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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 16225/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sei)ge le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] S Cal,‘,2-019 )(AL 1,'(.93-tp - udito il ctWensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente accolto l'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. promosso dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto emesso, in data 10.3.2021, dal Giudice per !e indagini preliminari del Tribunale in sede e ha disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., della somma di euro 930.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), indagata, in qualità di consigliere di amministrazione dal 25.6.2018 al 3.4.2012 e, in seguito, di presidente del [OSCURATO:SOCIETA]., fino al 14.5.2018, e di membro del [OSCURATO:SOCIETA]. dal 3.4.2012 al 21.11.2018, di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di socia della [OSCURATO:SOCIETA]. e di beneficiaria personale delle condotte delittuose, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1,

I. fai!. in relazione agli artt. 216 comma primo e 219 comma primo e secondo n. 1)

I. fall.

1.1. La misura cautelare reale in questione è stata disposta nell'ambito delle indagini preliminari aventi ad oggetto, con riferimento a più soggetti, tra cui la ricorrente, la contestazione dei reati di cui al capo 1 lett. d) dell'incolpazione provvisoria, relativi al fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano del 15.5.2018, della [OSCURATO:SOCIETA]. - facente parte del gruppo societario controllato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Si assume, secondo le contestazioni provvisorie del citato capo d), che vi sarebbero stati svariati episodi di depauperamento del patrimonio sociale della fallita mediante un meccanismo caratterizzato da plurime cessioni a catena e dall'apparente finalità di finanziamento che nascondeva, invece, il drenaggio di risorse ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dei soci e degli amministratori.

In particolare, dalle indagini svolte dal consulente tecnico e dal p.m., si evince come, a partire dall'anno 2006, la fallita abbia finanziato, apparentemente, senza alcun accordo scritto, la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo complessivo di euro 25.850.000,00 (dovuto per euro 4.500.000,00 a titolo di dividendi e per 21.350.000 a titolo di finanziamenti), mai rimborsato alla fallita.

A sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha trasferito la somma distratta alle società controllate Tríuno, Tritre, Triquattro e Tricinque, società da ricondurre ai vari rami della famiglia degli indagati (famiglia Trifone).

Nello specifico, dei 6.512.800,00 euro destinati, a titolo di prestito, alla Triuno s.r.I., euro 3.022.500,00 sono stati trasferiti sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre euro 930.000,00 sul conto cointestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Da questi conti, poi, le somme sono state trasferite: per euro 1.095.272,40, in favore di [OSCURATO:PERSONA];per euro 772.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; per euro 538.691,50 sono stati utilizzati per acquistare un immobile a Noto (di cui a precedente provvedimento di sequestro); per euro 2.183.120,60 sono stati utilizzati per spese personali degli intestatari dei conti.

Mentre il G.i.p. aveva solamente ricostruito e accertato i flussi monetari dalla STF alla controllante e da quest'ultima alle altre società quali fatti qualificanti la distrazione, ritenendo che, però, la mancanza di precisi riferimenti temporali impedisse di affermare il nesso di pertinenzialità delle somme rispetto ai reati, nonchè escluso la sussistenza del periculum in mora data la durata delle condotte, la loro risalenza nel tempo, la natura del bene distratto e la notorietà del procedimento agli indagati, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus in ordine sia alle distrazioni contestate che al profitto derivato dalle stesse, oltre che, come si dirà nel paragrafo successivo, del periculum in mora.

Invero, la circostanza che il profitto in questione è costituito dal denaro e che vi è stato l'aumento del patrimonio dei correi in virtù dei versamenti effettuati dalle società sui conti correnti intestati (o cointestati) ai soci-amministratori depone per la configurazione del profitto illecito per un valore corrispondente al quantum del denaro refluito sui detti conti; sicché deve ritenersi dimostrata secondo il tribunale la percezione illegittima delle somme di denaro e giustificata l'apprensione delle stesse per via diretta, trattandosi appunto di denaro ovvero di bene fungibile (e ciò di là del nesso di stretta pertinenzialità in considerazione della natura del bene distratto).

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza evidenziando la spiccata capacità di distribuzione del profitto illecito da parte dei coindagati esplicatasi mediante numerose e ramificate modalità che è stato possibile ricostruire solo per percorsi "tracciabili", modalità che rendono immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato.

2. Avverso la predetta ordinanza, ricorre per cassazione l'indagata, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione della legge processuale, ex. art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice di rito, per essere, la motivazione offerta, mancante, o meramente apparente quanto alla sussistenza del periculum, ravvisato dal Tribunale solo mediante l'utilizzo di mere formule di stile che non permettono di comprendere per quali ragioni i trasparenti e risalenti bonifici possano rendere pericolose le somme di denaro oggi giacenti sui conti correnti degli indagati.

La pericolosità del bene non può in altri termini essere desunta dalla mera confiscabilità dello stesso.In particolare si censura l'argomentazione del Tribunale laddove ha ritenuto che i movimenti ricostruiti da parte della consulenza tecnica denotino una "spiccata capacità di distribuzione del profitto", ove, al contrario, trattasi di movimenti, trasparenti e documentati, su conti correnti italiani, intestati a persone fisiche nominalmente individuate, tanto che nessuna difficoltà è stata riscontrata dal consulente nel ricostruire le evidenti tracce lasciate e che nessuna uscita in contante è stata contestata alla ricorrente.

Si lamenta altresì l'assenza di motivazione in relazione agli elementi addotti dalla difesa, incompatibili con un giudizio di pericolosità, che il Tribunale ha confuso con il tema della bancarotta riparata.

Non si è tenuto conto che le società beneficiarie dei finanziamenti e le società immobiliari rientravano nel perimetro di [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto gli amministratori avevano fatto rientrare nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. ciò che ne era uscito a titolo di investimento immobiliare.

In ogni caso gli indagati hanno fatto tutto il possibile per ripianare le perdite di STF e non hanno mai fatto nulla che possa "aggravare le conseguenze del reato". 2.2.Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge processuale, ex. art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice di rito, per totale mancanza di motivazione in relazione alle dichiarate "incertezze ricostruttive correlate al decorso del tempo e all'epoca di instaurazione dei rapporti riconducibili agli indagati".

Nello specifico, la ricorrente lamenta che tali "incertezze", evidenziate già dal G.i.p. nella precedente ordinanza di rigetto, non siano state in alcun modo superate dalla motivazione fornita dall'ordinanza impugnata che non ha proprio trattato il tema, limitandosi a sostenere la sequestrabilità di tutto il denaro liquido disponibile, senza accertarne il presupposto, ossia se gli indagati avessero effettivamente ottenuto dal reato un profitto confiscabile.

A tal proposito, si rileva che [OSCURATO:PERSONA], cointestataria dei conti correnti su cui sono confluite le somme frutto di presunta distrazione è soggetto estraneo alle indagini e nessuna argomentazione è stata spesa dal Tribunale per sostenere che gli indagati avessero beneficiato dell'intera somma.

2.3. Il terzo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge, ex. art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., per avere, il Tribunale, dedicato sostanzialmente l'intera motivazione all'oggetto del profitto sequestrabile in fase cautelare in vista della futura confisca e ai pregressi contrasti in seno alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul tema, per poi concludere, ritenendo sempre possibile il sequestro del denaro, richiamando la più recente pronuncia a Sezioni Unite del 27 maggio 2021.

Posto che, secondo quanto indicato dalla ricorrente, il nesso di pertinenzialità e la natura fungibile del bene denaro (che permette una confusione che giustifica la confisca su somme diverse da quelle concretamente tratte dal reato) sono concetti strutturalmente autonomi, si censura la motivazione fornita dal Tribunale laddove questi non considera l'assenza di alcun rapporto di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto sui conti correnti e le somme che costituirebbero il profitto dell'illecito.

I conti in questione, indicati nel provvedimento come destinatari delle somme in ipotesi distratte, non erano più capienti già anni dopo i fatti contestati e le somme oggi sequestrate sono state accreditate in un momento successivo, che non risulta indicato né dal P.M. né dal suo consulente.

Riguardo poi all'utilizzo delle somme confluite attraverso il conto di Triuno sul conto cointestato a Orazio, Agata e [OSCURATO:PERSONA], le uniche informazioni a disposizione indicano che parte di esse (per euro 600.000) è stata impiegata per l'acquisto di una casa in Noto, già sotto sequestro, mentre oltre 2.100.000,00 sarebbero stati spesi per non meglio identificate "spese personali", di cui non si conosce il beneficiario.

2.4. Con il quarto e ultimo motivo si deduce violazione della legge processuale ex. art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 322-bis, comma 2, e 310 del codice di rito, per avere, il Tribunale, disposto l'immediata esecuzione dell'ordinanza, contrariamente all'orientamento di legittimità (ribadito anche di recente con la pronuncia n. 25052/2020) che, con un più corretto giudizio di compatibilità fra le disposizioni previste in materia di misure cautelari personali e misure reali, le cui peculiarità e differenze non sono tali da rendere incompatibile né logicamente, né giuridicamente, una previsione diretta a garantire (seppur diversi) diritti costituzionalmente garantiti, prevede l'applicazione del comma 3, dell'art. 310 cod. proc. pen. secondo cui gli effetti della decisione che accoglie l'appello sono sospesi sino a che detta pronuncia diventa definitiva, anche in riferimento alle misure cautelari reali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e merita il rigetto.

1.1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi in quanto tutti volti a lamentare la carenza o la mera apparenza della motivazione, sia pure in relazione a presupposti diversi della misura cautelare reale, sono inammissibili.

Premesso che costituisce consolidato indirizzo di legittimità quello per cui il ricorso avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi ricomprendere in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico argomentativo seguito dai giudici della cautela reale (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, p.c.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. il 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296 - 01), deve riconoscersi che dalla semplice lettura del provvedimento impugnato balza evidente che non si versi nell'ipotesi della motivazione meramente apparente.

Il Tribunale del riesame ha invero fornito una motivazione che consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico che l'ha condotto a disporre il sequestro preventivo delle somme ritenute il profitto dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati alla ricorrente.

D'altronde, la competenza del giudice del riesame, allorquando si versa nel caso della misura cautelare reale, risulta limitata alla valutazione della sussistenza del fumus; in particolare, la sua disamina, sebbene non possa avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato ovvero alla corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve verificare e rappresentare le concrete risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, può risolversi nella indicazione sommaria delle ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (v.

Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, Polifroni e al., Rv. 272927 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 - 01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921 - 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337 - 01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini e altro, Rv. 254394 - 01).

Nella specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi, verificando la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi quali i ricostruiti flussi monetari intercorsi, senza una reale ragione, né alcun interesse specifico per STF, tra la fallita STF, i soci e amministratori e le altre società, dai quali ha desunto la sussistenza di un serio quadro indiziario in ordine ai fatti ipotizzati dalla pubblica accusa; e, quanto al periculum in mora, lo ha adeguatamente desunto dalle stesse modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo il Tribunale, una spiccata capacità degli indagati di distribuire il profitto illecito in molteplici rivoli rendendo più difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione; si è ritenuto, in altri termini, che, per le numerose e ramificate modalità con cui i copiosi flussi monetari - tracciabili ma ricostruiti solo mediante accurata indagine - si sono verificati, sia immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato, rectius di dispersione del profitto.

Il Tribunale ha adempiuto all'obbligo motivazionale che gli è imposto, e tale obbligo, è il caso di precisare, non implica, allorquando si verte in sede cautelare, la necessità della motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio, in cui impera il principio dell'oltre ragionevole dubbio, quando viene riformata una sentenza assolutoria, anche se comporta comunque di procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797; vizio della motivazione che però allorquando si verte in sede cautelare reale assume rilievo, come sopra esposto, solo ove sia tale da integrare violazione di legge ovvero solo nel caso in cui la motivazione si riveli apparente o del tutto carente).

Sicché deve concludersi che il Tribunale, in relazione alle " incertezze ricostruttive correlate al decorso del tempo e all'epoca di instaurazione dei rapporti riconducibili agli indagati", che la difesa assume non superate nel provvedimento impugnato, abbia sufficientemente argomentato impostando - come meglio si dirà nel successivo paragrafo - la ricostruzione del profitto in termini diversi da quelli seguiti dal G.I.P.; e, quanto all'utilizzo del denaro che la difesa assume impiegato nell'interesse delle società del gruppo e della stessa società fallita, è solo il caso di evidenziare che ciò che si contesta alla ricorrente è la distrazione della somma finale di euro 930.000,00 che è pervenuta su conto personale intestato a lei e ai suoi parenti - rispettivamente padre e sorella - Orazio e Patrizia.

Del tutto inconferente, infine, il rilievo relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la somma di euro 3.022.500 non risulta attribuita alla ricorrente, ma unicamente a [OSCURATO:PERSONA] e alla Trezzi essendo essa confluita, secondo la contestazione, su conto cointestato unicamente ai predetti; d'altronde, il sequestro nei confronti della ricorrente è stato disposto unicamente per la somma di euro 930.000,00.

1.2. In riferimento, poi, al concetto di profitto derivante dal delitto e al nesso dì pertinenzialità, oggetto di contestazione al terzo motivo, secondo il recente approdo di Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto, è inutile fr=g%515Fata-rnateriale identificazione, come prospettata dalla difesa, delle specifiche somme pertinenti al reato commesso.

La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi quindi sussistente in re ipsa.

Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione - cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti - e, da tale indifferenza, deriva anche, fondamentalmente, l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro è presente nel patrimonio nel momento attuale (sia che sia presente in virtù di versamenti aventi origine lecita, sia che derivi da altre vicende che possano interessare le somme illecitamente percepite successivamente alla loro confusione nel patrimonio del reo).

La censura prospettata dal ricorrente è quindi infondata.

Sul punto il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, con un corposo excursus della giurisprudenza di legittimità di questa Corte, rammenta e si conforma a tale linea interpretativa, già nella sostanza anticipata nelle pronunce a Sezioni Unite "Gubert" (Sez.

U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648 - 01) e "Lucci" (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437 - 01), espressamente richiamate nel provvedimento impugnato, e consolidata dal recente approdo di Sez.

U, n. 42415 del 2021 (che ha affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione).

Indi, correttamente il Giudice del riesame ritiene che una volta accertata la sussistenza del fumus in ordine alla distrazione contestata all'indagata e delineato il profitto derivato dalla stessa, essendo questo costituito dal denaro, ciò che serve a giustificare l'apprensione delle somme per via diretta è che il patrimonio dei correi sia aumentato per un valore corrispondente al quantum del suddetto profitto illecito, poiché a rilevare ai fini della confisca, è la prova della percezione illegittima e non la sua materiale destinazione.

A nulla rileva, dunque, l'eventuale incapienza dei conti al momento della dichiarazione di fallimento della STF, dal momento che il profitto è - e non potrebbe essere diversamente - quello conseguito in conseguenza della antecedente condotta illecita che diventa punibile con la sentenza di fallimento; ed esso, come detto, allorquando si tratti di denaro è da qualificare profitto diretto di quella condotta anche quando ad esso si sia sostituito altro denaro, prima o dopo il fallimento non rileva perché ciò che rileva ai fini dell'apprensione è unicamente il fatto che, nel momento in cui essa interviene, vi sia del denaro nel patrimonio in cui è confluito il profitto illecito.

Stante la natura fungibile del denaro, e potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, discende altresì che tale misura reale ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'indagato/imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e addirittura somme che non si siano direttamente confuse con quelle provenienti dal reato per cui si procede, perché ciò che rileva, ai fini della confisca del denaro, è che nel patrimonio dell'indagato/imputato siano confluite somme di denaro illecite che siano andate ad accrescere il patrimonio medesimo; accrescimento illecito che non viene meno, né può essere messo in discussione, per effetto delle eventuali vicende successive, intermedie, che abbiano interessato quel patrimonio; né tanto meno potrebbero assumere rilievo quelle antecedenti perché ciò che connota la vicenda acquisitiva in argomento è che essa ha ad oggetto bene fungibile.

Posto che, come detto, affinché il prezzo o il profitto monetari possono essere soggetti ad ablazione diretta, è necessario - e sufficiente - che il loro effettivo conseguimento da parte dell'indagato sia provato secondo gli ordinari standard probatori previsti per l'adozione della cautela reale, anche il rilevo mosso al riguardo si rivela del tutto aspecifico.

Come evidenziato in precedenza, è stata verificata la presenza di elementi dimostranti che le somme siano state riversate su conto corrente intestato anche all'indagata; laddove la presunta destinazione di una parte delle somme all'acquisto di immobile a Noto e a spese personali degli intestatari dei conti, secondo la contestazione accusatoria, afferisce comunque a somme ulteriori, essendo tra l'altro la somma di euro 1.095.272,40 passata dai conti, intestati, rispettivamente, a Trifone e a Trezzi, da un lato, e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, a quello di [OSCURATO:PERSONA].

Sicché, in definitiva, alla luce dell'orientamento in tema di confisca seguito dal Tribunale, risulta evidente anche la ragione per cui non rilevano, ai fini che occupano, "quelle incertezze ricostruttive correlata al decorso del tempo e all'epoca di instaurazione dei rapporti riconducibili agli indagati", che avevano invece rappresentato un motivo ostativo alla disposizione del sequestro da parte del G.I.P.

1.3. Il quarto, e ultimo, motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, è comunque ormai divenuto esecutivo.

Né il ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento impugnato in questa sede e la presente sentenza.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sei)ge le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] S Cal,‘,2-019 )(AL 1,'(.93-tp - udito il ctWensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente accolto l'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. promosso dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto emesso, in data 10.3.2021, dal Giudice per !e indagini preliminari del Tribunale in sede e ha disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., della somma di euro 930.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), indagata, in qualità di consigliere di amministrazione dal 25.6.2018 al 3.4.2012 e, in seguito, di presidente del [OSCURATO:SOCIETA]., fino al 14.5.2018, e di membro del [OSCURATO:SOCIETA]. dal 3.4.2012 al 21.11.2018, di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di socia della [OSCURATO:SOCIETA]. e di beneficiaria personale delle condotte delittuose, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, I. fai!. in relazione agli artt. 216 comma primo e 219 comma primo e secondo n. 1) I. fall. 1.1. La misura cautelare reale in questione è stata disposta nell'ambito delle indagini preliminari aventi ad oggetto, con riferimento a più soggetti, tra cui la ricorrente, la contestazione dei reati di cui al capo 1 lett. d) dell'incolpazione provvisoria, relativi al fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano del 15.5.2018, della [OSCURATO:SOCIETA]. - facente parte del gruppo societario controllato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Si assume, secondo le contestazioni provvisorie del citato capo d), che vi sarebbero stati svariati episodi di depauperamento del patrimonio sociale della fallita mediante un meccanismo caratterizzato da plurime cessioni a catena e dall'apparente finalità di finanziamento che nascondeva, invece, il drenaggio di risorse ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dei soci e degli amministratori. In particolare, dalle indagini svolte dal consulente tecnico e dal p.m., si evince come, a partire dall'anno 2006, la fallita abbia finanziato, apparentemente, senza alcun accordo scritto, la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo complessivo di euro 25.850.000,00 (dovuto per euro 4.500.000,00 a titolo di dividendi e per 21.350.000 a titolo di finanziamenti), mai rimborsato alla fallita. A sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha trasferito la somma distratta alle società controllate Tríuno, Tritre, Triquattro e Tricinque, società da ricondurre ai vari rami della famiglia degli indagati (famiglia Trifone). Nello specifico, dei 6.512.800,00 euro destinati, a titolo di prestito, alla Triuno s.r.I., euro 3.022.500,00 sono stati trasferiti sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre euro 930.000,00 sul conto cointestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da questi conti, poi, le somme sono state trasferite: per euro 1.095.272,40, in favore di [OSCURATO:PERSONA];per euro 772.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; per euro 538.691,50 sono stati utilizzati per acquistare un immobile a Noto (di cui a precedente provvedimento di sequestro); per euro 2.183.120,60 sono stati utilizzati per spese personali degli intestatari dei conti. Mentre il G.i.p. aveva solamente ricostruito e accertato i flussi monetari dalla STF alla controllante e da quest'ultima alle altre società quali fatti qualificanti la distrazione, ritenendo che, però, la mancanza di precisi riferimenti temporali impedisse di affermare il nesso di pertinenzialità delle somme rispetto ai reati, nonchè escluso la sussistenza del periculum in mora data la durata delle condotte, la loro risalenza nel tempo, la natura del bene distratto e la notorietà del procedimento agli indagati, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus in ordine sia alle distrazioni contestate che al profitto derivato dalle stesse, oltre che, come si dirà nel paragrafo successivo, del periculum in mora. Invero, la circostanza che il profitto in questione è costituito dal denaro e che vi è stato l'aumento del patrimonio dei correi in virtù dei versamenti effettuati dalle società sui conti correnti intestati (o cointestati) ai soci-amministratori depone per la configurazione del profitto illecito per un valore corrispondente al quantum del denaro refluito sui detti conti; sicché deve ritenersi dimostrata secondo il tribunale la percezione illegittima delle somme di denaro e giustificata l'apprensione delle stesse per via diretta, trattandosi appunto di denaro ovvero di bene fungibile (e ciò di là del nesso di stretta pertinenzialità in considerazione della natura del bene distratto). Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza evidenziando la spiccata capacità di distribuzione del profitto illecito da parte dei coindagati esplicatasi mediante numerose e ramificate modalità che è stato possibile ricostruire solo per percorsi "tracciabili", modalità che rendono immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato. 2. Avverso la predetta ordinanza, ricorre per cassazione l'indagata, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione della legge processuale, ex. art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice di rito, per essere, la motivazione offerta, mancante, o meramente apparente quanto alla sussistenza del periculum, ravvisato dal Tribunale solo mediante l'utilizzo di mere formule di stile che non permettono di comprendere per quali ragioni i trasparenti e risalenti bonifici possano rendere pericolose le somme di denaro oggi giacenti sui conti correnti degli indagati. La pericolosità del bene non può in altri termini essere desunta dalla mera confiscabilità dello stesso.In particolare si censura l'argomentazione del Tribunale laddove ha ritenuto che i movimenti ricostruiti da parte della consulenza tecnica denotino una "spiccata capacità di distribuzione del profitto", ove, al contrario, trattasi di movimenti, trasparenti e documentati, su conti correnti italiani, intestati a persone fisiche nominalmente individuate, tanto che nessuna difficoltà è stata riscontrata dal consulente nel ricostruire le evidenti tracce lasciate e che nessuna uscita in contante è stata contestata alla ricorrente. Si lamenta altresì l'assenza di motivazione in relazione agli elementi addotti dalla difesa, incompatibili con un giudizio di pericolosità, che il Tribunale ha confuso con il tema della bancarotta riparata. Non si è tenuto conto che le società beneficiarie dei finanziamenti e le società immobiliari rientravano nel perimetro di [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto gli amministratori avevano fatto rientrare nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. ciò che ne era uscito a titolo di investimento immobiliare. In ogni caso gli indagati hanno fatto tutto il possibile per ripianare le perdite di STF e non hanno mai fatto nulla che possa "aggravare le conseguenze del reato". 2.2.Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge processuale, ex. art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice di rito, per totale mancanza di motivazione in relazione alle dichiarate "incertezze ricostruttive correlate al decorso del tempo e all'epoca di instaurazione dei rapporti riconducibili agli indagati". Nello specifico, la ricorrente lamenta che tali "incertezze", evidenziate già dal G.i.p. nella precedente ordinanza di rigetto, non siano state in alcun modo superate dalla motivazione fornita dall'ordinanza impugnata che non ha proprio trattato il tema, limitandosi a sostenere la sequestrabilità di tutto il denaro liquido disponibile, senza accertarne il presupposto, ossia se gli indagati avessero effettivamente ottenuto dal reato un profitto confiscabile. A tal proposito, si rileva che [OSCURATO:PERSONA], cointestataria dei conti correnti su cui sono confluite le somme frutto di presunta distrazione è soggetto estraneo alle indagini e nessuna argomentazione è stata spesa dal Tribunale per sostenere che gli indagati avessero beneficiato dell'intera somma. 2.3. Il terzo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge, ex. art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., per avere, il Tribunale, dedicato sostanzialmente l'intera motivazione all'oggetto del profitto sequestrabile in fase cautelare in vista della futura confisca e ai pregressi contrasti in seno alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul tema, per poi concludere, ritenendo sempre possibile il sequestro del denaro, richiamando la più recente pronuncia a Sezioni Unite del 27 maggio 2021. Posto che, secondo quanto indicato dalla ricorrente, il nesso di pertinenzialità e la natura fungibile del bene denaro (che permette una confusione che giustifica la confisca su somme diverse da quelle concretamente tratte dal reato) sono concetti strutturalmente autonomi, si censura la motivazione fornita dal Tribunale laddove questi non considera l'assenza di alcun rapporto di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto sui conti correnti e le somme che costituirebbero il profitto dell'illecito. I conti in questione, indicati nel provvedimento come destinatari delle somme in ipotesi distratte, non erano più capienti già anni dopo i fatti contestati e le somme oggi sequestrate sono state accreditate in un momento successivo, che non risulta indicato né dal P.M. né dal suo consulente. Riguardo poi all'utilizzo delle somme confluite attraverso il conto di Triuno sul conto cointestato a Orazio, Agata e [OSCURATO:PERSONA], le uniche informazioni a disposizione indicano che parte di esse (per euro 600.000) è stata impiegata per l'acquisto di una casa in Noto, già sotto sequestro, mentre oltre 2.100.000,00 sarebbero stati spesi per non meglio identificate "spese personali", di cui non si conosce il beneficiario. 2.4. Con il quarto e ultimo motivo si deduce violazione della legge processuale ex. art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 322-bis, comma 2, e 310 del codice di rito, per avere, il Tribunale, disposto l'immediata esecuzione dell'ordinanza, contrariamente all'orientamento di legittimità (ribadito anche di recente con la pronuncia n. 25052/2020) che, con un più corretto giudizio di compatibilità fra le disposizioni previste in materia di misure cautelari personali e misure reali, le cui peculiarità e differenze non sono tali da rendere incompatibile né logicamente, né giuridicamente, una previsione diretta a garantire (seppur diversi) diritti costituzionalmente garantiti, prevede l'applicazione del comma 3, dell'art. 310 cod. proc. pen. secondo cui gli effetti della decisione che accoglie l'appello sono sospesi sino a che detta pronuncia diventa definitiva, anche in riferimento alle misure cautelari reali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e merita il rigetto. 1.1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi in quanto tutti volti a lamentare la carenza o la mera apparenza della motivazione, sia pure in relazione a presupposti diversi della misura cautelare reale, sono inammissibili. Premesso che costituisce consolidato indirizzo di legittimità quello per cui il ricorso avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi ricomprendere in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico argomentativo seguito dai giudici della cautela reale (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. il 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296 - 01), deve riconoscersi che dalla semplice lettura del provvedimento impugnato balza evidente che non si versi nell'ipotesi della motivazione meramente apparente. Il Tribunale del riesame ha invero fornito una motivazione che consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico che l'ha condotto a disporre il sequestro preventivo delle somme ritenute il profitto dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati alla ricorrente. D'altronde, la competenza del giudice del riesame, allorquando si versa nel caso della misura cautelare reale, risulta limitata alla valutazione della sussistenza del fumus; in particolare, la sua disamina, sebbene non possa avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato ovvero alla corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve verificare e rappresentare le concrete risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, può risolversi nella indicazione sommaria delle ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (v. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, Polifroni e al., Rv. 272927 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 - 01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921 - 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337 - 01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini e altro, Rv. 254394 - 01). Nella specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi, verificando la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi quali i ricostruiti flussi monetari intercorsi, senza una reale ragione, né alcun interesse specifico per STF, tra la fallita STF, i soci e amministratori e le altre società, dai quali ha desunto la sussistenza di un serio quadro indiziario in ordine ai fatti ipotizzati dalla pubblica accusa; e, quanto al periculum in mora, lo ha adeguatamente desunto dalle stesse modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo il Tribunale, una spiccata capacità degli indagati di distribuire il profitto illecito in molteplici rivoli rendendo più difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione; si è ritenuto, in altri termini, che, per le numerose e ramificate modalità con cui i copiosi flussi monetari - tracciabili ma ricostruiti solo mediante accurata indagine - si sono verificati, sia immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato, rectius di dispersione del profitto. Il Tribunale ha adempiuto all'obbligo motivazionale che gli è imposto, e tale obbligo, è il caso di precisare, non implica, allorquando si verte in sede cautelare, la necessità della motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio, in cui impera il principio dell'oltre ragionevole dubbio, quando viene riformata una sentenza assolutoria, anche se comporta comunque di procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797; vizio della motivazione che però allorquando si verte in sede cautelare reale assume rilievo, come sopra esposto, solo ove sia tale da integrare violazione di legge ovvero solo nel caso in cui la motivazione si riveli apparente o del tutto carente). Sicché deve concludersi che il Tribunale, in relazione alle " incertezze ricostruttive correlate al decorso del tempo e all'epoca di instaurazione dei rapporti riconducibili agli indagati", che la difesa assume non superate nel provvedimento impugnato, abbia sufficientemente argomentato impostando - come meglio si dirà nel successivo paragrafo - la ricostruzione del profitto in termini diversi da quelli seguiti dal G.I.P.; e, quanto all'utilizzo del denaro che la difesa assume impiegato nell'interesse delle società del gruppo e della stessa società fallita, è solo il caso di evidenziare che ciò che si contesta alla ricorrente è la distrazione della somma finale di euro 930.000,00 che è pervenuta su conto personale intestato a lei e ai suoi parenti - rispettivamente padre e sorella - Orazio e Patrizia. Del tutto inconferente, infine, il rilievo relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la somma di euro 3.022.500 non risulta attribuita alla ricorrente, ma unicamente a [OSCURATO:PERSONA] e alla Trezzi essendo essa confluita, secondo la contestazione, su conto cointestato unicamente ai predetti; d'altronde, il sequestro nei confronti della ricorrente è stato disposto unicamente per la somma di euro 930.000,00. 1.2. In riferimento, poi, al concetto di profitto derivante dal delitto e al nesso dì pertinenzialità, oggetto di contestazione al terzo motivo, secondo il recente approdo di Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto, è inutile fr=g%515Fata-rnateriale identificazione, come prospettata dalla difesa, delle specifiche somme pertinenti al reato commesso. La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi quindi sussistente in re ipsa. Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione - cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti - e, da tale indifferenza, deriva anche, fondamentalmente, l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro è presente nel patrimonio nel momento attuale (sia che sia presente in virtù di versamenti aventi origine lecita, sia che derivi da altre vicende che possano interessare le somme illecitamente percepite successivamente alla loro confusione nel patrimonio del reo). La censura prospettata dal ricorrente è quindi infondata. Sul punto il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, con un corposo excursus della giurisprudenza di legittimità di questa Corte, rammenta e si conforma a tale linea interpretativa, già nella sostanza anticipata nelle pronunce a Sezioni Unite "Gubert" (Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648 - 01) e "Lucci" (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437 - 01), espressamente richiamate nel provvedimento impugnato, e consolidata dal recente approdo di Sez. U, n. 42415 del 2021 (che ha affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione). Indi, correttamente il Giudice del riesame ritiene che una volta accertata la sussistenza del fumus in ordine alla distrazione contestata all'indagata e delineato il profitto derivato dalla stessa, essendo questo costituito dal denaro, ciò che serve a giustificare l'apprensione delle somme per via diretta è che il patrimonio dei correi sia aumentato per un valore corrispondente al quantum del suddetto profitto illecito, poiché a rilevare ai fini della confisca, è la prova della percezione illegittima e non la sua materiale destinazione. A nulla rileva, dunque, l'eventuale incapienza dei conti al momento della dichiarazione di fallimento della STF, dal momento che il profitto è - e non potrebbe essere diversamente - quello conseguito in conseguenza della antecedente condotta illecita che diventa punibile con la sentenza di fallimento; ed esso, come detto, allorquando si tratti di denaro è da qualificare profitto diretto di quella condotta anche quando ad esso si sia sostituito altro denaro, prima o dopo il fallimento non rileva perché ciò che rileva ai fini dell'apprensione è unicamente il fatto che, nel momento in cui essa interviene, vi sia del denaro nel patrimonio in cui è confluito il profitto illecito. Stante la natura fungibile del denaro, e potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, discende altresì che tale misura reale ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'indagato/imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e addirittura somme che non si siano direttamente confuse con quelle provenienti dal reato per cui si procede, perché ciò che rileva, ai fini della confisca del denaro, è che nel patrimonio dell'indagato/imputato siano confluite somme di denaro illecite che siano andate ad accrescere il patrimonio medesimo; accrescimento illecito che non viene meno, né può essere messo in discussione, per effetto delle eventuali vicende successive, intermedie, che abbiano interessato quel patrimonio; né tanto meno potrebbero assumere rilievo quelle antecedenti perché ciò che connota la vicenda acquisitiva in argomento è che essa ha ad oggetto bene fungibile. Posto che, come detto, affinché il prezzo o il profitto monetari possono essere soggetti ad ablazione diretta, è necessario - e sufficiente - che il loro effettivo conseguimento da parte dell'indagato sia provato secondo gli ordinari standard probatori previsti per l'adozione della cautela reale, anche il rilevo mosso al riguardo si rivela del tutto aspecifico. Come evidenziato in precedenza, è stata verificata la presenza di elementi dimostranti che le somme siano state riversate su conto corrente intestato anche all'indagata; laddove la presunta destinazione di una parte delle somme all'acquisto di immobile a Noto e a spese personali degli intestatari dei conti, secondo la contestazione accusatoria, afferisce comunque a somme ulteriori, essendo tra l'altro la somma di euro 1.095.272,40 passata dai conti, intestati, rispettivamente, a Trifone e a Trezzi, da un lato, e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, a quello di [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, in definitiva, alla luce dell'orientamento in tema di confisca seguito dal Tribunale, risulta evidente anche la ragione per cui non rilevano, ai fini che occupano, "quelle incertezze ricostruttive correlata al decorso del tempo e all'epoca di instaurazione dei rapporti riconducibili agli indagati", che avevano invece rappresentato un motivo ostativo alla disposizione del sequestro da parte del G.I.P. 1.3. Il quarto, e ultimo, motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, è comunque ormai divenuto esecutivo. Né il ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento impugnato in questa sede e la presente sentenza. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma
Sentenza Cassazione n. 16225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris