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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24166/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese chiede la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alle conclusioni del proc. gen.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa del responsabile civile non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e che chiede l'accoglimento del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili in ordine al delitto (capo A) di cui agli artt. 113, 434, 449, cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro, colposamente cagionato il crollo della terrazza dell'immobile sito sul lungomare di Pegli, bene demaniale di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di concessione, unitamente all'arenile circostante, in favore della S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C.; al crollo conseguivano lesioni personali colpose (capo B) in danno di alcuni avventori che si trovavano sul terrazzo dell'immobile adibito a ristorante (fatto del 19.8.2015).

2. La vicenda in disamina è stata così sinteticamente ricostruita dai giudici della Corte territoriale: - in data 14.6.2012 la Capitaneria di Porto segnalava alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Genova che lo stabilimento balneare denominato [OSCURATO:PERSONA] - in Pegli - appariva in evidente stato di degrado e che occorreva valutare la situazione dell'area; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva effettuato un sopralluogo da parte di due funzionari della Capitaneria di Porto e di [OSCURATO:PERSONA], in servizio all'Ufficio tecnico del [OSCURATO:PERSONA], il quale con missiva [OSCURATO:DATA_NASCITA] attestava che lo stabilimento, nonostante l'efficienza delle strutture portanti, necessitava di interventi manutentivi da parte del concessionario, il quale veniva invitato a presentare al più presto all'Autorità portuale un progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria; secondo il Maturanza si trattava prevalentemente di problemi di carattere estetico, inidonei a compromettere "le strutture portanti del manufatto"; - i lavori venivano iniziati da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca legale rappresentante della società concessionaria, il 27.6.2012 ed eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a sua volta socio della S.n.c. [OSCURATO:PERSONA]; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva comunicata all'Autorità portuale la fine dei lavori e la riapertura al pubblico dell'attività di ristorazione e stabilimento balneare;venivano eseguiti ulteriori lavori di messa in sicurezza dell'edificio, come richiesto dall'Autorità portuale, per cui la concessione demaniale veniva rinnovata il 30.12.2014 a nome [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo subentrata alla Ferrari in data 26.3.2013; - in data 19.8.2015, nella tarda serata, si verificava il crollo della soletta a sbalzo in cemento armato aggettante sulla spiaggia e adibita a ristorante, sulla quale stavano cenando diverse persone, tra cui le parti civili Fannunza, Benedetti e Gentile, le quali precipitavano sull'arenile sabbioso sottostante, riportando varie lesioni, oltre a ripercussioni psicologiche.

Nel corso delle indagini susseguenti all'evento veniva disposta consulenza tecnica dal PM, a seguito della quale venivano individuate le cause del crollo nell'estremo deterioramento delle orditure metalliche delle mensole dello sbalzo, completamente arrugginite e affette da un processo di ossidazione durato decenni, già presenti all'epoca di effettuazione dei lavori nell'anno 2012.

3. La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha ritenuto che l'intervento del 2012 era stato inadeguato e non risolutivo delle criticità profonde esistenti nell'edificio, non essendo stati affrontati i problemi strutturali ma solo quelli meramente estetici e funzionali dell'immobile.

Ha quindi ritenuto, in primis, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nella sua posizione di garante, quale amministratrice della società concessionaria al momento del crollo.

Costei si era limitata a far terminare i lavori in corso, persistendo nella condotta omissiva tenuta dalla Ferrari, per non avere negligentemente interpellato un ingegnere strutturista al quale sottoporre il quesito se fosse necessario pianificare un intervento risolutivo per la sicurezza dell'immobile.

Ha ravvisato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], avendo costui proceduto all'intervento di ristrutturazione del bene demaniale, senza segnalare - nonostante lo stato di evidente deterioramento delle orditure metalliche - la necessità di effettuare lavori più impegnativi di quelli da lui eseguiti in pochi giorni.

Ha ravvisato anche la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur non rivestendo una posizione di garanzia, era dipendente dell'Ufficio tecnico del [OSCURATO:PERSONA] e, in tale qualità, aveva certificato l'inesistenza di problemi strutturali dell'edificio con relazione del 19.6.2012, nonostante non avesse alcuna specifica competenza tecnica ma solo amministrativa; in tal modo cooperando colposamente nel reato, per avere rafforzato, nella concessionaria del bene, l'erronea convinzione di non dover operare interventi di carattere strutturale sull'edificio.4.

Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati e il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge in relazione al rapporto di causalità tra la condotta del Maturanza e l'evento verificatosi.

Si deduce che la relazione "falsamente tranquillizzante" che avrebbe indotto in errore la concessionaria fu redatta dal Maturanza oltre tre anni prima del crollo, mancando la prova che all'epoca del sopralluogo il ricorrente fosse in grado di percepire l'annmaloramento delle strutture in ferro. [OSCURATO:PERSONA] non aveva nessuna posizione di garanzia, sicché non gli si possono addebitare i reati omissivi impropri oggetto di contestazione.

II) Violazione di legge, relativamente agli obblighi e alla responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali dati in concessione.

Si deduce che il concessionario di ogni bene demaniale è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso, ivi compresi gli obblighi di controllo, riparazione e sostituzione di parti strutturali dell'edificio.

Ne deriva che, anche ammessa la valutazione errata del Maturanza, resta onere del concessionario provvedere agli obblighi previsti per legge e per contratto.

III) Vizio di motivazione, per travisamento della prova in relazione alla condotta del ricorrente e agli effetti di tale condotta sull'evento verificatosi.

Si contesta il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui la Onesti avrebbe ricevuto e letto la relazione del Maturanza, per poi dare disposizioni di non fare troppi lavori né troppe ricerche sullo stato dell'edificio perché così aveva stabilito il Maturanza, non essendovi prova di tutto ciò.

IV) Violazione di legge quanto al reato di cui al capo A), per insussistenza dei presupposti del disastro, trattandosi di crollo che ha interessato solo una piccola parte della terrazza, i cui mattoni sono caduti su un tratto di spiaggia interdetto ai bagnanti.

Il fatto va più propriamente qualificato come rovina di edificio ex art. 676 cod. pen.

V) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla misura della pena, non avendo la Corte territoriale specificamente trattato la posizione del Maturanza.

VI) Violazione di legge, per erronea liquidazione delle spese di costituzione delle parti civili, in mancanza di alcun riferimento alle tariffe forensi.6.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere considerato che l'imputata aveva legittimamente riposto il proprio affidamento sull'operato di soggetti qualificati che avevano avuto modo di verificare la stabilità strutturale dell'edificio. [OSCURATO:PERSONA] aveva certificato la stabilità della struttura e il Geom.

Barbera la sua idoneità statica.

Le due relazioni hanno interrotto il nesso causale, in quanto il concessionario non poteva dubitare delle stesse.

La Corte di merito avrebbe dovuto mandare esente da responsabilità gli imputati, stante il disposto dell'art. 48 cod. pen. che ha determinato un errore sul fatto che costituisce reato.

Sotto il profilo soggettivo, la sentenza impugnata imputa una colpa non supportata da elementi concreti addotti a sostegno di un diverso comportamento che la Onesti e il Poltini avrebbero dovuto tenere.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità del Pattini, per avere ritenuto che i lavori da lui svolti, consistenti nella posa di una guaina impermeabilizzante, avrebbe svelato all'imputato lo stato di deterioramento delle orditure metalliche.

In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte genovese, l'ing.

Boldrin non si è espresso in termini di certezza sulla posa della guaina, sicché tale aspetto è travisato dai giudici.

III) Erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), trattandosi di fattispecie inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 676 cod. pen., tenuto conto dell'assenza del crollo-disastro ma nel mero distacco di singoli elementi costruttivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nella parte in cui, con riferimento ai primi due - assorbenti - motivi di censura, rilevano che la responsabilità dell'evento non può che essere attribuita al titolare della concessione dello stabilimento di Pegli, quale soggetto garante, in quanto tale giuridicamente obbligato ad impedire l'evento.

Invero, i reati per cui si procede sono stati costruiti come omissivi, sicché la contestata cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. non può estendersi fino al punto di coinvolgere anche un soggetto (come il Maturanza) che per la stessa sentenza impugnata non era titolare di alcuna posizione di garanzia in relazione alla manutenzione della struttura crollata.

Del resto, appare priva di congruenza anche la ritenuta cooperazione colposa del Maturanza all'evento illecito, posto che il suo contributo all'evento si è concluso con la relazione redatta nel 2012, sicché non è dato comprendere sulla base di quali elementi si sia ritenuto che costui abbia potuto rappresentarsi - nell'asserito ruolo di cooperante - la condotta degli altri coimputati nei tre anni successivi, fino al momento del crollo, avvenuto nell'estate del 2015.

In proposito, ancora di recente si è ribadito che la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (così Sez. 4, n. 6499 del 9/01/2018, Fersini, Rv. 271972 - 01, in relazione al caso di crollo di un aggregato edilizio, verificatosi a causa del concorso di una serie di interventi susseguitisi nell'arco di tredici anni, in cui è stata esclusa, per difetto dell'elemento psicologico, la responsabilità a titolo di cooperazione nel delitto di crollo colposo del progettista dei primi lavori realizzati, mancando la prova che potesse essere a conoscenza, o prevedere, al momento dell'esecuzione dei lavori, la sedimentazione degli interventi successivi che avrebbero inciso sulla staticità complessiva del sito).

Conseguentemente, non può sussistere alcun nesso di causalità ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. fra la condotta omissiva contestata al Maturanza e l'evento.

2. In questa prospettiva, l'addebito di responsabilità colposa ascritto al Maturanza non poggia su alcuna base fattuale e giuridica, in quanto sono le stesse sentenze di marito a riconoscere che costui, nella qualità di dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda in disamina non ha mai rivestito alcuna effettiva posizione di garanzia.

Ne consegue che il medesimo non potesse in alcun modo certificare "l'inesistenza di problemi strutturali dell'edificio con relazione in data 19.6.2012", vale a dire redatta oltre tre anni prima del crollo (avvenuto il 19.8.2015), come illogicamente affermato nella sentenza impugnata, la quale aggiunge che il tecnico "non avesse alcuna specifica competenza tecnica e svolgesse un incarico di natura amministrativa, trattandosi di soggetto munito di mero diploma rilasciato da un liceo scientifico: una simile attestazione esulava completamente dalle sue competenze".

Tale ragionamento è viziato sia dal punto vista logico che giuridico: non si vede come si possa attribuire un potere di "certificazione" delle condizioni strutturali di un immobile ad un soggetto che è privo delle relative competenze professionali.

Il ragionamento va, semmai, ribaltato: è proprio l'assenza di specifiche competenze tecniche in capo al Maturanza che avrebbe dovuto indurre il concessionario dell'immobile a non accontentarsi di quello che, in definitiva, costituiva un mero "parere" di carattere amministrativo.

Anche ammesso l'errore del Maturanza - peraltro commesso in epoca non certo prossima al crollo - esso non assume alcuna valenza e non può incidere sugli indiscussi doveri e obblighi contrattuali gravanti sul soggetto concessionario rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in questione, a tutela della privata e pubblica incolumità.

Si tratta di obblighi che hanno continuato a gravare sul titolare della concessione per i successivi tre anni dalla relazione del Maturanza, durante i quali nulla è stato fatto in termini di interventi diretti a risolvere il problema di carattere strutturale, nonostante fosse evidente lo stato di estremo degrado in cui versava l'immobile, come accertato dalla consulenza tecnica del PM citata in sentenza.

3. Le superiori considerazioni, oltre a quelle che seguiranno, rendono, invece, non accoglibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I motivi dedotti da tali parti ricorrenti sono, in parte, anche aspecifici, laddove gli stessi non si confrontano con quella parte della motivazione che ha chiaramente valutato la posizione dei ricorrenti in merito alla circostanza che gli stessi erano in condizione di potersi rendere conto dell'esistenza di problemi strutturali dell'edificio, indipendentemente dal contenuto delle relazioni redatte dal Maturanza e dal Barbera.

Il giudizio di merito, infatti, ha compiutamente accertato che le cause del crollo della terrazza dell'immobile dato in concessione alla S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] erano da ricondursi al deterioramento delle orditure metalliche, completamente ossidate a causa delle infiltrazioni di acqua, in atto da decenni, unitamente all'erosione causata dalla salsedine marina.

Gli esperti hanno valutato che l'intervento operato nel 2012, conclusosi in pochi giorni di lavoro, era stato inadeguato e non risolutivo delle criticità profonde esistenti nell'edificio, non essendo stati affrontati i problemi strutturali ma solo quelli di carattere estetico e funzionale.

