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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06393/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30432/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 67 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, t,) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 63 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOC. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Ludovisi, n. 35 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOC. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Ludovisi, n. 35 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 63 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1608/2019, pubblicata in data 16 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 5730 del 2016, pronunciandosi sulla domanda, proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (ora [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in virtù dell'intervenuto concordato fallimentare con cessione delle azioni revocatorie) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni, di inefficacia e di revoca, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, di tutti i versamenti aventi natura solutoria eseguiti sui conti correnti identificati con il n. 1047058-6 ed il n. 1051307-2, intestati alla fallita, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava inefficaci le rimesse solutorie di euro 4.428.275,91 sul primo conto corrente e di euro 13.713,25 sull'altro conto corrente, condannando la Banca convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 4.441.989,06, oltre interessi legali dalla domanda.

2. Avverso detta sentenza hanno interposto appello principale la [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni ed appello incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alla Corte d'appello di Bari che ha rigettato entrambi i gravami.

In sintesi, la Corte territoriale, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con specifico riferimento alla censura afferente le partite bilanciate, ha osservato come, a fronte della incontroversa assenza di una convenzione di bilanciamento, il giudice di primo grado avesse adeguatamente illustrato il proprio convincimento con motivazione puntuale «aderendo alle conclusioni del CTU» che aveva effettuato «una valutazione complessiva delle operazioni di addebito e di accredito bilanciate ed individuato la correlazione valorizzando una serie di parametri tutti indicati».

Ha poi rilevato la tardività della contestazione dell'operazione bilanciata per euro 1.304.104,83, sollevata dalla Banca, ed ha ritenuto infondato il secondo motivo dell'appello incidentale, attinente ad operazioni relative a storni ritenute non revocabili, ponendo in rilievo che nell'atto di citazione la Curatela aveva di sua iniziativa decurtato dalle partite revocabili gli addebiti derivanti da meri storni e che con l'appello incidentale non erano state specificamente evidenziate «eventuali discrasie tra gli storni inizialmente esclusi e quelli presi in considerazione dal CTU supportando motivatamente la presenza di tali divergenze», con la conseguenza che il motivo di gravame si risolveva in un rimando per relationem alle osservazioni contenute da pag. 6 a pag. 32 della CTU a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed alle pagg. da 44 a 83 della comparsa conclusionale.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni propone autonomo ricorso per la cassazione della medesima sentenza, affidandosi a due motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, iscritto in data successiva a quello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, in conformità al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, anche se quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma, in ricorso incidentale (Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36057; Cass., sez. 3, 12/10/2021, n. 27680).

2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67

I. fallimentare ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con riferimento ai criteri applicati per la determinazione delle partite bilanciate, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.».

La ricorrente, premettendo di avere impugnato la sentenza di primo grado sul rilievo che il c.t.u. avesse qualificato come bilanciate operazioni per le quali, in assenza di una convenzione di bilanciamento, non solo non era ravvisabile un collegamento negoziale, ma era anzi presente una sfasatura di data ed importo, evidenzia di avere depositato una articolata consulenza tecnica di parte con cui aveva posto a raffronto n. 92 rimesse con i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, procedendo poi ad esaminare n. 44 operazioni ritenute dal c.t.u. come bilanciate, al fine di spiegare le ragioni per cui la consulenza tecnica d'ufficio non era rispettosa dell'orientamento giurisprudenziale prevalente e per dimostrare l'inesistenza dei presupposti richiesti affinché le partite potessero qualificarsi tali.

Si duole che, a fronte di una analitica disamina di ogni singola operazione, la Corte d'appello si sia limitata a respingere il motivo di gravame ritenendo che il primo giudice, aderendo alle conclusioni del c.t.u., avesse adeguatamente illustrato il proprio convincimento.

3. Con il secondo motivo si denuncia «Difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; in subordine, manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in relazione alla enunciata correttezza della pronuncia del primo giudice in punto partite bilanciate.

Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 161 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.».

La ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che la pronuncia impugnata si risolve in una mera conferma di quanto statuito dal primo giudice, senza esperire alcuna valutazione in merito alle doglianze mosse ai criteri adottati dal c.t.u. al fine di determinare le partite bilanciate, così omettendo di dare contezza del percorso logico seguito; sotto altro profilo, deduce che la sentenza gravata è censurabile per manifesta contraddittorietà della motivazione perché, da una parte, ritiene che il giudice di primo grado abbia adeguatamente illustrato il proprio convincimento facendo proprie le valutazioni del c.t.u. e, dall'altra parte, assume che il c.t.u. nella determinazione delle partite bilanciate, abbia seguito un criterio di consequenzialità e contestualità logica e finalistica tra rimessa e prelievo, ossia un criterio che si discosta da quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di legittimità.

Si duole, altresì, che la Corte sia incorsa in un errore di lettura del verbale di causa del 24 marzo 2009, poiché, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, al c.t.u. non è stato posto il quesito di determinare le partite bilanciate utilizzando il criterio «di consequenzialità e contestualità logica e finalistica tra rimessa e prelievo».

4. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia «Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 161 cod. proc.civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

La ricorrente censura, in particolare, il capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha rigettato il secondo motivo di appello incidentale con cui era stata impugnata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto tardiva la contestazione in ordine alla non revocabilità delle operazioni di storno.

Evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, il Tribunale sul punto si era limitato ad affermare: «la contestazione dell'attrice in ordine alla mancata documentazione della effettività dello storno appare tardiva»; ma non aveva, tuttavia, fatto risalire tale tardività ad una assenza di contestazione risalente all'inizio del giudizio, considerato che la necessità di muovere osservazioni in merito a tali operazioni era sorta con il deposito della c.t.u., che aveva ritenuto non revocabili storni ed insoluti ulteriori rispetto a quelli già decurtati dal Fallimento in sede di atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Di conseguenza, la Corte d'appello, là dove aveva affermato che non era stato eccepito alcunché «in ordine alla assorbente e decisiva considerazione del Tribunale secondo cui la parte attrice non aveva sollevato alcuna questione all'inizio del giudizio», sarebbe incorsa in una erronea ricognizione del contenuto della sentenza di primo grado.

Soggiunge che la motivazione della sentenza impugnata è peraltro incomprensibile sia nella parte in cui sostiene che con l'appello incidentale non sarebbero state specificamente evidenziate eventuali discrasie tra gli storni inizialmente esclusi dalla Curatela e quelli presi in considerazione dal c.t.u., essendo la contestazione sollevata in corso di giudizio afferente a diversi e nuovi storni individuati dal consulente tecnico nel proprio elaborato che la Curatela non aveva considerato tali al momento della proposizione del giudizio, sia nella parte in cui si sostiene che la contestazione consiste in un mero rimando alle osservazioni del consulente di parte ed alle difese svolte in comparsa conclusionale.

Rimarca, quindi, che con il motivo di appello incidentale aveva chiesto la riforma della statuizione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto tardiva la contestazione in ordine agli storni individuati dal c.t.u.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, deducendo la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 105, 111, 300 c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.», censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse ravvisabile il difetto di legittimazione in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria, a seguito di scissione societaria, dell'azione revocatoria esistente nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], assuntrice del concordato del fallimento della CE.DI.

Puglia.

Espone, in particolare, che, non essendo stato interrotto il giudizio di primo grado a seguito dell'omologa del concordato fallimentare in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il giudizio avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie, salva la facoltà del successore di spiegare intervento adesivo dipendente, con la conseguenza che la sentenza emessa dal Tribunale e confermata in sede di appello non può spiegare alcun effetto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., perché quest'ultima è priva di legittimazione.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alle valutazioni svolte dal CTP della Banca nel giudizio di primo grado - violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 67

I. fallimentare, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

La ricorrente censura la decisione impugnata laddove ha ritenuto generica e, comunque, tardiva, la contestazione sollevata con riferimento all'operazione bilanciata per euro 1.304.104,83.

Assume, sul punto, che dopo avere chiesto che il c.t.u. determinasse l'ammontare delle rimesse riferite ad accrediti non andati a buon fine (cd. insoluti), nonché l'ammontare delle cd. partite bilanciate, aveva depositato, in primo grado, le proprie osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, precisando che dall'importo complessivo delle rimesse solutorie, determinato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale, avrebbero dovuto essere detratti ulteriori euro 1.304.104,83, a fronte di operazioni bilanciate finalizzate ad operazioni di segno opposto.

Lamenta, quindi, che la Corte di appello ha concluso erroneamente per la tardività delle osservazioni formulate, sebbene il consulente di parte avesse operato una specifica critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già nel corso della fase istruttoria, immediatamente dopo il deposito della relazione del c.t.u., mediante una puntuale ricostruzione degli importi da bilanciare.

7. Procedendo all'esame del ricorso principale, occorre premettere, con riferimento ai primi due motivi, che costituisce principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l'accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, in modo tale da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego (Cass., sez. 1, 9/11/2007, n. 23393; Cass., sez. 1, 07/03/2008, n. 6190; Cass., sez. 1, 02/07/2010, n. 15782; Cass., sez. 1, 21/01/2013, n. 1351; Cass., sez. 1, 09/08/2017, n. 19751; Cass., sez. 1, 22/05/2019, n. 13838).

E' stato anche affermato che la prova di detti accordi, idonei a dimostrare che la rimessa, piuttosto che atteggiarsi come operazione di rientro, configuri una specifica provvista per una operazione speculare a debito in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato, oltre a derivare da un atto scritto, può anche desumersi da facta concludentia, purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale (Cass., sez. 1, n. 13838/19, cit.).

Posto ciò, non è condivisibile ritenere, come dedotto con il secondo motivo del ricorso principale, che si sia in presenza di una motivazione, in punto di esistenza delle cd. operazioni bilanciate, solo apparente e, dunque, inesistente, in quanto la Corte di merito, facendo espresso riferimento ai principi espressi da questa Corte in materia, ha esplicitato il percorso argomentativo seguito, evidenziando di condividere la sentenza di primo grado che aveva fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva individuato la correlazione esistente tra le diverse operazioni di addebito e di accredito bilanciate.

Quanto detto impone di escludere il lamentato difetto assoluto di motivazione.

Neppure la motivazione è affetta da contraddittorietà.

Tale vizio sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché non è ipotizzabile in caso di contrasto tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti (Cass., sez.

L, 17/08/2020, n. 17196).

Inammissibile è, invece, la doglianza svolta con il primo motivo di ricorso, in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel richiamare a pag. 10 del ricorso l'analisi, effettuata dal consulente di parte della Curatela, di n. 44 operazioni tra quelle ritenute dal c.t.u. come bilanciate e nel sottolineare che tale verifica aveva fatto emergere l'inesistenza dei presupposti affinché quelle operazioni potessero qualificarsi come «bilanciate», censura le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. ed introduce, in realtà, sotto l'apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, contestazioni che investono questioni di fatto già sottoposte alla Corte di merito e contrappone all'apprezzamento svolto dai giudici di merito una diversa ricostruzione delle medesime operazioni, al solo fine di sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, che è preclusa in sede di legittimità.

8. Anche il terzo motivo del ricorso principale è infondato.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053) ha invero affermato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture».

Pertanto, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

E' stato, quindi, precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., n. 22232 del 2016, cit.) Nella specie, la motivazione, condivisibile o non, non è affetta dalle gravi anomalie motivazionali indicate negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati ed è scevra da vizi logici, perché la Corte d'appello, pur rilevando che la [OSCURATO:SOCIETA]. nulla aveva obiettato alla «decisiva considerazione del Tribunale secondo cui la parte attrice non aveva sollevato alcuna questione all'inizio del giudizio», ha illustrato le ragioni poste a fondamento del decisum, avendo posto in rilievo che l'appello incidentale, risolvendosi in un mero richiamo alle osservazioni del consulente di parte ed alle deduzioni difensive svolte in comparsa conclusionale, difettava di specificità, perché ometteva di evidenziare eventuali divergenze tra gli addebiti derivanti da meri storni indicati dalla stessa Curatela nell'atto di citazione di primo grado e quelli individuati dal c.t.u. e, quindi, di segnalare l'eventuale errore imputabile al c.t.0 nella determinazione degli storni presi in esame.

9. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non determina l'improcedibilità delle predette azioni, verificandosi una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso; in tal caso, tuttavia, non è consentita la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., in quanto la chiusura della procedura, comportando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, impone di far luogo all'interruzione del processo.

Peraltro, nel caso in cui il trasferimento sia subordinato alla completa esecuzione del concordato, producendosi l'effetto traslativo soltanto a seguito del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell'art. 136 della legge fallimentare, procede al relativo accertamento, è a tale provvedimento che dev'essere ricollegata la perdita della legittimazione processuale del curatore, restando fino ad allora vincolate tutte le attività all'interesse dei creditori, e permanendo in carica gli organi del fallimento ai fini della sorveglianza sull'adempimento del concordato.

