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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 agosto 1975

Cassazione n. 19613/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/8/1975 avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2022 il Tribunale di Isernia ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 28 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, contestati allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], sia in via diretta, sia, in caso di incapienza del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]., a cui favore e nel cui interesse erano state realizzate le condotte, per equivalente.

Nel disattendere l'impugnazione dell'indagato il Tribunale di Isernia, dopo aver riassunto lo svolgimento delle indagini„ ha premesso che con un primo decreto il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei medesimi reati nei confronti della suddetta [OSCURATO:SOCIETA] e, in via gradata, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in caso di esito infruttuoso, per equivalente nei confronti dei medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il successivo diniego del dissequestro era stato annullato dal Tribunale di Isernia con ordinanza del 15 novembre 2022, a causa della mancanza di motivazione a proposito delle ragioni di urgenza giustificatrici della apposizione del vincolo cautelare strumentale alla confisca; il pubblico ministero aveva quindi disposto in via di urgenza nuovo sequestro preventivo dei beni di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la convalida e l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro, e il Giudice dell'udienza preliminare, con la citata ordinanza del 28 novembre 2022, non aveva convalidato il sequestro d'urgenza, ma aveva nuovamente disposto il sequestro, in via diretta, dei beni della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, in caso di insufficienza, per equivalente nei confronti di questi ultimi.

Tanto premesso il Tribunale ha dato atto della avvenuta esecuzione del sequestro anche sui beni di [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto irrilevante l'emissione del provvedimento di sequestro da parte del Giudice dell'udienza preliminare anziché del Giudice per le indagini preliminari, al quale era stato richiesto dal pubblico ministero; ha escluso l'esistenza di una preclusione derivante dal precedente giudizio di impugnazione cautelare, determinante il cosiddetto giudicato cautelare, in quanto tale precedente giudizio aveva riguardato aspetti meramente processuali; ha dato atto della sussistenza delle ragioni di opportunità necessarie per disporre il vincolo cautelare finalizzato alla confisca, anche per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché degli elementi indiziari dimostrativi della sua veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], e della possibilità di disporre il sequestro strumentale alla confisca in via diretta nei confronti della società, e dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti di questi ultimi.2.

Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi.

2.1. In primo luogo, ha ribadito l'eccezione di nullità del decreto di sequestro preventivo a causa della sua adozione da parte del giudice dell'udienza preliminare anziché da parte del giudice per le indagini preliminari, al quale il pubblico ministero aveva chiesto la convalida del decreto di sequestro disposto in via d'urgenza e l'emissione di un nuovo decreto dl sequestro preventivo, in quanto il giudice per le indagini preliminari, privo di competenza funzionale a causa della conclusione delle indagini, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero che avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta al giudice dell'udienza preliminare, cosicché il provvedimento di sequestro risultava adottato in assenza della richiesta del pubblico ministero e doveva pertanto essere considerato affetto da nullità assoluta e insanabile.

2.2. In secondo luogo, ha denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla esistenza di una preclusione, determinante il cosiddetto giudicato cautelare, conseguente all'annullamento del precedente decreto di sequestro preventivo, disposto dal medesimo Tribunale con ordinanza del 15 novembre 2022, erroneamente esclusa sul rilievo che tale annullamento sarebbe stato determinato da ragioni esclusivamente processuali, giacché non essendo stati allegati elementi nuovi detto annullamento impediva l'adozione di un nuovo provvedimento di sequestro, di contenuto identico di quello annullato e fondato sulle medesime ragioni, in quanto anche nella prima ordinanza del Tribunale vi era stato un apprezzamento del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria.

2.3. Con il terzo motivo ha denunciato l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora (ossia delle ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione del vincolo cautelare), evidenziando che il Tribunale, espressamente chiamato a pronunciarsi su tale aspetto con la richiesta di riesame, si era adagiato acriticamente sulla motivazione del provvedimento di sequestro, omettendo di indicare ragioni di pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, sottolineando solamente la contestazione al ricorrente del reato di autoriciclaggio, di per sé sola insufficiente a consentire di ritenere ravvisabile detto pericolo, non essendo stato considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la beneficiaria delle condotte illecite e diretta destinataria del provvedimento di sequestro, è soggetto pienamente attivo e titolare di rilevanti crediti nei confronti di enti pubblici (relativi alla attività di gestione di migranti); non essendo stati adeguatamente valutati la consistenza del patrimonio del ricorrente medesimo, né il tempo trascorso dalla realizzazione delle condotte contestate, tutte risalenti agli anni 2016, 2017 e 2018.

2.4. Con un quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 240 e 648 ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen., a causa della mancata verifica della possibilità 3 mal; di disporre il sequestro in via diretta del profitto dei reati tributari nei confronti dell'ente beneficiario degli stessi, costituente presupposto della possibilità di disporre il sequestro per equivalente del medesimo profitto nei confronti degli organi di tale ente.

Non sarebbe, in particolare, stata eseguita la necessaria valutazione del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], tuttora proprietaria di beni mobili e immobili, attiva e solvibile, con disponibilità di beni idonei a soddisfare le pretese erariali, cosicché il sequestro preventivo avrebbe dovuto essere disposto in via diretta nei confronti di tale società e solo in caso di incapienza anche nei confronti dei suoi amministratori.

Ha elencato i beni immobili di cui la [OSCURATO:SOCIETA] è proprietaria, ribadendo, alla luce della consistenza patrimoniale di tale società, la violazione di legge processuale insista nell'adozione del provvedimento di sequestro per equivalente in mancanza del preliminare sequestro in via diretta nei confronti della società, il cui patrimonio risultava capiente.

Ha contestato anche di essere stato amministratore di fatto di detta società, con la conseguente insussistenza anche di un altro presupposto per poter disporre il sequestro per equivalente nei propri confronti, non avendo svolto continuativamente significativa attività gestoria e non essendo sufficiente per la configurabilità di detta veste lo svolgimento ed episodico di atti di amministrazione.

L'aver intrattenuto rapporti commerciali con alcuni fornitori della società e l'aver ricevuto somme apparentemente spettanti alla società non consentiva di ritenerlo amministratore di fatto della GIEMME :Service, di cui era dipendente con mansioni di direttore di struttura e in tale veste aveva compiuto gli atti erroneamente qualificati come atti di amministrazione, mentre le somme corrispostegli derivavano dal contratto preliminare di compravendita di due immobili del valore complessivo di 800.000,00 euro.

2.5. Infine, con un quinto motivo ha denunciato la violazione delle medesime disposizioni di legge penale e processuale di cui al quarto motivo e anche degli artt. 92 e 104 disp. att. cod. proc. pen., a causa del mancato rispetto del principio di proporzionalità tra credito garantito e patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo stata compiuta la necessaria e prescritta valutazione di proporzionalità tra il valore dei beni sequestrati e l'ammontare del presunto profitto, evidenziando analiticamente il valore dei beni di sua proprietà sottoposti a sequestro.

3. Con memoria del 10 aprile 2023 il ricorrente, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovi motivi di ricorso, mediante i quali ha ribadito l'eccezione di illegittimità del decreto di sequestro formulata con il secondo motivo di ricorso, a causa della violazione della preclusione derivante dall'annullamento del precedente decreto di sequestro, con la conseguente formazione del giudicato cautelare sulla possibilità di disporre tale sequestro.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del provvedimento di sequestro, per essere lo stesso stato adottato dal giudice dell'udienza preliminare in assenza di richiesta da parte del pubblico ministero, che aveva rivolto la propria richiesta di convalida e di emissione di un nuovo provvedimento di sequestro al giudice per le indagini preliminari, è manifestamente infondato, non essendo ravvisabili né mancanza dell'iniziativa del pubblico ministero, né l'adozione del provvedimento da parte di un giudice funzionalmente incompetente.

Va, infatti, rammentato che i criteri di assegnazione degli affari tra i magistrati addetti al medesimo ufficio giudiziario non incidono sulle regole di determinazione della competenza, che riguardano l'ufficio giudiziario, cosicché la circostanza che un provvedimento venga adottato dal giudice per le indagini preliminari o dal giudice per l'udienza preliminare, o da altro giudice del medesimo ufficio giudiziario, non determina violazione delle regole sulla competenza, posto che il provvedimento emanato risulta pur sempre adottato da un magistrato assegnato all'ufficio giudiziario giudicante competente.

Le disposizioni relative all'assegnazione di processi a sezioni, collegi e giudici non si considerano, infatti, attinenti alla capacità del giudice, a norma dell'art. 33, comma secondo, cod. proc. pen., né alla competenza, e la loro eventuale violazione non determina alcuna nullità secondo la previsione di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 6505 del 14/01/2011, Puzio, Rv. 24945C); Sez. 3, n. 4841 del 18/07/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254406), né, tantomeno, l'incompetenza del giudice, posto che questa va verificata con riferimento all'ufficio giudiziario e non alla persona fisica del magistrato che provvede.

Nel caso in esame, inoltre, è lo stesso ricorrente che sostiene che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal giudice dell'udienza preliminare, per essersi conclusa la fase delle indagini preliminari, cosicché anche secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento di sequestro oggetto della richiesta di riesame non risulta essere stato adottato da un giudice "incompetente".

Per le medesime ragioni non vi è alcuna nullità conseguente alla mancanza della necessaria iniziativa del pubblico ministero, che deriverebbe, ad avviso del ricorrente, dalla circostanza che la richiesta di emissione del provvedimento di sequestro era stata rivolta al giudice per le indagini preliminari anziché al giudice dell'udienza preliminare, che poi lo adottò, in quanto l'inesattezza nella individuazione del giudice designato a provvedere contenuta nella richiesta del pubblico ministero non comporta certamente l'inesistenza di tale richiesta e dunque la mancanza della necessaria iniziativa del pubblico ministero, posto che questi chiese comunque a un giudice del Tribunale di Isernia l'adozione del provvedimento censurato con la richiesta di riesame e che il giudice per le indagini preliminari, essendosi conclusa la relativa fase, provvide a trasmetterla al giudice dell'udienza preliminare, incaricato della trattazione di tali richieste successivamente alla conclusione della fase delle indagini preliminari.

Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita l'esistenza di una preclusione processuale, derivante dalla precedente emissione di identico provvedimento di sequestro, annullato dal tribunale del riesame a causa della mancanza assoluta di motivazione sulle ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione del vincolo strumentale alla confisca, che impedirebbe l'adozione di un nuovo identico provvedimento di sequestro, fondato sulle medesime ragioni, non è fondato.

L'estensione del giudicato cautelare riguarda non tutte le questioni dedotte ma esclusivamente quelle che sono state effettivamente decise, con la conseguenza che l'annullamento per ragioni formali di un'ordinanza cautelare non determina alcuna preclusione e ne consente la reiterazione anche in assenza di circostanze sopravvenute (Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, dep. 2009, Schembri, Rv. 242502; Sez. 4, n. 32929 del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976).

La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera, infatti, solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804; Sez. 6, n. 3738 del 14/11/2013, dep. 2014, Zanetti, Rv. 258769).

Sulla base di tali criteri è stato quindi già affermato che è legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili e autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del "fumus delicti" (così Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, Betti, Rv. 259944, relativa a fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nonostante un precedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenza di motivazione).

Ora, nel caso in esame, come prospettato dallo stesso ricorrente, la precedente ordinanza del Tribunale di Isernia, con cui è stato annullato il primo decreto di 6 at: sequestro preventivo, disposto in relazione ai medesimi reati e funzionalmente alla confisca del relativo profitto, si fonda sulla mancanza assoluta di motivazione sul cosiddetto periculum in mora, ossia sulle ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione del vincolo in funzione della confisca, e non sulla insussistenza di indizi della realizzazione di detti reati, che non sono stati esaminati in ragione del ritenuto carattere assorbente del vizio di carenza di motivazione rilevato.

Ne consegue, sulla scorta dei criteri interpretativi ricordati, che l'annullamento disposto, come nel caso in esame, per carenza di motivazione in ordine alle suddette ragioni di opportunità idonee a consentire l'apposizione del vincolo in vista della confisca, non impedisce la reiterazione della richiesta e l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro, relativo al profitto dei medesimi reati e fondato sui medesimi indizi della loro realizzazione, purché, come avvenuto nel caso di specie, gli stessi non siano in alcun modo stati esaminati, posto che l'assenza di qualsiasi valutazione sul merito della imputazione cautelare e sul quadro indiziario impedisce il formarsi della preclusione invocata dal ricorrente, che presuppone l'avvenuto compimento di una tale indagine, che nella specie non vi è stato.

Se pure, dunque, l'annullamento del primo provvedimento di sequestro non è stato disposto per ragioni strettamente processuali, bensì a causa della mancanza di motivazione su un presupposto del provvedimento cautelare, non vi è stato, comunque, alcun esame del quadro indiziario e dell'imputazione, con la conseguente insussistenza di una preclusione a esaminarla, unitamente alle ragioni di urgenza, se, come nel caso di specie, integrate.

Ne deriva, in definitiva, l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata l'insufficienza della motivazione nella parte relativa alle ragioni di opportunità per disporre il sequestro, anche a causa della omessa considerazione della consistenza del patrimonio della debitrice erariale, GIENIVIE Service, e degli indagati, è inammissibile.

Preliminarmente va rammentato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Ora, nel caso in esame, il Tribunale, nel disattendere i rilievi del ricorrente in ordine alla mancata indicazione delle ragioni di opportunità necessarie per poter disporre il sequestro dei beni del ricorrente medesimo in funzione della loro confisca per equivalente, ha sottolineato sia l'agevole trasferibilità del denaro e dei beni mobili e, quindi, la maggior complessità o difficoltà della loro futura confisca (tenendo conto dell'ammontare della somma sino alla concorrenza della quale è stato disposto il sequestro); sia la sussistenza di gravi indizi di responsabilità in ordine al reato di cui al capo f), cioè il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen., evidenziando come la sussistenza degli indizi di tale reato renda ancora più serio il pericolo di dispersione del valore patrimoniale suscettibile della futura confisca, in considerazione della condotta realizzata dal ricorrente e della personalità dello stesso che ne emerge; sia il trasferimento, da parte del ricorrente medesimo e nella primavera del 2020, dunque in epoca successiva alla realizzazione delle condotte contestate e prossima alla adozione del provvedimento di sequestro, di ingenti fondi in favore di [OSCURATO:PERSONA] VILLAR, moglie del ricorrente, finalizzati all'acquisto nella Repubblica Dominicana di un immobile del valore di 250.295,00 euro (come indicato nella informativa della polizia giudiziaria del 26/1/2021) Si tratta di motivazione che non può dirsi inesistente né apparente, in quanto, sia pure in sintesi e attraverso il, consentito, riferimento ad altri atti del procedimento, peraltro noti al ricorrente, sono stati indicati gli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto sussistente il pericolo di dispersione dei beni del ricorrente, anche con riferimento a specifiche condotte dallo stesso poste in essere, tra cui quella di autoriciclaggio contestata sub f), che, per le sue caratteristiche ontologiche, assume certamente valenza assai significativa nella valutazione del pericolo di dispersione del patrimonio dell'autore di tale condotta, e anche il suddetto trasferimento di rilevanti somme all'estero per ivi acquistare un immobile, indice univoco del pericolo di depauperamento del patrimonio del ricorrente o, comunque, del pericolo per la sua agevole aggredibilità.

Anche i rilievi in ordine alla mancata considerazione del patrimonio della società nei cui interesse sono state realizzate le condotte, oltre che di quello del ricorrente, che costituirebbero idonea garanzia del fruttuoso esperimento della confisca, attengono alla adeguatezza e sufficienza della motivazione in ordine ai presupposti per disporre il sequestro e, inoltre, ad accertamenti di fatto, circa la consistenza e le caratteristiche del patrimonio degli obbligati, che non sono 8 li a li rivisitabili nel giudizio di legittimità, neppure, nella materia delle misure cautelari reali, sul piano della adeguatezza e della logicità della motivazione.

Ne consegue l'inammissibilità delle censure sollevate dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, in quanto tutte relative alla adeguatezza e alla logicità della motivazione (oltre che ad accertamenti e valutazioni di merito), che, però, è presente e non apparente e non è, come ricordato, censurabile in sede di legittimità.

5. Il quarto motivo, relativo alla sussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente, è in parte inammissibile in parte infondato.

5.1. Le doglianze in ordine alla affermazione della attribuibilità al ricorrente della veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], come tale destinatario del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari contestatigli, sono inammissibili, essendo volte a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, tra l'altro nella parte relativa ad accertamenti di fatto, in particolare della realizzazione da parte del ricorrente delle condotte che consentirebbero di attribuirgli detta veste, di cui il ricorrente prospetta una rilettura e una rivalutazione, censurando anche la sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata su tale punto, in tal modo proponendo doglianze che, come ricordato, non sono consentite nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali.

A proposito della qualità di amministratore di fatto del ricorrente il Tribunale ha, infatti, sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto in via esclusiva i rapporti commerciali con alcuni dei fornitori della [OSCURATO:SOCIETA] e che aveva ricevuto su un suo libretto di risparmio, senza alcuna giustificazione, l'accredito delle somme apparentemente versate dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] alla VEGATEX in relazione a operazioni inesistenti (dunque quale retrocessione del relativo corrispettivo), traendone, in modo logico, elementi indiziari univoci in ordine al compimento stabile di atti di gestione e all'inserimento del ricorrente nel sistema fraudolento oggetto delle contestazioni.

Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione non certamente apparente, idonea a giustificare l'affermazione della qualificabilità del ricorrente come amministratore di fatto, che questi ha censurato sul piano della adeguatezza e della logicità della motivazione e della condivisibilità e correttezza di tale accertamento di fatto, dunque, anche a questo proposito, in modo non consentito nella materia delle impugnazioni relative a misure cautelari reali.

5.2. Le censure in ordine alla sussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari 9 Cul; contestati al ricorrente, per non essere stata previamente verificata l'incapienza della beneficiaria delle condotte illecite, non sono fondate.

Va ricordato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (v.

Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687, e Sez. 3, n. 9380 del 16/10/2019, dep. 2020, Caucci, Rv. 278416).

È dunque legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell'ente non sia possibile al momento della richiesta e dell'adozione della misura (Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021, Sguazzini, Rv. 282132, che, in motivazione, ha evidenziato che il tempo necessario alla preventiva ricerca dei beni costituenti il profitto del reato potrebbe consentire l'occultamento dei beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela), tanto che è consentito anche il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (v.

Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074; Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631).

Nel caso in esame va osservato che il decreto di sequestro preventivo emesso il 28 novembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia, ossia il secondo provvedimento di sequestro, è stato emesso accogliendo la richiesta del pubblico ministero del 18 novembre 2022, che aveva chiesto espressamente l'emissione di decreto di sequestro per equivalente nei confronti del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. subordinatamente alla impossibilità di eseguire il sequestro nei confronti di tale società ("l'emissione di decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora e nella misura in cui non vi sia, anche parzialmente, liquidità sino al valore del profitto del reato di € 1.120.217,03 nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il cui legale rappresentante è l'imputato dei delitti tributari sopra indicati, da ricercare in fase esecutiva anche attraverso attività di perquisizione, di beni mobili registrati o meno, e/o beni immobili appartenenti all'imputato fino a concorrenza del valore di cui al punto precedente, da ricercare in fase esecutiva anche attraverso attività di perquisizione", pag. 24 del decreto di sequestro del 28/11/2022).

Nella motivazione del decreto di sequestro è stato dato atto della legittimità di tale richiesta, ossia di procedere al sequestro diretto del denaro profitto del reato tributario nella disponibilità della persona giuridica e dell'imputato (cioè di [OSCURATO:PERSONA]), e, nel caso di mancato rinvenimento, di procedere al sequestro per equivalente di altri beni nella disponibilità della persona fisica per un valore corrispondente a tale profitto (v. pag. 37 del citato decreto di sequestro del 28/11/2022), e, in conformità a tale richiesta, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro in via diretta del denaro e degli altri beni fungibili costituenti profitto dei reati tributari contestati a [OSCURATO:PERSONA] e, per il caso di incapienza, anche parziale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni del ricorrente.

Del tutto correttamente, dunque, è stato disposto in principalità il sequestro diretto del profitto dei reati tributari contestati al ricorrente e, solo per il caso di impossibilità, totale o parziale, di esecuzione di tale sequestro diretto, anche quello per equivalente sui beni dell'autore del reato, con un provvedimento di natura "mista", che, come rammentato, è consentito, alla condizione, rispettata nel caso in esame, che l'esecuzione del sequestro sia subordinata alla impossibilità di eseguire quello in via diretta.

Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente a proposito del sequestro per equivalente disposto nei suoi confronti, che è stato correttamente subordinato alla impossibilità di eseguire, in tutto o in parte, quello diretto.

6. Il quinto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, che sarebbe conseguente alla mancata verifica della corrispondenza tra l'entità del profitto e il valore dei beni sequestrati, è inammissibile, essendo volto a censurare, tra l'altro sul piano della adeguatezza e della logicità della motivazione, un accertamento di fatto, in ordine alla corrispondenza tra il valore dei beni assoggettati al vincolo cautelare e il profitto illecito, accertamento che, peraltro, deve essere compiuto all'atto della esecuzione del vincolo.

Va anzitutto osservato che dalla non contestata narrativa dell'ordinanza impugnata non risulta che la questione della proporzionalità tra l'entità del profitto confiscabile e il valore dei beni sequestrati fosse stata sottoposta al Tribunale di Isernia con la richiesta di riesame, cosicché ne risulta ora preclusa la deduzione, non potendo essere proposte con il ricorso per cassazione questioni attinenti alla esecuzione di un sequestro che non siano state già sottoposte ai giudici del merito. 1 1 ai.; Tale questione attiene, comunque, come già osservato, alla fase esecutiva del sequestro, nell'ambito della quale, tenendo conto di quanto effettivamente assoggettato a vincolo nel patrimonio della società e di quanto rinvenuto in quello dell'imputato, e dei relativi valori, potrà essere verificata l'eventuale eccedenza di quanto sequestrato rispetto all'ammontare del profitto, disponendone, in caso di esubero, il parziale dissequestro, ma ciò non può certamente essere dedotto con il ricorso per cassazione, sia perché è estraneo all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, sia perché implica e richiede accertamenti di fatto, che sono preclusi alla Corte di legittimità.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, a cagione della infonda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/8/1975 avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2022 il Tribunale di Isernia ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 28 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, contestati allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], sia in via diretta, sia, in caso di incapienza del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]., a cui favore e nel cui interesse erano state realizzate le condotte, per equivalente. Nel disattendere l'impugnazione dell'indagato il Tribunale di Isernia, dopo aver riassunto lo svolgimento delle indagini„ ha premesso che con un primo decreto il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei medesimi reati nei confronti della suddetta [OSCURATO:SOCIETA] e, in via gradata, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in caso di esito infruttuoso, per equivalente nei confronti dei medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il successivo diniego del dissequestro era stato annullato dal Tribunale di Isernia con ordinanza del 15 novembre 2022, a causa della mancanza di motivazione a proposito delle ragioni di urgenza giustificatrici della apposizione del vincolo cautelare strumentale alla confisca; il pubblico ministero aveva quindi disposto in via di urgenza nuovo sequestro preventivo dei beni di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la convalida e l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro, e il Giudice dell'udienza preliminare, con la citata ordinanza del 28 novembre 2022, non aveva convalidato il sequestro d'urgenza, ma aveva nuovamente disposto il sequestro, in via diretta, dei beni della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, in caso di insufficienza, per equivalente nei confronti di questi ultimi. Tanto premesso il Tribunale ha dato atto della avvenuta esecuzione del sequestro anche sui beni di [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto irrilevante l'emissione del provvedimento di sequestro da parte del Giudice dell'udienza preliminare anziché del Giudice per le indagini preliminari, al quale era stato richiesto dal pubblico ministero; ha escluso l'esistenza di una preclusione derivante dal precedente giudizio di impugnazione cautelare, determinante il cosiddetto giudicato cautelare, in quanto tale precedente giudizio aveva riguardato aspetti meramente processuali; ha dato atto della sussistenza delle ragioni di opportunità necessarie per disporre il vincolo cautelare finalizzato alla confisca, anche per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché degli elementi indiziari dimostrativi della sua veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], e della possibilità di disporre il sequestro strumentale alla confisca in via diretta nei confronti della società, e dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti di questi ultimi.2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi. 2.1. In primo luogo, ha ribadito l'eccezione di nullità del decreto di sequestro preventivo a causa della sua adozione da parte del giudice dell'udienza preliminare anziché da parte del giudice per le indagini preliminari, al quale il pubblico ministero aveva chiesto la convalida del decreto di sequestro disposto in via d'urgenza e l'emissione di un nuovo decreto dl sequestro preventivo, in quanto il giudice per le indagini preliminari, privo di competenza funzionale a causa della conclusione delle indagini, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero che avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta al giudice dell'udienza preliminare, cosicché il provvedimento di sequestro risultava adottato in assenza della richiesta del pubblico ministero e doveva pertanto essere considerato affetto da nullità assoluta e insanabile. 2.2. In secondo luogo, ha denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla esistenza di una preclusione, determinante il cosiddetto giudicato cautelare, conseguente all'annullamento del precedente decreto di sequestro preventivo, disposto dal medesimo Tribunale con ordinanza del 15 novembre 2022, erroneamente esclusa sul rilievo che tale annullamento sarebbe stato determinato da ragioni esclusivamente processuali, giacché non essendo stati allegati elementi nuovi detto annullamento impediva l'adozione di un nuovo provvedimento di sequestro, di contenuto identico di quello annullato e fondato sulle medesime ragioni, in quanto anche nella prima ordinanza del Tribunale vi era stato un apprezzamento del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora (ossia delle ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione del vincolo cautelare), evidenziando che il Tribunale, espressamente chiamato a pronunciarsi su tale aspetto con la richiesta di riesame, si era adagiato acriticamente sulla motivazione del provvedimento di sequestro, omettendo di indicare ragioni di pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, sottolineando solamente la contestazione al ricorrente del reato di autoriciclaggio, di per sé sola insufficiente a consentire di ritenere ravvisabile detto pericolo, non essendo stato considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la beneficiaria delle condotte illecite e diretta destinataria del provvedimento di sequestro, è soggetto pienamente attivo e titolare di rilevanti crediti nei confronti di enti pubblici (relativi alla attività di gestione di migranti); non essendo stati adeguatamente valutati la consistenza del patrimonio del ricorrente medesimo, né il tempo trascorso dalla realizzazione delle condotte contestate, tutte risalenti agli anni 2016, 2017 e 2018. 2.4. Con un quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 240 e 648 ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen., a causa della mancata verifica della possibilità 3 mal; di disporre il sequestro in via diretta del profitto dei reati tributari nei confronti dell'ente beneficiario degli stessi, costituente presupposto della possibilità di disporre il sequestro per equivalente del medesimo profitto nei confronti degli organi di tale ente. Non sarebbe, in particolare, stata eseguita la necessaria valutazione del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], tuttora proprietaria di beni mobili e immobili, attiva e solvibile, con disponibilità di beni idonei a soddisfare le pretese erariali, cosicché il sequestro preventivo avrebbe dovuto essere disposto in via diretta nei confronti di tale società e solo in caso di incapienza anche nei confronti dei suoi amministratori. Ha elencato i beni immobili di cui la [OSCURATO:SOCIETA] è proprietaria, ribadendo, alla luce della consistenza patrimoniale di tale società, la violazione di legge processuale insista nell'adozione del provvedimento di sequestro per equivalente in mancanza del preliminare sequestro in via diretta nei confronti della società, il cui patrimonio risultava capiente. Ha contestato anche di essere stato amministratore di fatto di detta società, con la conseguente insussistenza anche di un altro presupposto per poter disporre il sequestro per equivalente nei propri confronti, non avendo svolto continuativamente significativa attività gestoria e non essendo sufficiente per la configurabilità di detta veste lo svolgimento ed episodico di atti di amministrazione. L'aver intrattenuto rapporti commerciali con alcuni fornitori della società e l'aver ricevuto somme apparentemente spettanti alla società non consentiva di ritenerlo amministratore di fatto della GIEMME :Service, di cui era dipendente con mansioni di direttore di struttura e in tale veste aveva compiuto gli atti erroneamente qualificati come atti di amministrazione, mentre le somme corrispostegli derivavano dal contratto preliminare di compravendita di due immobili del valore complessivo di 800.000,00 euro. 2.5. Infine, con un quinto motivo ha denunciato la violazione delle medesime disposizioni di legge penale e processuale di cui al quarto motivo e anche degli artt. 92 e 104 disp. att. cod. proc. pen., a causa del mancato rispetto del principio di proporzionalità tra credito garantito e patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo stata compiuta la necessaria e prescritta valutazione di proporzionalità tra il valore dei beni sequestrati e l'ammontare del presunto profitto, evidenziando analiticamente il valore dei beni di sua proprietà sottoposti a sequestro. 3. Con memoria del 10 aprile 2023 il ricorrente, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovi motivi di ricorso, mediante i quali ha ribadito l'eccezione di illegittimità del decreto di sequestro formulata con il secondo motivo di ricorso, a causa della violazione della preclusione derivante dall'annullamento del precedente decreto di sequestro, con la conseguente formazione del giudicato cautelare sulla possibilità di disporre tale sequestro.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del provvedimento di sequestro, per essere lo stesso stato adottato dal giudice dell'udienza preliminare in assenza di richiesta da parte del pubblico ministero, che aveva rivolto la propria richiesta di convalida e di emissione di un nuovo provvedimento di sequestro al giudice per le indagini preliminari, è manifestamente infondato, non essendo ravvisabili né mancanza dell'iniziativa del pubblico ministero, né l'adozione del provvedimento da parte di un giudice funzionalmente incompetente. Va, infatti, rammentato che i criteri di assegnazione degli affari tra i magistrati addetti al medesimo ufficio giudiziario non incidono sulle regole di determinazione della competenza, che riguardano l'ufficio giudiziario, cosicché la circostanza che un provvedimento venga adottato dal giudice per le indagini preliminari o dal giudice per l'udienza preliminare, o da altro giudice del medesimo ufficio giudiziario, non determina violazione delle regole sulla competenza, posto che il provvedimento emanato risulta pur sempre adottato da un magistrato assegnato all'ufficio giudiziario giudicante competente. Le disposizioni relative all'assegnazione di processi a sezioni, collegi e giudici non si considerano, infatti, attinenti alla capacità del giudice, a norma dell'art. 33, comma secondo, cod. proc. pen., né alla competenza, e la loro eventuale violazione non determina alcuna nullità secondo la previsione di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 6505 del 14/01/2011, Puzio, Rv. 24945C); Sez. 3, n. 4841 del 18/07/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254406), né, tantomeno, l'incompetenza del giudice, posto che questa va verificata con riferimento all'ufficio giudiziario e non alla persona fisica del magistrato che provvede. Nel caso in esame, inoltre, è lo stesso ricorrente che sostiene che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal giudice dell'udienza preliminare, per essersi conclusa la fase delle indagini preliminari, cosicché anche secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento di sequestro oggetto della richiesta di riesame non risulta essere stato adottato da un giudice "incompetente". Per le medesime ragioni non vi è alcuna nullità conseguente alla mancanza della necessaria iniziativa del pubblico ministero, che deriverebbe, ad avviso del ricorrente, dalla circostanza che la richiesta di emissione del provvedimento di sequestro era stata rivolta al giudice per le indagini preliminari anziché al giudice dell'udienza preliminare, che poi lo adottò, in quanto l'inesattezza nella individuazione del giudice designato a provvedere contenuta nella richiesta del pubblico ministero non comporta certamente l'inesistenza di tale richiesta e dunque la mancanza della necessaria iniziativa del pubblico ministero, posto che questi chiese comunque a un giudice del Tribunale di Isernia l'adozione del provvedimento censurato con la richiesta di riesame e che il giudice per le indagini preliminari, essendosi conclusa la relativa fase, provvide a trasmetterla al giudice dell'udienza preliminare, incaricato della trattazione di tali richieste successivamente alla conclusione della fase delle indagini preliminari. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita l'esistenza di una preclusione processuale, derivante dalla precedente emissione di identico provvedimento di sequestro, annullato dal tribunale del riesame a causa della mancanza assoluta di motivazione sulle ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione del vincolo strumentale alla confisca, che impedirebbe l'adozione di un nuovo identico provvedimento di sequestro, fondato sulle medesime ragioni, non è fondato. L'estensione del giudicato cautelare riguarda non tutte le questioni dedotte ma esclusivamente quelle che sono state effettivamente decise, con la conseguenza che l'annullamento per ragioni formali di un'ordinanza cautelare non determina alcuna preclusione e ne consente la reiterazione anche in assenza di circostanze sopravvenute (Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, dep. 2009, Schembri, Rv. 242502; Sez. 4, n. 32929 del 04/06/2009, Mariani, Rv. 244976). La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera, infatti, solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804; Sez. 6, n. 3738 del 14/11/2013, dep. 2014, Zanetti, Rv. 258769). Sulla base di tali criteri è stato quindi già affermato che è legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili e autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del "fumus delicti" (così Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, Betti, Rv. 259944, relativa a fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nonostante un precedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenza di motivazione). Ora, nel caso in esame, come prospettato dallo stesso ricorrente, la precedente ordinanza del Tribunale di Isernia, con cui è stato annullato il primo decreto di 6 at: sequestro preventivo, disposto in relazione ai medesimi reati e funzionalmente alla confisca del relativo profitto, si fonda sulla mancanza assoluta di motivazione sul cosiddetto periculum in mora, ossia sulle ragioni di opportunità idonee a giustificare l'apposizione del vincolo in funzione della confisca, e non sulla insussistenza di indizi della realizzazione di detti reati, che non sono stati esaminati in ragione del ritenuto carattere assorbente del vizio di carenza di motivazione rilevato. Ne consegue, sulla scorta dei criteri interpretativi ricordati, che l'annullamento disposto, come nel caso in esame, per carenza di motivazione in ordine alle suddette ragioni di opportunità idonee a consentire l'apposizione del vincolo in vista della confisca, non impedisce la reiterazione della richiesta e l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro, relativo al profitto dei medesimi reati e fondato sui medesimi indizi della loro realizzazione, purché, come avvenuto nel caso di specie, gli stessi non siano in alcun modo stati esaminati, posto che l'assenza di qualsiasi valutazione sul merito della imputazione cautelare e sul quadro indiziario impedisce il formarsi della preclusione invocata dal ricorrente, che presuppone l'avvenuto compimento di una tale indagine, che nella specie non vi è stato. Se pure, dunque, l'annullamento del primo provvedimento di sequestro non è stato disposto per ragioni strettamente processuali, bensì a causa della mancanza di motivazione su un presupposto del provvedimento cautelare, non vi è stato, comunque, alcun esame del quadro indiziario e dell'imputazione, con la conseguente insussistenza di una preclusione a esaminarla, unitamente alle ragioni di urgenza, se, come nel caso di specie, integrate. Ne deriva, in definitiva, l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata l'insufficienza della motivazione nella parte relativa alle ragioni di opportunità per disporre il sequestro, anche a causa della omessa considerazione della consistenza del patrimonio della debitrice erariale, GIENIVIE Service, e degli indagati, è inammissibile. Preliminarmente va rammentato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Ora, nel caso in esame, il Tribunale, nel disattendere i rilievi del ricorrente in ordine alla mancata indicazione delle ragioni di opportunità necessarie per poter disporre il sequestro dei beni del ricorrente medesimo in funzione della loro confisca per equivalente, ha sottolineato sia l'agevole trasferibilità del denaro e dei beni mobili e, quindi, la maggior complessità o difficoltà della loro futura confisca (tenendo conto dell'ammontare della somma sino alla concorrenza della quale è stato disposto il sequestro); sia la sussistenza di gravi indizi di responsabilità in ordine al reato di cui al capo f), cioè il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen., evidenziando come la sussistenza degli indizi di tale reato renda ancora più serio il pericolo di dispersione del valore patrimoniale suscettibile della futura confisca, in considerazione della condotta realizzata dal ricorrente e della personalità dello stesso che ne emerge; sia il trasferimento, da parte del ricorrente medesimo e nella primavera del 2020, dunque in epoca successiva alla realizzazione delle condotte contestate e prossima alla adozione del provvedimento di sequestro, di ingenti fondi in favore di [OSCURATO:PERSONA] VILLAR, moglie del ricorrente, finalizzati all'acquisto nella Repubblica Dominicana di un immobile del valore di 250.295,00 euro (come indicato nella informativa della polizia giudiziaria del 26/1/2021) Si tratta di motivazione che non può dirsi inesistente né apparente, in quanto, sia pure in sintesi e attraverso il, consentito, riferimento ad altri atti del procedimento, peraltro noti al ricorrente, sono stati indicati gli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto sussistente il pericolo di dispersione dei beni del ricorrente, anche con riferimento a specifiche condotte dallo stesso poste in essere, tra cui quella di autoriciclaggio contestata sub f), che, per le sue caratteristiche ontologiche, assume certamente valenza assai significativa nella valutazione del pericolo di dispersione del patrimonio dell'autore di tale condotta, e anche il suddetto trasferimento di rilevanti somme all'estero per ivi acquistare un immobile, indice univoco del pericolo di depauperamento del patrimonio del ricorrente o, comunque, del pericolo per la sua agevole aggredibilità. Anche i rilievi in ordine alla mancata considerazione del patrimonio della società nei cui interesse sono state realizzate le condotte, oltre che di quello del ricorrente, che costituirebbero idonea garanzia del fruttuoso esperimento della confisca, attengono alla adeguatezza e sufficienza della motivazione in ordine ai presupposti per disporre il sequestro e, inoltre, ad accertamenti di fatto, circa la consistenza e le caratteristiche del patrimonio degli obbligati, che non sono 8 li a li rivisitabili nel giudizio di legittimità, neppure, nella materia delle misure cautelari reali, sul piano della adeguatezza e della logicità della motivazione. Ne consegue l'inammissibilità delle censure sollevate dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, in quanto tutte relative alla adeguatezza e alla logicità della motivazione (oltre che ad accertamenti e valutazioni di merito), che, però, è presente e non apparente e non è, come ricordato, censurabile in sede di legittimità. 5. Il quarto motivo, relativo alla sussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente, è in parte inammissibile in parte infondato. 5.1. Le doglianze in ordine alla affermazione della attribuibilità al ricorrente della veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], come tale destinatario del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari contestatigli, sono inammissibili, essendo volte a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, tra l'altro nella parte relativa ad accertamenti di fatto, in particolare della realizzazione da parte del ricorrente delle condotte che consentirebbero di attribuirgli detta veste, di cui il ricorrente prospetta una rilettura e una rivalutazione, censurando anche la sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata su tale punto, in tal modo proponendo doglianze che, come ricordato, non sono consentite nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali. A proposito della qualità di amministratore di fatto del ricorrente il Tribunale ha, infatti, sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto in via esclusiva i rapporti commerciali con alcuni dei fornitori della [OSCURATO:SOCIETA] e che aveva ricevuto su un suo libretto di risparmio, senza alcuna giustificazione, l'accredito delle somme apparentemente versate dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] alla VEGATEX in relazione a operazioni inesistenti (dunque quale retrocessione del relativo corrispettivo), traendone, in modo logico, elementi indiziari univoci in ordine al compimento stabile di atti di gestione e all'inserimento del ricorrente nel sistema fraudolento oggetto delle contestazioni. Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione non certamente apparente, idonea a giustificare l'affermazione della qualificabilità del ricorrente come amministratore di fatto, che questi ha censurato sul piano della adeguatezza e della logicità della motivazione e della condivisibilità e correttezza di tale accertamento di fatto, dunque, anche a questo proposito, in modo non consentito nella materia delle impugnazioni relative a misure cautelari reali. 5.2. Le censure in ordine alla sussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari 9 Cul; contestati al ricorrente, per non essere stata previamente verificata l'incapienza della beneficiaria delle condotte illecite, non sono fondate. Va ricordato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (v. Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687, e Sez. 3, n. 9380 del 16/10/2019, dep. 2020, Caucci, Rv. 278416). È dunque legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell'ente non sia possibile al momento della richiesta e dell'adozione della misura (Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021, Sguazzini, Rv. 282132, che, in motivazione, ha evidenziato che il tempo necessario alla preventiva ricerca dei beni costituenti il profitto del reato potrebbe consentire l'occultamento dei beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela), tanto che è consentito anche il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (v. Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074; Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631). Nel caso in esame va osservato che il decreto di sequestro preventivo emesso il 28 novembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia, ossia il secondo provvedimento di sequestro, è stato emesso accogliendo la richiesta del pubblico ministero del 18 novembre 2022, che aveva chiesto espressamente l'emissione di decreto di sequestro per equivalente nei confronti del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. subordinatamente alla impossibilità di eseguire il sequestro nei confronti di tale società ("l'emissione di decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora e nella misura in cui non vi sia, anche parzialmente, liquidità sino al valore del profitto del reato di € 1.120.217,03 nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il cui legale rappresentante è l'imputato dei delitti tributari sopra indicati, da ricercare in fase esecutiva anche attraverso attività di perquisizione, di beni mobili registrati o meno, e/o beni immobili appartenenti all'imputato fino a concorrenza del valore di cui al punto precedente, da ricercare in fase esecutiva anche attraverso attività di perquisizione", pag. 24 del decreto di sequestro del 28/11/2022). Nella motivazione del decreto di sequestro è stato dato atto della legittimità di tale richiesta, ossia di procedere al sequestro diretto del denaro profitto del reato tributario nella disponibilità della persona giuridica e dell'imputato (cioè di [OSCURATO:PERSONA]), e, nel caso di mancato rinvenimento, di procedere al sequestro per equivalente di altri beni nella disponibilità della persona fisica per un valore corrispondente a tale profitto (v. pag. 37 del citato decreto di sequestro del 28/11/2022), e, in conformità a tale richiesta, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro in via diretta del denaro e degli altri beni fungibili costituenti profitto dei reati tributari contestati a [OSCURATO:PERSONA] e, per il caso di incapienza, anche parziale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni del ricorrente. Del tutto correttamente, dunque, è stato disposto in principalità il sequestro diretto del profitto dei reati tributari contestati al ricorrente e, solo per il caso di impossibilità, totale o parziale, di esecuzione di tale sequestro diretto, anche quello per equivalente sui beni dell'autore del reato, con un provvedimento di natura "mista", che, come rammentato, è consentito, alla condizione, rispettata nel caso in esame, che l'esecuzione del sequestro sia subordinata alla impossibilità di eseguire quello in via diretta. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente a proposito del sequestro per equivalente disposto nei suoi confronti, che è stato correttamente subordinato alla impossibilità di eseguire, in tutto o in parte, quello diretto. 6. Il quinto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, che sarebbe conseguente alla mancata verifica della corrispondenza tra l'entità del profitto e il valore dei beni sequestrati, è inammissibile, essendo volto a censurare, tra l'altro sul piano della adeguatezza e della logicità della motivazione, un accertamento di fatto, in ordine alla corrispondenza tra il valore dei beni assoggettati al vincolo cautelare e il profitto illecito, accertamento che, peraltro, deve essere compiuto all'atto della esecuzione del vincolo. Va anzitutto osservato che dalla non contestata narrativa dell'ordinanza impugnata non risulta che la questione della proporzionalità tra l'entità del profitto confiscabile e il valore dei beni sequestrati fosse stata sottoposta al Tribunale di Isernia con la richiesta di riesame, cosicché ne risulta ora preclusa la deduzione, non potendo essere proposte con il ricorso per cassazione questioni attinenti alla esecuzione di un sequestro che non siano state già sottoposte ai giudici del merito. 1 1 ai.; Tale questione attiene, comunque, come già osservato, alla fase esecutiva del sequestro, nell'ambito della quale, tenendo conto di quanto effettivamente assoggettato a vincolo nel patrimonio della società e di quanto rinvenuto in quello dell'imputato, e dei relativi valori, potrà essere verificata l'eventuale eccedenza di quanto sequestrato rispetto all'ammontare del profitto, disponendone, in caso di esubero, il parziale dissequestro, ma ciò non può certamente essere dedotto con il ricorso per cassazione, sia perché è estraneo all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, sia perché implica e richiede accertamenti di fatto, che sono preclusi alla Corte di legittimità. 7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, a cagione della infonda
Decreto Cassazione n. 19613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris