CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08847/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato273 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2335/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 4417/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28258/2022Numero di raccolta generale 8847/20261. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza deDl a ta pubblicazione 08/04/2026Tribunale della stessa sede di accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], volto a ottenere ilriconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavorointercorso alle dipendenze dell’Associazione CODICI in forza diuna serie di incarichi di collaborazione, nonché con lasottoscrizione di alcuni contratti a progetto nel periodo14.9.2009 - 31.12.2013, con condanna della stessa alpagamento delle differenze retributive, nella misura di €56.488,48, oltre che del TFR, con accessori di legge.2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’associazionecon otto motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorsoil lavoratore; al termine della camera di consiglio, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360, n. 3e n. 5, c.p.c.) violazione degli artt. 36 c.c., 75 c.p.c., 2697 c.c.;sostiene che la Corte di merito ha errato nel ritenere imputabilii rapporti contrattuali intercorsi dal 2009 al 2013all’associazione CODICI Nazionale, mentre gli stessi contrattiindicano che il rapporto era costituito con l’AssociazioneCODICI Lazio, soggetto distinto e autonomo, ignorando laricostruzione statutaria dell’organizzazione del CODICI e laprevisione delle strutture regionali, e che sarebbe stato oneredel lavoratore dimostrare di aver svolto attività professionalein favore della struttura nazionale.2. Il motivo non è accoglibile.Numero registro generale 28258/20223. L’interpretazione degli atti statutari rilevanti ai fini della Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 8847/2026legittimazione passiva operata dai giudici del merito è a essiData pubblicazione 08/04/2026riservata, e rimane incensurabile in sede di legittimità overispettosa dei criteri legali di ermeneutica e sorretta damotivazione immune da vizi (è stato ravvisato unico centro diimputazione). La censura in esame si risolve in una critica delrisultato interpretativo raggiunto dal giudice, e si sostanzianella mera contrapposizione di una differente interpretazione,seppure plausibile; per il principio di autonomia del ricorso percassazione ed il carattere limitato di tale mezzo diimpugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di unasostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepitedal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame,inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 9804/2025, n.18214/2024, n. 33425/2022, n. 27702/2020, n. 39643/2019,n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006).4. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione degli artt. 2702 e 2719 c.c. in combinatodisposto con gli artt. 214 e 215 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.;sostiene che la Corte di merito non ha correttamenteesaminato le prove allegate a supporto dal lavoratore e, inparticolare, ha errato nel valorizzare le mail che la società hadisconosciuto.5. Il motivo è inammissibile, perché, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, inrealtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass. S.U. n. 34476/2019); spettano al giudice dimerito la selezione e valutazione delle prove a base delladecisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivatoconvincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altrodei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anchesenza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorioNu,m elero registro generale 28258/2022Numero sezionale 273/2026ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciareNumero di raccolta generale 8847/2026specificamente che la controversia può essere decisa senzaD ata pubblicazione 08/04/2026necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio diCassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v., exmultis, Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata;Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021).6. Con il terzo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.) parte ricorrentedenuncia omessa valutazione degli elementi probatori e delledichiarazioni dei testi e contraddittorietà e irragionevolezzadella motivazione.7. Con il quarto motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.) parte ricorrentedenuncia omessa valutazione degli elementi probatori e delladocumentazione con particolare riguardo all’allegato n. 5 dellamemoria difensiva di primo grado, conseguente difetto dimotivazione, sua irragionevolezza e contraddittorietà.8. I motivi sono entrambi inammissibili.9. La Corte d'Appello ha confermato integralmente le statuizionidi primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppiaconforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360,comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; quandola pronuncia di appello conferma la decisione di primo gradoper le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a basedella decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essereproposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primocomma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di«doppia conforme», con conseguente inammissibilità dellacensura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sonofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazionNuem earoi registro generale 28258/2022Numero sezionale 273/2026fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudiceNumero di raccolta generale 8847/2026di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oD ata pubblicazione 08/04/2026precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass.n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023,n. 7168/2024).10. Con il quinto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) parte ricorrentedenuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e inversione dell’oneredella prova sui contratti relativi ai periodi dal 14.2.2009 al31.12.2009 e dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2010, nonché (art. 360, n.5, c.p.c.) omessa valutazione della eccezione didisconoscimento della documentazione ed eccezione diprescrizione, difetto di motivazione e omessa pronuncia.11. Il motivo è inammissibile.12. Quanto ai profili ricondotti al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per lapreclusione derivante dalla pronuncia di merito doppiaconforme; nel resto, perché la violazione dell’art. 2697 c.c. èdeducibile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni; diverso profilo è quello dell’apprezzamento delleprove, spettante al giudice di merito (Cass. n. 26739/2024, n.26769/2018).13. Con il sesto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) parte ricorrentedenuncia violazione degli artt. 2948 e 2697 c.c. per inversionedell’onere della prova, per violazione dell’art. 69 d. lgs. n.276/2003 per intervenuta prescrizione con riferimento aicontratti sottoscritti nel 2009 e 2010.14. Il motivo non è fondato, atteso che la prescrizione decorredalla fine del rapporto, una volta accertatane l’unicità (cfr.Cass. n. 26246/2022 e successive conformi).Numero registro generale 28258/202215. Con il settimo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 8847/2026denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perData pubblicazione 08/04/2026violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, violazione e falsa applicazione dell’art. 69,comma 1, d. lgs. n. 276/2003, violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. e inversione dell’onere della prova inrelazione al contratto a progetto del 3.1.2011, irragionevolezzae contraddittorietà della motivazione, difetto degli elementidella subordinazione16. Il motivo non è meritevole di accoglimento.17. La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai qualiinferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinatocostituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale ilsindacato della Corte di cassazione è equiparabile al piùgenerale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo daparte del giudice di merito; la sussistenza, nell'ambito di uncontratto di lavoro, dell'elemento della subordinazione vacorrettamente individuata sulla base di una serie di indicisintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali lacollaborazione, la continuità della prestazione lavorativa el'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, davalutarsi criticamente e complessivamente, con unaccertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass.n. 14434/2015, n. 11959/2023).18. Nel caso in esame, per quanto riguarda il giudizio di fatto, laCorte di Appello ha effettuato la tipica valutazione di meritoche le competeva; in particolare, inquadrata la fattispecie neiprincipi generali (p. 5), ha ritenuto dimostrato lo svolgimentodi attività come addetto al segretariato con le caratteristichedella subordinazione, nonostante la stipula di contratti dinatura diversa.Numero registro generale 28258/202219. Si tratta di valutazione scevra da vizi logici e giuridici che, nella Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 8847/2026complessiva valutazione del materiale istruttorio, resiste alleData pubblicazione 08/04/2026censure con le quali parte ricorrente pretende, in realtà, disostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito,laddove, invece, tutti gli elementi riportati, unitariamenteconsiderati, sono ampiamente sufficienti a sostenere laconclusione assunta dalla Corte di merito. Pertanto, quellapresa dalla Corte di Appello risulta una decisione congrua, cherientra nei poteri del giudice di merito effettuare, posto chenon viola alcuna norma di legge in ordine alla qualificazione edalla sussunzione del fatto accertato, atteso che gli elementievidenziati confermano la presenza dei requisiti tipici dellavoro subordinato, attraverso cui la persona si mette adisposizione del datore per essere assoggettato al suo poteredi eterodirezione, secondo lo schema unanimemente utilizzatodalla giurisprudenza in merito all’individuazione dellasubordinazione; la decisione cui è pervenuta la Corteterritoriale rappresenta quindi una legittima e logica opzionevalutativa del materiale probatorio, e si sottrae alle censurearticolate nel ricorso con le quali la parte ricorrente si limita arichiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dalgiudice di merito (Cass. n. 8758/2017), in conformità peraltroad analogo esercizio ricostruttivo operato dal Tribunale; néricorre la lamentata inversione della prova, in quanto i giudicidel merito, al contrario, hanno ritenuto idonei gli elementiprobatori allegati e dimostrati dal lavoratore.20. Con l’ottavo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) parte ricorrentedenuncia violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., per mancataammissione delle richieste istruttorie.21. Il motivo è inammissibile.22. Si richiama quanto sopra evidenziato (§ 5) circa la spettanzaesclusiva alle fasi di merito della selezione e valutazione delleprove a base della decisione. Nella specie risulta aNnucmhereo registro generale 28258/2022Numero sezionale 273/2026decadenza dalla prova testimoniale ammessa in primo grado.Numero di raccolta generale 8847/202623. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la regolaD ata pubblicazione 08/04/2026della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, condistrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.24. Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio delcontributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza deipresupposti processuali. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]