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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 41492/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Grosseto, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

La difesa lamenta vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, è assistita da motivazione del tutto congrua, nella quale è stata offerta compiuta risposta alle doglianze difensive.

I motivi di ricorso, riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, non risultano scanditi da necessario confronto con le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata.

E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Il ricorso è manifestamente infondato anche con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta di negare le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di positivi elementi di valutazione in favore dell'imputato.

Tale motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te/ [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Grosseto, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada e condannato alla pena ritenuta di giustizia. La difesa lamenta vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, è assistita da motivazione del tutto congrua, nella quale è stata offerta compiuta risposta alle doglianze difensive. I motivi di ricorso, riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, non risultano scanditi da necessario confronto con le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata. E' d'uopo rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Il ricorso è manifestamente infondato anche con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta di negare le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di positivi elementi di valutazione in favore dell'imputato. Tale motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te/ [OSCURATO:PERSONA] D
Sentenza Cassazione n. 41492/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris