CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 03272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti volti ad accertare il suo stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti (fatto del 20.12.2017). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con univo motivo, che la notifica del decreto di citazione in appello inviata via PEC al difensore in data 11.2.2021 è stata effettuata sul presupposto che l'imputato avesse eletto domicilio presso di lui e non ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo dedotto è generico, oltre che manifestamente infondato. La censura, infatti, sviluppa la sopra richiamata questione sulla notifica via PEC del decreto di citazione senza neanche specificare quale posizione avrebbe assunto il difensore quale domiciliatario legale del prevenuto nel processo in questione. Dagli atti si evince che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore, il quale aveva tuttavia rifiutato la domiciliazione, sicché la notifica all'imputato fu effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Nella specie, pertanto, ha trovato applicazione il principio per cui, in tema di elezione di domicilio, il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario legittima la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario con il destinatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo, con la conseguenza che, divenuta la notifica impossibile, deve procedersi mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 161 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 30636 del 22/10/2020, Rv. 279847 - 01). Conseguentemente, nessuna nullità della notificazione risulta integrata nel caso in disamina, né il ricorrente ha specificato alcunché circa una eventuale lesione dei diritti di difesa derivante dalla citata modalità di notifica. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]