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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47945/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del reato in considerazione della visione diretta da parte della P.G. del trasbordo del tabacco estero (24 casse) trasportato sul camion; la presenza di due casse con materiale diverso non giustifica una mancata conoscenza del tipo di carico illecito.

2. Per la confisca del camion il ricorrente non ha interesse al ricorso, essendo lo stesso di un terzo soggetto, che potrà, eventualmente, far valere i suoi diritti in sede esecutiva (Sez. 3 - , Sentenza n. 50363 del 29/10/2019 Cc. (dep. 12/12/2019 ) Rv. 277940 - 0).

3. Anche relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la decisione adeguatamente motiva, rilevando la insussistenza di qualsiasi collaborazione, anzi esibendo documentazione falsa al momento del controllo.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del reato in considerazione della visione diretta da parte della P.G. del trasbordo del tabacco estero (24 casse) trasportato sul camion; la presenza di due casse con materiale diverso non giustifica una mancata conoscenza del tipo di carico illecito. 2. Per la confisca del camion il ricorrente non ha interesse al ricorso, essendo lo stesso di un terzo soggetto, che potrà, eventualmente, far valere i suoi diritti in sede esecutiva (Sez. 3 - , Sentenza n. 50363 del 29/10/2019 Cc. (dep. 12/12/2019 ) Rv. 277940 - 0). 3. Anche relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la decisione adeguatamente motiva, rilevando la insussistenza di qualsiasi collaborazione, anzi esibendo documentazione falsa al momento del controllo. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 47945/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris