CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag. 4) che ha, con argomentazione giuridicamente corretta, escluso, anche a livello putativo, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 54 cod. pen. rilevando come, a fronte delle informazioni ricevute dal personale di polizia in ordine al contento del provvedimento da notificare, non sussistevano motivi che giustificassero l'allontanamento dal domicilio ove era ristretto agli arresti domiciliari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10