CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 39809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce, con un primo motivo, l'inosservanza della legge processuale in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto ad oggetto del giudizio di conferma della responsabilità per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000, e, con un secondo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione riguardo al profilo dell'elemento oggettivo del reato ascritto - è inammissibile, perché le censure difensive contengono argomentazioni fattuali volte ad ottenere una rivalutazione nel merito delle fonti probatorie e, comunque, non si confrontano con la motivazione della Corte territoriale, la quale, a fronte della mancata esibizione delle scritture contabili agli inquirenti e del mancato rinvenimento delle stesse durante gli accertamenti, ha confermato il giudizio di responsabilità con una motivazione logico-argomentatíva esente da vizi; in particolare, la Corte di merito ha rigettato la prospettazione difensiva, secondo cui all'epoca dei fatti le fatture dovevano essere emesse in modo cartaceo e che il commercialista non ne fosse in possesso perché distante dal luogo in cui il ricorrente aveva la sede legale della sua attività, evidenziando, in maniera non certo implausibile sul piano logico, che nulla impediva al ricorrente di inviarle a mezzo mali o posta ovvero di allegarle nel corso dell'istruttoria, il che non è avvenuto; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.