CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 dicembre 2019
Cassazione n. 34087/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 13511/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato - resistente- avverso la sentenza n. 5478/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Ghana, ricorre avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale della stessa città che aveva F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13511/2020 Numero sezionale 4040/2021 Numero di raccolta generale 34087/2021 rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione Data pubblicazione 12/11/2021 internazionale e umanitaria. Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione senza svolgere attività difensiva. Il primo motivo, che denuncia violazione di legge per la composizione, che si assume illegittima, del collegio giudicante della Corte d’appello con l’applicazione di un magistrato (relatore nella causa) da un Tribunale del distretto, è inammissibile (art. 360 bis n.1 c.p.c.): la circostanza che la causa sia stata decisa dal collegio con la partecipazione di un magistrato applicato in forza di un apposito provvedimento organizzativo non approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, non comporta la nullità della decisione, sia perché il magistrato applicato non può essere considerato persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, sia perché l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non può essere pronunciata in assenza di espressa comminatoria di legge; né rileva la mancata approvazione del provvedimento da parte del C.S.M., posta la natura esecutiva e non retroattiva della pronuncia dell’organo di autogoverno (Cass. n. 10964 del 2021). Il secondo motivo è inammissibile in tutti i profili in cui è articolato: sia laddove denuncia violazione di legge nella valutazione del Tribunale, confermata in appello, di non credibilità del racconto del richiedente asilo, traducendosi nella critica di incensurabili apprezzamenti di fatto motivatamente compiuti dai giudici di merito; sia laddove lamenta la mancata valutazione del danno grave derivante da violenza indiscriminata nel suo paese, ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, risultando la censura priva di specificità in ordine alla rilevanza dell’errore denunciato a provocare un esito diverso dell’impugnazione, anche F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13511/2020 Numero sezionale 4040/2021 Numero di raccolta generale 34087/2021 tenendo conto che il Ghana è inserito nell’elenco dei «paesiData pubblicazione 12/11/2021 sicuri» contenuto nel d.m. 4 ottobre 2019, adottato ai sensi dell’articolo 2-bis del d. lgs. n. 25 del 2008; sia laddove si appunta sulla valutazione del danno grave in relazione alle restanti ipotesi considerate nell’art. 14 citato (lett. a-b), senza intaccare la ratio (la non credibilità del racconto) che ne è a fondamento. Ad analogo esito va incontro il terzo motivo, riguardante la protezione umanitaria, che mira a una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno accertato la mancanza di un sufficiente grado di integrazione sociale del ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A