In ogni caso, perché abbia luogo l'interruzione, è necessario che l'evento sia dichiarato dal procuratore costituito o risulti negli altri modi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ., proseguendo altrimenti il processo legittimamente nei confronti del curatore (Cass., sez. 1, 28/02/2007, n. 4766; Cass., sez. 1, 31/08/2015, n. 17339; Cass., sez. 1, 15/06/2018, n. 15793).

Nel caso di specie, il procuratore del fallimento non ha dichiarato l'evento interruttivo, come previsto dall'invocato art. 300 cod. proc. civ., per cui il processo è legittimamente proseguito e la costituzione dell'assuntore, dopo l'evento interruttivo, ha di fatto precluso la dichiarazione di interruzione del giudizio e la sua successiva riassunzione.

Pertanto, la Corte d'appello, facendo buon governo dei principi sopra richiamati, ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., succeduta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a sua volta succeduta alla Curatela, intervenendo volontariamente in giudizio, abbia fatto proprie le domande originariamente formulate dal Fallimento rendendo sostanzialmente non necessaria la interruzione del giudizio e la sua riassunzione.A ciò va aggiunto che, poiché le norme sulla interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi si siano verificati, dell'omessa interruzione, in conseguenza della nuova situazione derivante dalla chiusura del fallimento, non è legittimata a dolersi l'odierna parte ricorrente principale, la quale nessun pregiudizio ha risentito dalla eventuale irregolare prosecuzione del processo, di talché essa non può dedurre la detta omissione come vizio della sentenza che, ciononostante, sia stata pronunciata (Cass., sez. 2, 6/09/2002, n. 12980; Cass., sez. 3, 13/11/2009, n. 24025; Cass., sez. 2, 28/12/2011, n. 29385).

Di una eventuale irregolarità del processo poteva dolersi semmai il Curatore.

10. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

La Corte d'appello, nel rigettare il motivo di gravame concernente la partita bilanciata oggetto di contestazione con il mezzo qui in esame, ha posto a fondamento della decisione, da una parte, la genericità della contestazione effettuata dalla Banca mediante un mero richiamo alle osservazioni del consulente di parte, e, dall'altra, la tardività della contestazione, rilevando che la Banca è tenuta a fornire la prova della presenza di partite bilanciate e ad allegarle tempestivamente.

Le critiche che in questa sede la Banca ricorrente ripropone si incentrano sostanzialmente sulla dichiarata intempestività della contestazione e si limitano a un mero richiamo alle osservazioni svolte dal consulente di parte, ritrascritte a pag. 18 del ricorso, senza chiarire per quali ragioni la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio motivazionale o nella violazione di legge denunciata.

Come chiaramente emerge dalle stesse osservazioni, il consulente di parte della Banca, al fine di confutare le conclusioni raggiunte dal c.t.u., ha fatto riferimento a n. 12 operazioni, di cui ha indicato il relativo importo, e le ha definite «bilanciate in quanto finalizzate ad operazioni di segno opposto tenendo conto di limitati sfasamenti temporali (massimo tre giorni)», omettendo tuttavia di indicare gli elementi idonei a far ritenere che ci si trovasse in presenza di un bila ncia mento.

I giudici di appello, stante la genericità di tali osservazioni, hanno, del tutto correttamente, ritenuto non provata, da parte della Banca, la circostanza che le operazioni elencate dal c.t.u. potessero considerarsi «bilanciate».

Tale apprezzamento di fatto non risulta idoneamente censurato dalla odierna ricorrente che trascura di dedurre il fatto storico che la Corte d'appello avrebbe omesso di prendere in considerazione nella ricostruzione degli importi da bilanciare e la decisività di tale fatto, di talché la censura rivolta alla sentenza impugnata, per come illustrata, si risolve in una critica al convincimento che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio, non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e neppure riconducibile al vizio di violazione di legge dedotto.

In realtà, con la doglianza in esame la Banca sollecita una revisione del merito, preclusa in sede di legittimità, non potendo la parte con il ricorso per cassazione rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali, riservata in via esclusiva al giudice di merito, posto che, a seguito della nuova formulazione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella

I. 7 agosto 2012, n. 134, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 6 - 5, 15/05/2018, n. 11863)

11. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati.

Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30432/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 67 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, t,) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 63 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOC. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Ludovisi, n. 35 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOC. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Ludovisi, n. 35 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 63 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1608/2019, pubblicata in data 16 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 5730 del 2016, pronunciandosi sulla domanda, proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (ora [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in virtù dell'intervenuto concordato fallimentare con cessione delle azioni revocatorie) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni, di inefficacia e di revoca, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, di tutti i versamenti aventi natura solutoria eseguiti sui conti correnti identificati con il n. 1047058-6 ed il n. 1051307-2, intestati alla fallita, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava inefficaci le rimesse solutorie di euro 4.428.275,91 sul primo conto corrente e di euro 13.713,25 sull'altro conto corrente, condannando la Banca convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 4.441.989,06, oltre interessi legali dalla domanda. 2. Avverso detta sentenza hanno interposto appello principale la [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni ed appello incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alla Corte d'appello di Bari che ha rigettato entrambi i gravami. In sintesi, la Corte territoriale, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con specifico riferimento alla censura afferente le partite bilanciate, ha osservato come, a fronte della incontroversa assenza di una convenzione di bilanciamento, il giudice di primo grado avesse adeguatamente illustrato il proprio convincimento con motivazione puntuale «aderendo alle conclusioni del CTU» che aveva effettuato «una valutazione complessiva delle operazioni di addebito e di accredito bilanciate ed individuato la correlazione valorizzando una serie di parametri tutti indicati». Ha poi rilevato la tardività della contestazione dell'operazione bilanciata per euro 1.304.104,83, sollevata dalla Banca, ed ha ritenuto infondato il secondo motivo dell'appello incidentale, attinente ad operazioni relative a storni ritenute non revocabili, ponendo in rilievo che nell'atto di citazione la Curatela aveva di sua iniziativa decurtato dalle partite revocabili gli addebiti derivanti da meri storni e che con l'appello incidentale non erano state specificamente evidenziate «eventuali discrasie tra gli storni inizialmente esclusi e quelli presi in considerazione dal CTU supportando motivatamente la presenza di tali divergenze», con la conseguenza che il motivo di gravame si risolveva in un rimando per relationem alle osservazioni contenute da pag. 6 a pag. 32 della CTU a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed alle pagg. da 44 a 83 della comparsa conclusionale. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni propone autonomo ricorso per la cassazione della medesima sentenza, affidandosi a due motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, iscritto in data successiva a quello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, in conformità al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, anche se quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma, in ricorso incidentale (Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36057; Cass., sez. 3, 12/10/2021, n. 27680). 2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 I. fallimentare ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con riferimento ai criteri applicati per la determinazione delle partite bilanciate, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.». La ricorrente, premettendo di avere impugnato la sentenza di primo grado sul rilievo che il c.t.u. avesse qualificato come bilanciate operazioni per le quali, in assenza di una convenzione di bilanciamento, non solo non era ravvisabile un collegamento negoziale, ma era anzi presente una sfasatura di data ed importo, evidenzia di avere depositato una articolata consulenza tecnica di parte con cui aveva posto a raffronto n. 92 rimesse con i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, procedendo poi ad esaminare n. 44 operazioni ritenute dal c.t.u. come bilanciate, al fine di spiegare le ragioni per cui la consulenza tecnica d'ufficio non era rispettosa dell'orientamento giurisprudenziale prevalente e per dimostrare l'inesistenza dei presupposti richiesti affinché le partite potessero qualificarsi tali. Si duole che, a fronte di una analitica disamina di ogni singola operazione, la Corte d'appello si sia limitata a respingere il motivo di gravame ritenendo che il primo giudice, aderendo alle conclusioni del c.t.u., avesse adeguatamente illustrato il proprio convincimento. 3. Con il secondo motivo si denuncia «Difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; in subordine, manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in relazione alla enunciata correttezza della pronuncia del primo giudice in punto partite bilanciate. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 161 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.». La ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che la pronuncia impugnata si risolve in una mera conferma di quanto statuito dal primo giudice, senza esperire alcuna valutazione in merito alle doglianze mosse ai criteri adottati dal c.t.u. al fine di determinare le partite bilanciate, così omettendo di dare contezza del percorso logico seguito; sotto altro profilo, deduce che la sentenza gravata è censurabile per manifesta contraddittorietà della motivazione perché, da una parte, ritiene che il giudice di primo grado abbia adeguatamente illustrato il proprio convincimento facendo proprie le valutazioni del c.t.u. e, dall'altra parte, assume che il c.t.u. nella determinazione delle partite bilanciate, abbia seguito un criterio di consequenzialità e contestualità logica e finalistica tra rimessa e prelievo, ossia un criterio che si discosta da quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. Si duole, altresì, che la Corte sia incorsa in un errore di lettura del verbale di causa del 24 marzo 2009, poiché, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, al c.t.u. non è stato posto il quesito di determinare le partite bilanciate utilizzando il criterio «di consequenzialità e contestualità logica e finalistica tra rimessa e prelievo». 4. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia «Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 161 cod. proc.civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». La ricorrente censura, in particolare, il capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha rigettato il secondo motivo di appello incidentale con cui era stata impugnata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto tardiva la contestazione in ordine alla non revocabilità delle operazioni di storno. Evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, il Tribunale sul punto si era limitato ad affermare: «la contestazione dell'attrice in ordine alla mancata documentazione della effettività dello storno appare tardiva»; ma non aveva, tuttavia, fatto risalire tale tardività ad una assenza di contestazione risalente all'inizio del giudizio, considerato che la necessità di muovere osservazioni in merito a tali operazioni era sorta con il deposito della c.t.u., che aveva ritenuto non revocabili storni ed insoluti ulteriori rispetto a quelli già decurtati dal Fallimento in sede di atto introduttivo del giudizio di primo grado. Di conseguenza, la Corte d'appello, là dove aveva affermato che non era stato eccepito alcunché «in ordine alla assorbente e decisiva considerazione del Tribunale secondo cui la parte attrice non aveva sollevato alcuna questione all'inizio del giudizio», sarebbe incorsa in una erronea ricognizione del contenuto della sentenza di primo grado. Soggiunge che la motivazione della sentenza impugnata è peraltro incomprensibile sia nella parte in cui sostiene che con l'appello incidentale non sarebbero state specificamente evidenziate eventuali discrasie tra gli storni inizialmente esclusi dalla Curatela e quelli presi in considerazione dal c.t.u., essendo la contestazione sollevata in corso di giudizio afferente a diversi e nuovi storni individuati dal consulente tecnico nel proprio elaborato che la Curatela non aveva considerato tali al momento della proposizione del giudizio, sia nella parte in cui si sostiene che la contestazione consiste in un mero rimando alle osservazioni del consulente di parte ed alle difese svolte in comparsa conclusionale. Rimarca, quindi, che con il motivo di appello incidentale aveva chiesto la riforma della statuizione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto tardiva la contestazione in ordine agli storni individuati dal c.t.u. 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, deducendo la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 105, 111, 300 c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.», censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse ravvisabile il difetto di legittimazione in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria, a seguito di scissione societaria, dell'azione revocatoria esistente nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], assuntrice del concordato del fallimento della CE.DI. Puglia. Espone, in particolare, che, non essendo stato interrotto il giudizio di primo grado a seguito dell'omologa del concordato fallimentare in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il giudizio avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie, salva la facoltà del successore di spiegare intervento adesivo dipendente, con la conseguenza che la sentenza emessa dal Tribunale e confermata in sede di appello non può spiegare alcun effetto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., perché quest'ultima è priva di legittimazione. 6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alle valutazioni svolte dal CTP della Banca nel giudizio di primo grado - violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 67 I. fallimentare, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». La ricorrente censura la decisione impugnata laddove ha ritenuto generica e, comunque, tardiva, la contestazione sollevata con riferimento all'operazione bilanciata per euro 1.304.104,83. Assume, sul punto, che dopo avere chiesto che il c.t.u. determinasse l'ammontare delle rimesse riferite ad accrediti non andati a buon fine (cd. insoluti), nonché l'ammontare delle cd. partite bilanciate, aveva depositato, in primo grado, le proprie osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, precisando che dall'importo complessivo delle rimesse solutorie, determinato dal consulente tecnico nominato dal Tribunale, avrebbero dovuto essere detratti ulteriori euro 1.304.104,83, a fronte di operazioni bilanciate finalizzate ad operazioni di segno opposto. Lamenta, quindi, che la Corte di appello ha concluso erroneamente per la tardività delle osservazioni formulate, sebbene il consulente di parte avesse operato una specifica critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già nel corso della fase istruttoria, immediatamente dopo il deposito della relazione del c.t.u., mediante una puntuale ricostruzione degli importi da bilanciare. 7. Procedendo all'esame del ricorso principale, occorre premettere, con riferimento ai primi due motivi, che costituisce principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l'accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, in modo tale da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego (Cass., sez. 1, 9/11/2007, n. 23393; Cass., sez. 1, 07/03/2008, n. 6190; Cass., sez. 1, 02/07/2010, n. 15782; Cass., sez. 1, 21/01/2013, n. 1351; Cass., sez. 1, 09/08/2017, n. 19751; Cass., sez. 1, 22/05/2019, n. 13838). E' stato anche affermato che la prova di detti accordi, idonei a dimostrare che la rimessa, piuttosto che atteggiarsi come operazione di rientro, configuri una specifica provvista per una operazione speculare a debito in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato, oltre a derivare da un atto scritto, può anche desumersi da facta concludentia, purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale (Cass., sez. 1, n. 13838/19, cit.). Posto ciò, non è condivisibile ritenere, come dedotto con il secondo motivo del ricorso principale, che si sia in presenza di una motivazione, in punto di esistenza delle cd. operazioni bilanciate, solo apparente e, dunque, inesistente, in quanto la Corte di merito, facendo espresso riferimento ai principi espressi da questa Corte in materia, ha esplicitato il percorso argomentativo seguito, evidenziando di condividere la sentenza di primo grado che aveva fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva individuato la correlazione esistente tra le diverse operazioni di addebito e di accredito bilanciate. Quanto detto impone di escludere il lamentato difetto assoluto di motivazione. Neppure la motivazione è affetta da contraddittorietà. Tale vizio sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché non è ipotizzabile in caso di contrasto tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti (Cass., sez. L, 17/08/2020, n. 17196). Inammissibile è, invece, la doglianza svolta con il primo motivo di ricorso, in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel richiamare a pag. 10 del ricorso l'analisi, effettuata dal consulente di parte della Curatela, di n. 44 operazioni tra quelle ritenute dal c.t.u. come bilanciate e nel sottolineare che tale verifica aveva fatto emergere l'inesistenza dei presupposti affinché quelle operazioni potessero qualificarsi come «bilanciate», censura le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. ed introduce, in realtà, sotto l'apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, contestazioni che investono questioni di fatto già sottoposte alla Corte di merito e contrappone all'apprezzamento svolto dai giudici di merito una diversa ricostruzione delle medesime operazioni, al solo fine di sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, che è preclusa in sede di legittimità. 8. Anche il terzo motivo del ricorso principale è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053) ha invero affermato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture». Pertanto, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. E' stato, quindi, precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., n. 22232 del 2016, cit.) Nella specie, la motivazione, condivisibile o non, non è affetta dalle gravi anomalie motivazionali indicate negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati ed è scevra da vizi logici, perché la Corte d'appello, pur rilevando che la [OSCURATO:SOCIETA]. nulla aveva obiettato alla «decisiva considerazione del Tribunale secondo cui la parte attrice non aveva sollevato alcuna questione all'inizio del giudizio», ha illustrato le ragioni poste a fondamento del decisum, avendo posto in rilievo che l'appello incidentale, risolvendosi in un mero richiamo alle osservazioni del consulente di parte ed alle deduzioni difensive svolte in comparsa conclusionale, difettava di specificità, perché ometteva di evidenziare eventuali divergenze tra gli addebiti derivanti da meri storni indicati dalla stessa Curatela nell'atto di citazione di primo grado e quelli individuati dal c.t.u. e, quindi, di segnalare l'eventuale errore imputabile al c.t.0 nella determinazione degli storni presi in esame. 9. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non determina l'improcedibilità delle predette azioni, verificandosi una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso; in tal caso, tuttavia, non è consentita la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., in quanto la chiusura della procedura, comportando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, impone di far luogo all'interruzione del processo. Peraltro, nel caso in cui il trasferimento sia subordinato alla completa esecuzione del concordato, producendosi l'effetto traslativo soltanto a seguito del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell'art. 136 della legge fallimentare, procede al relativo accertamento, è a tale provvedimento che dev'essere ricollegata la perdita della legittimazione processuale del curatore, restando fino ad allora vincolate tutte le attività all'interesse dei creditori, e permanendo in carica gli organi del fallimento ai fini della sorveglianza sull'adempimento del concordato. In ogni caso, perché abbia luogo l'interruzione, è necessario che l'evento sia dichiarato dal procuratore costituito o risulti negli altri modi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ., proseguendo altrimenti il processo legittimamente nei confronti del curatore (Cass., sez. 1, 28/02/2007, n. 4766; Cass., sez. 1, 31/08/2015, n. 17339; Cass., sez. 1, 15/06/2018, n. 15793). Nel caso di specie, il procuratore del fallimento non ha dichiarato l'evento interruttivo, come previsto dall'invocato art. 300 cod. proc. civ., per cui il processo è legittimamente proseguito e la costituzione dell'assuntore, dopo l'evento interruttivo, ha di fatto precluso la dichiarazione di interruzione del giudizio e la sua successiva riassunzione. Pertanto, la Corte d'appello, facendo buon governo dei principi sopra richiamati, ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., succeduta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a sua volta succeduta alla Curatela, intervenendo volontariamente in giudizio, abbia fatto proprie le domande originariamente formulate dal Fallimento rendendo sostanzialmente non necessaria la interruzione del giudizio e la sua riassunzione.A ciò va aggiunto che, poiché le norme sulla interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi si siano verificati, dell'omessa interruzione, in conseguenza della nuova situazione derivante dalla chiusura del fallimento, non è legittimata a dolersi l'odierna parte ricorrente principale, la quale nessun pregiudizio ha risentito dalla eventuale irregolare prosecuzione del processo, di talché essa non può dedurre la detta omissione come vizio della sentenza che, ciononostante, sia stata pronunciata (Cass., sez. 2, 6/09/2002, n. 12980; Cass., sez. 3, 13/11/2009, n. 24025; Cass., sez. 2, 28/12/2011, n. 29385). Di una eventuale irregolarità del processo poteva dolersi semmai il Curatore. 10. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. La Corte d'appello, nel rigettare il motivo di gravame concernente la partita bilanciata oggetto di contestazione con il mezzo qui in esame, ha posto a fondamento della decisione, da una parte, la genericità della contestazione effettuata dalla Banca mediante un mero richiamo alle osservazioni del consulente di parte, e, dall'altra, la tardività della contestazione, rilevando che la Banca è tenuta a fornire la prova della presenza di partite bilanciate e ad allegarle tempestivamente. Le critiche che in questa sede la Banca ricorrente ripropone si incentrano sostanzialmente sulla dichiarata intempestività della contestazione e si limitano a un mero richiamo alle osservazioni svolte dal consulente di parte, ritrascritte a pag. 18 del ricorso, senza chiarire per quali ragioni la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio motivazionale o nella violazione di legge denunciata. Come chiaramente emerge dalle stesse osservazioni, il consulente di parte della Banca, al fine di confutare le conclusioni raggiunte dal c.t.u., ha fatto riferimento a n. 12 operazioni, di cui ha indicato il relativo importo, e le ha definite «bilanciate in quanto finalizzate ad operazioni di segno opposto tenendo conto di limitati sfasamenti temporali (massimo tre giorni)», omettendo tuttavia di indicare gli elementi idonei a far ritenere che ci si trovasse in presenza di un bila ncia mento. I giudici di appello, stante la genericità di tali osservazioni, hanno, del tutto correttamente, ritenuto non provata, da parte della Banca, la circostanza che le operazioni elencate dal c.t.u. potessero considerarsi «bilanciate». Tale apprezzamento di fatto non risulta idoneamente censurato dalla odierna ricorrente che trascura di dedurre il fatto storico che la Corte d'appello avrebbe omesso di prendere in considerazione nella ricostruzione degli importi da bilanciare e la decisività di tale fatto, di talché la censura rivolta alla sentenza impugnata, per come illustrata, si risolve in una critica al convincimento che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio, non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e neppure riconducibile al vizio di violazione di legge dedotto. In realtà, con la doglianza in esame la Banca sollecita una revisione del merito, preclusa in sede di legittimità, non potendo la parte con il ricorso per cassazione rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali, riservata in via esclusiva al giudice di merito, posto che, a seguito della nuova formulazione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 2012, n. 134, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 6 - 5, 15/05/2018, n. 11863) 11. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi
Sentenza Cassazione n. 06393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris