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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 25570/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo cf, e, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, trovandosi presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], agendo con destrezza consistita nell'avere approfittato di un momento in cui il legale e il personale presente nell'ufficio non tenevano d'occhio clienti ed accompagnatori, si impossessava del computer portatile Samsung modello R580E, presente nell'ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], assente per maternità.

Lasciava quindi rapidamente i locali, sottraendo definitivamente il summenzionato computer portatile.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi:

2.1. Motivazione erronea o manifestamente illogica, con particolare riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato, ritenuto colpevole esclusivamente in ragione della sua presenza all'interno dello studio legale.

È illogico escludere a priori che l'impossessamento del personal computer possa essere avvenuta ad opera di [OSCURATO:PERSONA], conoscente che aveva accompagnato l'imputato allo studio legale.

2.2. Mancanza di motivazione con particolare riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. 2.3.

Motivazione erronea o manifestamente illogica con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: l'imputato all'epoca dei fatti viveva in condizioni precarie senza un'occupazione lavorativa una fissa dimora.

2.4. Motivazione erronea o manifestamente illogica, con particolare riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della conversione della pena in sanzione sostitutiva.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 24/02/23 sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche di replica alle conclusioni del P.G.

5. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è incentrato su doglianze volte a sollecitare una rivalutazione delle prove, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, dovendo il sindacato di legittimità tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.

Nel caso di specie, la Corte territoriale adotta un ragionamento probatorio completo e privo di incongruenze rispetto ai dati fattuali (la presenza dell'imputato all'interno dello studio legale concomitante con la sparizione del computer e l'assenza di altri clienti nei frangenti della sottrazione), riportati dai testimoni secondo la descrizione, non censurata, del Giudice di primo grado, a cui la Corte territoriale si riporta in mancanza di contestazioni.

Il secondo motivo, afferente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non era stato dedotto nel giudizio di appello.

Dalla motivazione, può peraltro escludersi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame, atteso l'esplicito riferimento all'esistenza di precedenti penali a carico del prevenuto.

Una valutazione prognostica negativa sia in termini di ricaduta nel reato, che di rispetto delle prescrizioni, rende poi la motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena e della pena sostitutiva della libertà controllata (la prima, in ragione anche dei precedenti penali ostativi ai sensi dell'art. 163 cod. pen.), completa e tecnicamente inattaccabile.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 marzo 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo cf, e, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, trovandosi presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], agendo con destrezza consistita nell'avere approfittato di un momento in cui il legale e il personale presente nell'ufficio non tenevano d'occhio clienti ed accompagnatori, si impossessava del computer portatile Samsung modello R580E, presente nell'ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], assente per maternità. Lasciava quindi rapidamente i locali, sottraendo definitivamente il summenzionato computer portatile. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Motivazione erronea o manifestamente illogica, con particolare riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato, ritenuto colpevole esclusivamente in ragione della sua presenza all'interno dello studio legale. È illogico escludere a priori che l'impossessamento del personal computer possa essere avvenuta ad opera di [OSCURATO:PERSONA], conoscente che aveva accompagnato l'imputato allo studio legale. 2.2. Mancanza di motivazione con particolare riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. 2.3. Motivazione erronea o manifestamente illogica con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: l'imputato all'epoca dei fatti viveva in condizioni precarie senza un'occupazione lavorativa una fissa dimora. 2.4. Motivazione erronea o manifestamente illogica, con particolare riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della conversione della pena in sanzione sostitutiva. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 24/02/23 sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche di replica alle conclusioni del P.G. 5. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è incentrato su doglianze volte a sollecitare una rivalutazione delle prove, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, dovendo il sindacato di legittimità tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. Nel caso di specie, la Corte territoriale adotta un ragionamento probatorio completo e privo di incongruenze rispetto ai dati fattuali (la presenza dell'imputato all'interno dello studio legale concomitante con la sparizione del computer e l'assenza di altri clienti nei frangenti della sottrazione), riportati dai testimoni secondo la descrizione, non censurata, del Giudice di primo grado, a cui la Corte territoriale si riporta in mancanza di contestazioni. Il secondo motivo, afferente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non era stato dedotto nel giudizio di appello. Dalla motivazione, può peraltro escludersi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame, atteso l'esplicito riferimento all'esistenza di precedenti penali a carico del prevenuto. Una valutazione prognostica negativa sia in termini di ricaduta nel reato, che di rispetto delle prescrizioni, rende poi la motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena e della pena sostitutiva della libertà controllata (la prima, in ragione anche dei precedenti penali ostativi ai sensi dell'art. 163 cod. pen.), completa e tecnicamente inattaccabile. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023 Il Consigliere es
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