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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34001/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 ottobre 2020 la Corte di Appello di Torino ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita dal 5 marzo 2012 in base all'ordinanza emessa dal Gip di Imperia in data 2.3.2012 per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, poi sostituita in data 21.4.2012 con quella degli arresti domiciliari e di nuovo sostituita con la custodia cautelare in carcere fino a che il Tribunale di Torino (presso il quale il processo era stato trasferito in base agli artt. 11 e 43, comma 2 cod. proc. pen.) aveva dichiarato la cessazione della misura cautelare per la data del 4 dicembre 2012 sostituendola con quella dell'obbligo di dimora.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per violazione di legge in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. ed all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale individuato la colpa grave ascrivibile al ricorrente nella diversa interpretazione di elementi fattuali già oggetto di valutazione da parte del giudice di merito in violazione del giudicato penale.

Con il secondo motivo deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per violazione di legge in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. ed all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ricostruito in modo errato il nesso causale tra la presunta condotta colposa e l'applicazione della misura cautelare.

Con il terzo motivo deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per violazione di legge in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. ed all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per omessa motivazione per avere la Corte territoriale totalmente ignorato l'esame del comportamento processuale del ricorrente dopo la misura e quindi per non aver valutato se vi siano state condotte dello stesso connotate da colpa grave ed in nesso di causalità con il mantenimento a suo carico della ingiusta detenzione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per un nuovo giudizio.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria.L'imputato ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto involgono la medesima questione, sono infondati.

L'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Torino si colloca nella più ampia vicenda processuale che ha tratto origine dalla costruzione del Porto turistico di Imperia per cui il locale Comune costituiva una società per azioni ([OSCURATO:SOCIETA].) a partecipazione mista pubblico - privato con titolarità in capo al'ente locale del 48% delle azioni e nella cui compagine azionaria entrava a fine luglio 2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. guidata da [OSCURATO:PERSONA] il quale faceva anche parte del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di Imperia aveva presentato nel 2002 domanda di rilascio di concessione demaniale marittima e nel 2005 aveva sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA]. un accordo quadro che prevedeva la realizzazione a spese e cura di detta società della totalità delle opere a mare ed a terra per il porto di Imperia e quale corrispettivo della costruzione la concessione alla medesima del 70% dei diritti di utilizzazione delle opere.

Il 28 dicembre 2006 veniva rilasciata a [OSCURATO:SOCIETA]. la concessione demaniale per la costruzione e gestione del porto turistico di Imperia per la durata di 55 anni.

Nel computo i costi di costruzione erano indicati in 77 milioni di euro ed i ricavi in 97 milioni.

Il 27 febbraio 2007 si concludeva il contratto preliminare di affidamento tra Porto turistico s.p.a e [OSCURATO:SOCIETA]. che prevedeva la realizzazione delle opere da parte della seconda in qualità di contraente generale per un corrispettivo di 160 milioni di Euro malgrado il computo metrico indicasse 77 milioni e si prevedeva che il pagamento dei 160 milioni sarebbe stato compensato con la cessione del 70% dei diritti di utilizzazione per 50 anni.

I lavori venivano avviati nel 2007.

Ad agosto 2007 veniva chiesta una variante allegando nuovo computo metrico e nuovo piano economico finanziario con conseguente aumento dei costi e dei ricavi. [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava nel 2007 un finanziamento con un gruppo di banche per 140 milioni di euro da rimborsare a partire da giugno 2010 ed a garanzia [OSCURATO:SOCIETA] rilasciava ipoteca di terzo per 280 milioni di Euro sui beni da realizzarsi sull'area demaniale.

I lavori venivano dati in appalto a Peschiera edilizia e via via subappaltati ad altre imprese.

In tale ambito il 2 marzo 2012 il Gip del Tribunale di Imperia emetteva ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, misura che veniva poi sostituita con quella degli arresti domiciliari.

Successivamente veniva nuovamente applicata la custodia cautelare dato che era stato accolto dal Tribunale della libertà l'appello del PM mentre il successivo ricorso in cassazione veniva rigettato con conseguente formazione del giudicato cautelare.

Successivamente il 7 novembre 2014 il Tribunale di Torino ha assolto il Caltagirone dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste ed il 13 marzo 2017 la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia assolutoria.

L'assoluzione era motivata dal fatto che la Porto turistico di Imperia era una società di "diritto privato" con una partecipazione minoritaria del Comune e quindi non aveva nessun obbligo di comportarsi come una società pubblica.

Nella motivazione della sentenza di primo grado si legge che "..Nessun dubbio vi è sul fatto che la società (Porto di [OSCURATO:PERSONA], ndr) fosse una società di capitali di diritto privato con partecipazione minoritaria del Comune.... non doveva sottostare a procedure di evidenza pubblica» anche per quanto riguardava la scelta del socio privato.

Non fu quindi commesso alcun reato o illecito con l'ingresso nella compagine sociale, per altro approvato dal Comune, dell'imprenditore romano [OSCURATO:PERSONA].

I giudici inoltre ribadiscono quello che è sempre stato un concetto basilare della difesa degli imputati, sottolineando che l'attività operativa della società «non fu finanziata con fondi pubblici e non controllata, neppure in forza di patti parasociali, dall'ente pubblico.

Anche la mancanza di documentazione contabile relativa ai Sal, stati di avanzamento dei lavori, più volte contestata dalla Commissione di vigilanza e collaudo del porto, per i magistrati di Torino «non ebbe alcuno scopo truffaldino», in quanto in regime privatistico la società è tenuta a mettere a disposizione quella che viene genericamente indicata come «la documentazione in suo possesso».

Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione viene smontato il teorema accusatorio della truffa realizzata mediante una catena di subappalti finalizzata a gonfiare i costi di costruzione del nuovo porto.

I magistrati osservano che «non è neppure vero che i costi siano stati gonfiati» in quanto «l'importo resta il medesimo sino alla fine della filiera dei contratti di subappalto».2.

Così ricostruita la vicenda processuale che fa da sfondo all'ordinanza per cui è processo, va altresì rammentato che in linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (cfr. Sez.

U. n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro chiarito che «la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale», dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza dei procedimento penale a proprio carico» (cfr. in motivazione Sez.

U., n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664).

Quel giudice ha pure aggiunto, con riferimento alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, che il "il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto" (richiama, in sentenza, Sez.

U. n. 34599, de Benedictis, Rv. 222263).

3. Premesso, pertanto, che in questa sede non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata è quindi del tutto logico, congruo, non contraddittorio e, soprattutto, coerente con il dato fattuale.Ed invero il Caltagirone quale dominus di [OSCURATO:SOCIETA]. ed azionista di [OSCURATO:SOCIETA]. si trovava all'evidenza in una posizione di conflitto di interessi, in quanto proprietario dell'[OSCURATO:SOCIETA] e socio nella società che aveva conferito alla medesima i lavori senza l'adozione di alcuna procedura concorrenziale tanto più necessaria con riferimento ad un bene demaniale.

Ed inoltre l'accordo era stato siglato prima che venisse concessa la concessione demaniale considerato peraltro che già prima il Caltagirone aveva dettato le sue condizioni per partecipare ovvero il conseguimento del 70% dei diritti di sfruttamento sull'opera futura.

Altro elemento indicativo è rappresentato poi dalla discrepanza tra i costi indicati nel computo metrico e quelli individuati successivamente nonché la condotta tenuta dal Caltagirone con la Commissione di vigilanza cui non veniva consegnata la documentazione richiesta.

Ebbene, il giudice della riparazione ponendosi nell'ottica degli elementi a disposizione dell'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare, come sopra compendiati, non poteva non ritenere gravemente colposa la condotta del Caltagirone che ha avuto un'efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare con il creare mediante una serie di azioni ed omissioni l'idea che si stesse perpetrando una truffa ai danni dell'ente pubblico.

Da tutto quanto precede discende, pertanto, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto il comportamento del Caltagirone ostativo all'accoglimento della domanda proposta.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 ottobre 2020 la Corte di Appello di Torino ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita dal 5 marzo 2012 in base all'ordinanza emessa dal Gip di Imperia in data 2.3.2012 per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, poi sostituita in data 21.4.2012 con quella degli arresti domiciliari e di nuovo sostituita con la custodia cautelare in carcere fino a che il Tribunale di Torino (presso il quale il processo era stato trasferito in base agli artt. 11 e 43, comma 2 cod. proc. pen.) aveva dichiarato la cessazione della misura cautelare per la data del 4 dicembre 2012 sostituendola con quella dell'obbligo di dimora. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per violazione di legge in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. ed all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale individuato la colpa grave ascrivibile al ricorrente nella diversa interpretazione di elementi fattuali già oggetto di valutazione da parte del giudice di merito in violazione del giudicato penale. Con il secondo motivo deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per violazione di legge in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. ed all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ricostruito in modo errato il nesso causale tra la presunta condotta colposa e l'applicazione della misura cautelare. Con il terzo motivo deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per violazione di legge in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. ed all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per omessa motivazione per avere la Corte territoriale totalmente ignorato l'esame del comportamento processuale del ricorrente dopo la misura e quindi per non aver valutato se vi siano state condotte dello stesso connotate da colpa grave ed in nesso di causalità con il mantenimento a suo carico della ingiusta detenzione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per un nuovo giudizio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria.L'imputato ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto involgono la medesima questione, sono infondati. L'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Torino si colloca nella più ampia vicenda processuale che ha tratto origine dalla costruzione del Porto turistico di Imperia per cui il locale Comune costituiva una società per azioni ([OSCURATO:SOCIETA].) a partecipazione mista pubblico - privato con titolarità in capo al'ente locale del 48% delle azioni e nella cui compagine azionaria entrava a fine luglio 2005 la [OSCURATO:SOCIETA]. guidata da [OSCURATO:PERSONA] il quale faceva anche parte del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di Imperia aveva presentato nel 2002 domanda di rilascio di concessione demaniale marittima e nel 2005 aveva sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA]. un accordo quadro che prevedeva la realizzazione a spese e cura di detta società della totalità delle opere a mare ed a terra per il porto di Imperia e quale corrispettivo della costruzione la concessione alla medesima del 70% dei diritti di utilizzazione delle opere. Il 28 dicembre 2006 veniva rilasciata a [OSCURATO:SOCIETA]. la concessione demaniale per la costruzione e gestione del porto turistico di Imperia per la durata di 55 anni. Nel computo i costi di costruzione erano indicati in 77 milioni di euro ed i ricavi in 97 milioni. Il 27 febbraio 2007 si concludeva il contratto preliminare di affidamento tra Porto turistico s.p.a e [OSCURATO:SOCIETA]. che prevedeva la realizzazione delle opere da parte della seconda in qualità di contraente generale per un corrispettivo di 160 milioni di Euro malgrado il computo metrico indicasse 77 milioni e si prevedeva che il pagamento dei 160 milioni sarebbe stato compensato con la cessione del 70% dei diritti di utilizzazione per 50 anni. I lavori venivano avviati nel 2007. Ad agosto 2007 veniva chiesta una variante allegando nuovo computo metrico e nuovo piano economico finanziario con conseguente aumento dei costi e dei ricavi. [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava nel 2007 un finanziamento con un gruppo di banche per 140 milioni di euro da rimborsare a partire da giugno 2010 ed a garanzia [OSCURATO:SOCIETA] rilasciava ipoteca di terzo per 280 milioni di Euro sui beni da realizzarsi sull'area demaniale. I lavori venivano dati in appalto a Peschiera edilizia e via via subappaltati ad altre imprese. In tale ambito il 2 marzo 2012 il Gip del Tribunale di Imperia emetteva ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, misura che veniva poi sostituita con quella degli arresti domiciliari. Successivamente veniva nuovamente applicata la custodia cautelare dato che era stato accolto dal Tribunale della libertà l'appello del PM mentre il successivo ricorso in cassazione veniva rigettato con conseguente formazione del giudicato cautelare. Successivamente il 7 novembre 2014 il Tribunale di Torino ha assolto il Caltagirone dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste ed il 13 marzo 2017 la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia assolutoria. L'assoluzione era motivata dal fatto che la Porto turistico di Imperia era una società di "diritto privato" con una partecipazione minoritaria del Comune e quindi non aveva nessun obbligo di comportarsi come una società pubblica. Nella motivazione della sentenza di primo grado si legge che "..Nessun dubbio vi è sul fatto che la società (Porto di [OSCURATO:PERSONA], ndr) fosse una società di capitali di diritto privato con partecipazione minoritaria del Comune.... non doveva sottostare a procedure di evidenza pubblica» anche per quanto riguardava la scelta del socio privato. Non fu quindi commesso alcun reato o illecito con l'ingresso nella compagine sociale, per altro approvato dal Comune, dell'imprenditore romano [OSCURATO:PERSONA]. I giudici inoltre ribadiscono quello che è sempre stato un concetto basilare della difesa degli imputati, sottolineando che l'attività operativa della società «non fu finanziata con fondi pubblici e non controllata, neppure in forza di patti parasociali, dall'ente pubblico. Anche la mancanza di documentazione contabile relativa ai Sal, stati di avanzamento dei lavori, più volte contestata dalla Commissione di vigilanza e collaudo del porto, per i magistrati di Torino «non ebbe alcuno scopo truffaldino», in quanto in regime privatistico la società è tenuta a mettere a disposizione quella che viene genericamente indicata come «la documentazione in suo possesso». Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione viene smontato il teorema accusatorio della truffa realizzata mediante una catena di subappalti finalizzata a gonfiare i costi di costruzione del nuovo porto. I magistrati osservano che «non è neppure vero che i costi siano stati gonfiati» in quanto «l'importo resta il medesimo sino alla fine della filiera dei contratti di subappalto».2. Così ricostruita la vicenda processuale che fa da sfondo all'ordinanza per cui è processo, va altresì rammentato che in linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (cfr. Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro chiarito che «la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale», dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza dei procedimento penale a proprio carico» (cfr. in motivazione Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664). Quel giudice ha pure aggiunto, con riferimento alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, che il "il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto" (richiama, in sentenza, Sez. U. n. 34599, de Benedictis, Rv. 222263). 3. Premesso, pertanto, che in questa sede non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata è quindi del tutto logico, congruo, non contraddittorio e, soprattutto, coerente con il dato fattuale.Ed invero il Caltagirone quale dominus di [OSCURATO:SOCIETA]. ed azionista di [OSCURATO:SOCIETA]. si trovava all'evidenza in una posizione di conflitto di interessi, in quanto proprietario dell'[OSCURATO:SOCIETA] e socio nella società che aveva conferito alla medesima i lavori senza l'adozione di alcuna procedura concorrenziale tanto più necessaria con riferimento ad un bene demaniale. Ed inoltre l'accordo era stato siglato prima che venisse concessa la concessione demaniale considerato peraltro che già prima il Caltagirone aveva dettato le sue condizioni per partecipare ovvero il conseguimento del 70% dei diritti di sfruttamento sull'opera futura. Altro elemento indicativo è rappresentato poi dalla discrepanza tra i costi indicati nel computo metrico e quelli individuati successivamente nonché la condotta tenuta dal Caltagirone con la Commissione di vigilanza cui non veniva consegnata la documentazione richiesta. Ebbene, il giudice della riparazione ponendosi nell'ottica degli elementi a disposizione dell'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare, come sopra compendiati, non poteva non ritenere gravemente colposa la condotta del Caltagirone che ha avuto un'efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare con il creare mediante una serie di azioni ed omissioni l'idea che si stesse perpetrando una truffa ai danni dell'ente pubblico. Da tutto quanto precede discende, pertanto, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto il comportamento del Caltagirone ostativo all'accoglimento della domanda proposta. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione
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