 cod. proc. pen.) il che comporta il rinvio alla Corte di appello di Napoli che dovrà procedere al giudizio di secondo grado. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di secondo grado. Così deciso il 23/05/2025 La Consigliera rel