Il principale titolare della posizione di garanzia è stato individuato nel concessionario del bene demaniale, ovvero il rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] al momento del crollo, [OSCURATO:PERSONA].Con argomentazioni prive di manifesta illogicità e corrette in diritto, le conformi sentenze di merito hanno osservato che la Onesti aveva adottato una condotta negligente, laddove si era limitata a far terminare i lavori in corso, omettendo di interpellare un ingegnere abilitato cui affidare una seria verifica in ordine alle condizioni di stabilità dell'immobile.

Per contro, l'incarico affidato dalla Onesti al geom.

Barbera è stato legittimamente considerato non risolutivo, in quanto avente ad oggetto un superficiale controllo sullo stato dei luoghi, quanto a cabine, passerelle e chioschi, relativo cioè a quelle strutture provvisorie e temporanee che vengono rimosse al termine della stagione balneare.

4. Con il primo motivo di censura i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Poltini eccepiscono di aver legittimamente riposto il proprio affidamento (in ordine alla stabilità dell'immobile) sull'operato di soggetti qualificati, quali il Maturanza e il Barbera, ma il motivo è chiaramente privo di pregio, alla luce di quanto già osservato (v. supra al par. 2) circa le competenze del Maturanza e sulla scorta di quanto sopra accennato circa l'oggetto della verifica rimessa al geom.

Barbera, limitata alle strutture provvisorie dello stabilimento balneare, come insindacabilmente accertato in sede di merito.

5. Quanto alla posizione di responsabilità del Poltini, con il secondo motivo si contesta che i lavori da lui svolti, consistenti nella posa di una guaina impermeabilizzante, avrebbe svelato all'imputato lo stato di deterioramento delle orditure metalliche, atteso che sul punto l'ing.

Boldrin (c.t. del PM) non si sarebbe espresso in termini di certezza.

Il rilievo è inconsistente e trascende nel merito, a fronte di un esauriente e non illogico percorso argomentativo dei giudici genovesi, i quali hanno evidenziato che il Poltini, socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto ad effettuare gli interventi edilizi di ristrutturazione del bene demaniale, con particolare riguardo ai lavori di posa della guaina impernnebealizzante.

Quale titolare della ditta appaltatrice dei lavori, e considerato che l'estremo deterioramento delle orditure metalliche delle mensole dello sbalzo era sicuramente già in atto quando vennero eseguiti i sudetti lavori, il Poltini - secondo i giudici - aveva sicuramente avuto modo di riscontrare il forte stato di degrado dell'orditura metallica; pertanto, quale soggetto garante e sulla base di una elementare regola di prudenza/diligenza, avrebbe dovuto effettuare gli interventi necessari al ripristino della sicurezza statica dell'edificio ovvero, quantomeno, segnalare al committente tale stato di degrado, potenzialmente pericoloso, prima di procedere alla posa della guaina direttamente sulle barre di orditura.Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale incensurabile nella presente sede. di legittimità.

6. Quanto al terzo rilievo, in punto di qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), basterà osservare che, sul punto, è sicuramente immune da vizi logico-giuridici la motivazione della sentenza impugnata, la quale, in coerenza con le risultanze processuali, ha inquadrato l'evento come vero e proprio disastro, in quanto accadimento di non comune gravità, trattandosi del crollo di una terrazza aggettante sulla spiaggia, idoneo a mettere a repentaglio un numero potenzialmente indeterminato di persone.

La decisione, sul punto, è in linea con l'insegnamento secondo cui integra il delitto di crollo colposo di costruzione, totale o parziale, non qualsiasi distacco con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi di un edificio, bensì il crollo che assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento che, valutato "ex ante", assume tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, mentre non è necessaria una tale capacità diffusiva nè si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone ai fini della configurabilità della contravvenzione di rovina di edifici (cfr. Sez. 4, n. 9749 del 11/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280697 - 01).

7. Alle superiori considerazioni consegue, in primo luogo, l'annullamento senza rinvio - ex art. 620, lett.

I), cod. proc. pen. - della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile, quali soggetti cui non possono essere ricondotti in alcun modo gli eventi lesivi derivanti dal crollo in questione.

Si palesa, infatti, la superfluità di un rinvio del processo al giudice di merito, potendo già questa Corte provvedere al proscioglimento del Maturanza per non aver commesso il fatto.

Vanno, invece, rigettati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile per non aver il Maturanza commesso il fatto.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese chiede la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alle conclusioni del proc. gen. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa del responsabile civile non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e che chiede l'accoglimento del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili in ordine al delitto (capo A) di cui agli artt. 113, 434, 449, cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro, colposamente cagionato il crollo della terrazza dell'immobile sito sul lungomare di Pegli, bene demaniale di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di concessione, unitamente all'arenile circostante, in favore della S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C.; al crollo conseguivano lesioni personali colpose (capo B) in danno di alcuni avventori che si trovavano sul terrazzo dell'immobile adibito a ristorante (fatto del 19.8.2015). 2. La vicenda in disamina è stata così sinteticamente ricostruita dai giudici della Corte territoriale: - in data 14.6.2012 la Capitaneria di Porto segnalava alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Genova che lo stabilimento balneare denominato [OSCURATO:PERSONA] - in Pegli - appariva in evidente stato di degrado e che occorreva valutare la situazione dell'area; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva effettuato un sopralluogo da parte di due funzionari della Capitaneria di Porto e di [OSCURATO:PERSONA], in servizio all'Ufficio tecnico del [OSCURATO:PERSONA], il quale con missiva [OSCURATO:DATA_NASCITA] attestava che lo stabilimento, nonostante l'efficienza delle strutture portanti, necessitava di interventi manutentivi da parte del concessionario, il quale veniva invitato a presentare al più presto all'Autorità portuale un progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria; secondo il Maturanza si trattava prevalentemente di problemi di carattere estetico, inidonei a compromettere "le strutture portanti del manufatto"; - i lavori venivano iniziati da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca legale rappresentante della società concessionaria, il 27.6.2012 ed eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a sua volta socio della S.n.c. [OSCURATO:PERSONA]; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva comunicata all'Autorità portuale la fine dei lavori e la riapertura al pubblico dell'attività di ristorazione e stabilimento balneare;venivano eseguiti ulteriori lavori di messa in sicurezza dell'edificio, come richiesto dall'Autorità portuale, per cui la concessione demaniale veniva rinnovata il 30.12.2014 a nome [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo subentrata alla Ferrari in data 26.3.2013; - in data 19.8.2015, nella tarda serata, si verificava il crollo della soletta a sbalzo in cemento armato aggettante sulla spiaggia e adibita a ristorante, sulla quale stavano cenando diverse persone, tra cui le parti civili Fannunza, Benedetti e Gentile, le quali precipitavano sull'arenile sabbioso sottostante, riportando varie lesioni, oltre a ripercussioni psicologiche. Nel corso delle indagini susseguenti all'evento veniva disposta consulenza tecnica dal PM, a seguito della quale venivano individuate le cause del crollo nell'estremo deterioramento delle orditure metalliche delle mensole dello sbalzo, completamente arrugginite e affette da un processo di ossidazione durato decenni, già presenti all'epoca di effettuazione dei lavori nell'anno 2012. 3. La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha ritenuto che l'intervento del 2012 era stato inadeguato e non risolutivo delle criticità profonde esistenti nell'edificio, non essendo stati affrontati i problemi strutturali ma solo quelli meramente estetici e funzionali dell'immobile. Ha quindi ritenuto, in primis, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nella sua posizione di garante, quale amministratrice della società concessionaria al momento del crollo. Costei si era limitata a far terminare i lavori in corso, persistendo nella condotta omissiva tenuta dalla Ferrari, per non avere negligentemente interpellato un ingegnere strutturista al quale sottoporre il quesito se fosse necessario pianificare un intervento risolutivo per la sicurezza dell'immobile. Ha ravvisato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], avendo costui proceduto all'intervento di ristrutturazione del bene demaniale, senza segnalare - nonostante lo stato di evidente deterioramento delle orditure metalliche - la necessità di effettuare lavori più impegnativi di quelli da lui eseguiti in pochi giorni. Ha ravvisato anche la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur non rivestendo una posizione di garanzia, era dipendente dell'Ufficio tecnico del [OSCURATO:PERSONA] e, in tale qualità, aveva certificato l'inesistenza di problemi strutturali dell'edificio con relazione del 19.6.2012, nonostante non avesse alcuna specifica competenza tecnica ma solo amministrativa; in tal modo cooperando colposamente nel reato, per avere rafforzato, nella concessionaria del bene, l'erronea convinzione di non dover operare interventi di carattere strutturale sull'edificio.4. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati e il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge in relazione al rapporto di causalità tra la condotta del Maturanza e l'evento verificatosi. Si deduce che la relazione "falsamente tranquillizzante" che avrebbe indotto in errore la concessionaria fu redatta dal Maturanza oltre tre anni prima del crollo, mancando la prova che all'epoca del sopralluogo il ricorrente fosse in grado di percepire l'annmaloramento delle strutture in ferro. [OSCURATO:PERSONA] non aveva nessuna posizione di garanzia, sicché non gli si possono addebitare i reati omissivi impropri oggetto di contestazione. II) Violazione di legge, relativamente agli obblighi e alla responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali dati in concessione. Si deduce che il concessionario di ogni bene demaniale è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso, ivi compresi gli obblighi di controllo, riparazione e sostituzione di parti strutturali dell'edificio. Ne deriva che, anche ammessa la valutazione errata del Maturanza, resta onere del concessionario provvedere agli obblighi previsti per legge e per contratto. III) Vizio di motivazione, per travisamento della prova in relazione alla condotta del ricorrente e agli effetti di tale condotta sull'evento verificatosi. Si contesta il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui la Onesti avrebbe ricevuto e letto la relazione del Maturanza, per poi dare disposizioni di non fare troppi lavori né troppe ricerche sullo stato dell'edificio perché così aveva stabilito il Maturanza, non essendovi prova di tutto ciò. IV) Violazione di legge quanto al reato di cui al capo A), per insussistenza dei presupposti del disastro, trattandosi di crollo che ha interessato solo una piccola parte della terrazza, i cui mattoni sono caduti su un tratto di spiaggia interdetto ai bagnanti. Il fatto va più propriamente qualificato come rovina di edificio ex art. 676 cod. pen. V) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla misura della pena, non avendo la Corte territoriale specificamente trattato la posizione del Maturanza. VI) Violazione di legge, per erronea liquidazione delle spese di costituzione delle parti civili, in mancanza di alcun riferimento alle tariffe forensi.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere considerato che l'imputata aveva legittimamente riposto il proprio affidamento sull'operato di soggetti qualificati che avevano avuto modo di verificare la stabilità strutturale dell'edificio. [OSCURATO:PERSONA] aveva certificato la stabilità della struttura e il Geom. Barbera la sua idoneità statica. Le due relazioni hanno interrotto il nesso causale, in quanto il concessionario non poteva dubitare delle stesse. La Corte di merito avrebbe dovuto mandare esente da responsabilità gli imputati, stante il disposto dell'art. 48 cod. pen. che ha determinato un errore sul fatto che costituisce reato. Sotto il profilo soggettivo, la sentenza impugnata imputa una colpa non supportata da elementi concreti addotti a sostegno di un diverso comportamento che la Onesti e il Poltini avrebbero dovuto tenere. II) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità del Pattini, per avere ritenuto che i lavori da lui svolti, consistenti nella posa di una guaina impermeabilizzante, avrebbe svelato all'imputato lo stato di deterioramento delle orditure metalliche. In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte genovese, l'ing. Boldrin non si è espresso in termini di certezza sulla posa della guaina, sicché tale aspetto è travisato dai giudici. III) Erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), trattandosi di fattispecie inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 676 cod. pen., tenuto conto dell'assenza del crollo-disastro ma nel mero distacco di singoli elementi costruttivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nella parte in cui, con riferimento ai primi due - assorbenti - motivi di censura, rilevano che la responsabilità dell'evento non può che essere attribuita al titolare della concessione dello stabilimento di Pegli, quale soggetto garante, in quanto tale giuridicamente obbligato ad impedire l'evento. Invero, i reati per cui si procede sono stati costruiti come omissivi, sicché la contestata cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. non può estendersi fino al punto di coinvolgere anche un soggetto (come il Maturanza) che per la stessa sentenza impugnata non era titolare di alcuna posizione di garanzia in relazione alla manutenzione della struttura crollata. Del resto, appare priva di congruenza anche la ritenuta cooperazione colposa del Maturanza all'evento illecito, posto che il suo contributo all'evento si è concluso con la relazione redatta nel 2012, sicché non è dato comprendere sulla base di quali elementi si sia ritenuto che costui abbia potuto rappresentarsi - nell'asserito ruolo di cooperante - la condotta degli altri coimputati nei tre anni successivi, fino al momento del crollo, avvenuto nell'estate del 2015. In proposito, ancora di recente si è ribadito che la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (così Sez. 4, n. 6499 del 9/01/2018, Fersini, Rv. 271972 - 01, in relazione al caso di crollo di un aggregato edilizio, verificatosi a causa del concorso di una serie di interventi susseguitisi nell'arco di tredici anni, in cui è stata esclusa, per difetto dell'elemento psicologico, la responsabilità a titolo di cooperazione nel delitto di crollo colposo del progettista dei primi lavori realizzati, mancando la prova che potesse essere a conoscenza, o prevedere, al momento dell'esecuzione dei lavori, la sedimentazione degli interventi successivi che avrebbero inciso sulla staticità complessiva del sito). Conseguentemente, non può sussistere alcun nesso di causalità ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. fra la condotta omissiva contestata al Maturanza e l'evento. 2. In questa prospettiva, l'addebito di responsabilità colposa ascritto al Maturanza non poggia su alcuna base fattuale e giuridica, in quanto sono le stesse sentenze di marito a riconoscere che costui, nella qualità di dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda in disamina non ha mai rivestito alcuna effettiva posizione di garanzia. Ne consegue che il medesimo non potesse in alcun modo certificare "l'inesistenza di problemi strutturali dell'edificio con relazione in data 19.6.2012", vale a dire redatta oltre tre anni prima del crollo (avvenuto il 19.8.2015), come illogicamente affermato nella sentenza impugnata, la quale aggiunge che il tecnico "non avesse alcuna specifica competenza tecnica e svolgesse un incarico di natura amministrativa, trattandosi di soggetto munito di mero diploma rilasciato da un liceo scientifico: una simile attestazione esulava completamente dalle sue competenze". Tale ragionamento è viziato sia dal punto vista logico che giuridico: non si vede come si possa attribuire un potere di "certificazione" delle condizioni strutturali di un immobile ad un soggetto che è privo delle relative competenze professionali. Il ragionamento va, semmai, ribaltato: è proprio l'assenza di specifiche competenze tecniche in capo al Maturanza che avrebbe dovuto indurre il concessionario dell'immobile a non accontentarsi di quello che, in definitiva, costituiva un mero "parere" di carattere amministrativo. Anche ammesso l'errore del Maturanza - peraltro commesso in epoca non certo prossima al crollo - esso non assume alcuna valenza e non può incidere sugli indiscussi doveri e obblighi contrattuali gravanti sul soggetto concessionario rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in questione, a tutela della privata e pubblica incolumità. Si tratta di obblighi che hanno continuato a gravare sul titolare della concessione per i successivi tre anni dalla relazione del Maturanza, durante i quali nulla è stato fatto in termini di interventi diretti a risolvere il problema di carattere strutturale, nonostante fosse evidente lo stato di estremo degrado in cui versava l'immobile, come accertato dalla consulenza tecnica del PM citata in sentenza. 3. Le superiori considerazioni, oltre a quelle che seguiranno, rendono, invece, non accoglibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I motivi dedotti da tali parti ricorrenti sono, in parte, anche aspecifici, laddove gli stessi non si confrontano con quella parte della motivazione che ha chiaramente valutato la posizione dei ricorrenti in merito alla circostanza che gli stessi erano in condizione di potersi rendere conto dell'esistenza di problemi strutturali dell'edificio, indipendentemente dal contenuto delle relazioni redatte dal Maturanza e dal Barbera. Il giudizio di merito, infatti, ha compiutamente accertato che le cause del crollo della terrazza dell'immobile dato in concessione alla S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] erano da ricondursi al deterioramento delle orditure metalliche, completamente ossidate a causa delle infiltrazioni di acqua, in atto da decenni, unitamente all'erosione causata dalla salsedine marina. Gli esperti hanno valutato che l'intervento operato nel 2012, conclusosi in pochi giorni di lavoro, era stato inadeguato e non risolutivo delle criticità profonde esistenti nell'edificio, non essendo stati affrontati i problemi strutturali ma solo quelli di carattere estetico e funzionale. Il principale titolare della posizione di garanzia è stato individuato nel concessionario del bene demaniale, ovvero il rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] al momento del crollo, [OSCURATO:PERSONA].Con argomentazioni prive di manifesta illogicità e corrette in diritto, le conformi sentenze di merito hanno osservato che la Onesti aveva adottato una condotta negligente, laddove si era limitata a far terminare i lavori in corso, omettendo di interpellare un ingegnere abilitato cui affidare una seria verifica in ordine alle condizioni di stabilità dell'immobile. Per contro, l'incarico affidato dalla Onesti al geom. Barbera è stato legittimamente considerato non risolutivo, in quanto avente ad oggetto un superficiale controllo sullo stato dei luoghi, quanto a cabine, passerelle e chioschi, relativo cioè a quelle strutture provvisorie e temporanee che vengono rimosse al termine della stagione balneare. 4. Con il primo motivo di censura i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Poltini eccepiscono di aver legittimamente riposto il proprio affidamento (in ordine alla stabilità dell'immobile) sull'operato di soggetti qualificati, quali il Maturanza e il Barbera, ma il motivo è chiaramente privo di pregio, alla luce di quanto già osservato (v. supra al par. 2) circa le competenze del Maturanza e sulla scorta di quanto sopra accennato circa l'oggetto della verifica rimessa al geom. Barbera, limitata alle strutture provvisorie dello stabilimento balneare, come insindacabilmente accertato in sede di merito. 5. Quanto alla posizione di responsabilità del Poltini, con il secondo motivo si contesta che i lavori da lui svolti, consistenti nella posa di una guaina impermeabilizzante, avrebbe svelato all'imputato lo stato di deterioramento delle orditure metalliche, atteso che sul punto l'ing. Boldrin (c.t. del PM) non si sarebbe espresso in termini di certezza. Il rilievo è inconsistente e trascende nel merito, a fronte di un esauriente e non illogico percorso argomentativo dei giudici genovesi, i quali hanno evidenziato che il Poltini, socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto ad effettuare gli interventi edilizi di ristrutturazione del bene demaniale, con particolare riguardo ai lavori di posa della guaina impernnebealizzante. Quale titolare della ditta appaltatrice dei lavori, e considerato che l'estremo deterioramento delle orditure metalliche delle mensole dello sbalzo era sicuramente già in atto quando vennero eseguiti i sudetti lavori, il Poltini - secondo i giudici - aveva sicuramente avuto modo di riscontrare il forte stato di degrado dell'orditura metallica; pertanto, quale soggetto garante e sulla base di una elementare regola di prudenza/diligenza, avrebbe dovuto effettuare gli interventi necessari al ripristino della sicurezza statica dell'edificio ovvero, quantomeno, segnalare al committente tale stato di degrado, potenzialmente pericoloso, prima di procedere alla posa della guaina direttamente sulle barre di orditura.Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale incensurabile nella presente sede. di legittimità. 6. Quanto al terzo rilievo, in punto di qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), basterà osservare che, sul punto, è sicuramente immune da vizi logico-giuridici la motivazione della sentenza impugnata, la quale, in coerenza con le risultanze processuali, ha inquadrato l'evento come vero e proprio disastro, in quanto accadimento di non comune gravità, trattandosi del crollo di una terrazza aggettante sulla spiaggia, idoneo a mettere a repentaglio un numero potenzialmente indeterminato di persone. La decisione, sul punto, è in linea con l'insegnamento secondo cui integra il delitto di crollo colposo di costruzione, totale o parziale, non qualsiasi distacco con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi di un edificio, bensì il crollo che assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento che, valutato "ex ante", assume tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, mentre non è necessaria una tale capacità diffusiva nè si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone ai fini della configurabilità della contravvenzione di rovina di edifici (cfr. Sez. 4, n. 9749 del 11/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280697 - 01). 7. Alle superiori considerazioni consegue, in primo luogo, l'annullamento senza rinvio - ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen. - della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile, quali soggetti cui non possono essere ricondotti in alcun modo gli eventi lesivi derivanti dal crollo in questione. Si palesa, infatti, la superfluità di un rinvio del processo al giudice di merito, potendo già questa Corte provvedere al proscioglimento del Maturanza per non aver commesso il fatto. Vanno, invece, rigettati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile per non aver il Maturanza commesso il fatto.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che c
Sentenza Cassazione n. 24166/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris