CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 settembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato a dieci mesi di reclusione [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. L'addebito riguarda il falso ideologico attribuito dall'imputato, quale ingegnere autore del collaudo tecnico-amministrativo degli interventi di riqualificazione della scuola elementare S. Allende di [OSCURATO:PERSONA], nella relazione di collaudo con cui si attestava — secondo i Giudici di merito — l'esecuzione di lavori di fatto non effettuati o effettuati in maniera differente da quanto previsto dal progetto esecutivo. Va precisato che erano stati tratti a giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente direttore dei lavori e RUP delle medesime opere, per i diversi reati di falso ideologico (capo B) e abuso di ufficio (capo A) in relazione all'attestazione dell'esecuzione dei lavori di cui al reato ascritto ad Anastasi ed al conseguente pagamento a favore dell'impresa affidataria. In primo grado, i predetti erano stati assolti dal reato di cui all'art. 323 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato e, quanto ad uno dei SAL reputati falsi, anche in ordine al reato di cui all'art. 479 cod. pen., con la formula 'perché il fatto non sussiste'. L'addebito residuo di falso ideologico nei loro confronti è stato dichiarato prescritto in appello. 2. Contro la decisione della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le proprie doglianze a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen. in relazione al d.P.R. 207 del 2010 e vizio di motivazione. Secondo l'art. 227 d.P.R. cit., i difetti e le mancanze nell'esecuzione dei lavori possono essere ripianati — laddove di poca entità e riparabili in breve tempo — con prescrizioni all'esecutore dei lavori da eseguirsi entro un certo termine ovvero, se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'importo che per loro dovrebbe essere corrisposto — determinato dall'organo di collaudo nel suo certificato — può essere detratto dal credito dell'esecutore. Tali attività di segnalazione erano state puntualmente svolte dall'imputato e rendicontate nel certificato di collaudo, nella relazione di collaudo, nei verbali di visita di collaudo e nella relazione sulle riserve. Ciò nonostante, i Giudici di merito hanno valorizzato solo la frase di stile riportata negli atti di collaudo attestante l'avvenuta esecuzione delle opere secondo il progetto e le varianti approvate, pretermettendo la richiesta dell'appellante di un'analisi integrale degli atti di collaudo. La Corte di merito — aggiunge il ricorrente — non aveva indicato quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo lecito. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del dolo della fattispecie nonché vizio di motivazione sul punto. Il ricorrente insiste, anche ai fini della prova del dolo generico del reato, sull'inconciliabilità tra la volontà di attestare il falso e la segnalazione, nell'intero incarto del collaudo, di tutte le difformità e carenze della ditta, con conseguente adozione dei provvedimenti correttivi e rigetto di tutte le riserve dell'impresa, fatto da cui era nato addirittura un contenzioso tra stazione appaltante e impresa, vinto dalla prima. A fronte di ventinove pagine in cui erano segnalate tutte le difformità, è stato dato rilievo all'unica, infelice frase che l'imputato aveva lasciato lì per leggerezza. La sentenza impugnata avrebbe risposto all'obiezione in maniera tautologica, contradditoria — laddove, in precedenza, aveva parlato di "irresponsabilità" del prevenuto — e carente perché non ha affrontato il tema difensivo dell'assenza di secondi fini, sviluppato non già per trasformare il dolo da generico a specifico, ma per smentire la ritenuta sussistenza del coefficiente soggettivo della fattispecie. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio che, nonostante specifico motivo di appello, è rimasto del tutto inesplorato nella decisione avversata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. 1. Le ragioni dell'annullamento risiedono nell'omissione motivazionale che caratterizza la sentenza impugnata quanto ad alcuni temi critici sviluppati nel gravame di merito, concernenti sia il profilo oggettivo che quello soggettivo della condotta dell'imputato. 1.1. Quanto al primo aspetto, l'atto di appello aveva ampiamente discettato in ordine alla necessità di una valutazione complessiva del fascicolo del collaudo, al fine di apprezzare quali attività di verifica fossero state svolte dall'imputato nella sua veste di collaudatore. Si sosteneva, infatti, che l'opera avesse ampiamente raggiunto il risultato dell'efficienza energetica — ad un costo inferiore a quello inizialmente previsto — e che il prevenuto avesse svolto con rigore il suo compito di verifica, elencando i passaggi delle sue attività; sosteneva, quindi, l'impugnante come, proprio in ragione delle riserve manifestate circa la corretta esecuzione dei lavori, fossero state effettuate detrazioni dall'importo pattuito con l'impresa Mida, fosse stato incaricato altro appaltatore e fosse nato un contenzioso con la prima, che aveva addirittura condotto ad una vertenza giudiziaria con il Comune. In questa ottica — si legge nell'appello — andava contestualizzata la frase valorizzata dai Giudici di merito circa la conformità delle opere realizzate a quelle progettate ed approvate, salvo modeste variazioni rientranti nella discrezionalità , della direzione dei lavori, che perdeva la sua portata mistificatoria rispetto a quanto accertato dal pubblico ufficiale ove collocata all'esito della puntuale segnalazione, nel fascicolo del collaudo — costituente atto unico cui fare riferimento — delle anomalie rilevate. 1.2. Anche da un punto di vista soggettivo, l'appellante riteneva che il contrasto esistente tra la frase "incriminata" e tutto quanto evincibile dal fascicolo del collaudo pure da lui redatto evidenziasse l'assenza di dolo, rendendo possibile ascrivere ad una mera leggerezza l'utilizzo della frase di stile nel certificato di collaudo. A questo riguardo, l'appellante segnalava una possibile, cattiva interpretazione, da parte sua, dei compiti del collaudatore rispetto alla conformità dell'opera al progetto originario ed alle varianti, esaltando altresì — pur dicendosi consapevole nella natura generica del dolo della fattispecie, ma ragionando in termini di prova del coefficiente soggettivo — l'assenza di qualsivoglia finalità neanche di mera compiacenza con l'impresa, addirittura danneggiata dai suoi rilievi, tanto che non gli era mai stato imputato l'abuso d'ufficio originariamente ascritto agli altri protagonisti della vicenda. 2. Tanto premesso, il Collegio reputa che, effettivamente, la sentenza impugnata non abbia risposto compiutamente alle doglianze dell'atto di appello, dando, così, luogo ad un'omissione motivazionale su snodi cruciali del ragionamento probatorio circa la penale responsabilità dell'imputato che impone una nuova valutazione da parte dei Giudici di appello. 2.1. Quanto al profilo oggettivo della condotta, la Corte di merito ha esaltato, in senso accusatorio, la frase, scritta nel certificato di collaudo, «i lavori sono stati, in genere, eseguiti secondo il progetto e le variazioni approvate, salvo lievi modifiche nei limiti discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione», attribuendovi una rilevanza tranciante quanto alla immutatio veri di cui all'editto accusatorio. Così facendo, tuttavia, il Collegio di appello ha pretermesso ogni valutazione, in primo luogo, quanto all'effettivo contenuto del complessivo incarto del collaudo, in tesi contenente affermazioni in contrasto con quanto attestato nel certificato conclusivo. In secondo luogo, in conseguenza della prima omissione, è mancato uno scrutinio circa la rilevanza, quanto al senso dell'immutatio veri, di quanto eventualmente si evinceva dal complesso del fascicolo del collaudo riguardo alle riserve ed alle censure circa l'operato dell'impresa appaltatrice; né la sentenza impugnata ha smentito motivatamente, in radice, che detto fascicolo potesse ritenersi valorizzabile come segmento di un più ampio resoconto delle operazioni e delle valutazioni del collaudatore, sì da reputarlo indifferente quanto alla portata attestatrice della frase finale e smentire quanto l'appellante andava propugnando. Tale carenza si riverbera, altresì, sul profilo soggettivo e rende inappagante anche la relativa motivazione. Innanzitutto, il ricorrente lamenta fondatamente che la Corte territoriale sia incorsa in una contraddizione argomentativa quando ha parlato di «irresponsabilità» del prevenuto salvo poi escludere che l'apposizione della frase del certificato di collaudo potesse ritenersi ascrivibile a mera leggerezza. Tuttavia non è questo il fuoco del vizio che contraddistingue la pronunzia avversata: più che questa caduta di linearità della decisione avversata, infatti, la sentenza impugnata merita censura quando non ha sviluppato — dando riscontro agli enunciati censori dell'appello — il tema della carenza di prova di una condotta volontaria del prevenuto piuttosto che di una superficialità nell'attestare quanto si ricava dal certificato di collaudo. A questo proposito occorre precisare che, né nell'appello né nel ricorso per cassazione, si sostiene che il dolo della fattispecie sia specifico e che la complessiva condotta censoria rispetto alle inefficienze dell'impresa appaltatrice e l'assenza di prova di una volontaria direzione agevolatrice di quest'ultima possano incidere, di per sé, sulla sussistenza del coefficiente anzidetto. Piuttosto, l'assenza di finalità agevolative sottese all'azione dell'imputato è stata valorizzata dalla difesa sotto il profilo del — mancato — accertamento del dolo generico e della dimostrazione che, invece, si era trattato di una mera leggerezza nel ricorrere ad una frase di stile. Tanto più che, nell'appello, è stata adoperata l'argomentazione logica secondo cui era marcatamente singolare che Anastasi avesse riferito puntualmente di ogni anomalia dell'iter della realizzazione dell'opera, con le conseguenze circa i rapporti con l'impresa già sopra riportati, per poi smentirsi con la frase finale. Ebbene, la Corte territoriale, benché abbia evocato un precedente di questa Corte che depone per la necessità che l'agente sia consapevole dell'immutatio veri e che quest'ultima non gli possa essere ascritta quando addebitabile a mera leggerezza, non ha poi sviluppato detto ragionamento se non focalizzando l'attenzione esclusivamente sulla frase finale, la cui corrispondenza al vero è smentita dalla difformità delle opere realizzate a quelle del progetto e della variante, difformità che neanche il ricorrente contesta, pur rimarcando che, ciò nonostante, l'opera aveva raggiunto un risultato migliore quanto all'efficienza energetica e ad un costo inferiore. Ed è proprio quel filone giurisprudenziale evocato dalla Corte distrettuale che va ricordato, ribadendone i principi espressi, per chiarire quale sia il compito del Giudice di merito nel valutare il discrimine tra dolo e colpa in materia di falso.Secondo gli insegnamenti di questa Corte — che si è espressa sia rispetto a casi di falsità materiale che ideologica — ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, non è richiesto l'animus nocendi vel decipiendi essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri che, tuttavia, non costituisce un dolo in re ipsa e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (Sez. 5, n. 4552 del 12/12/2022 dep. 2023, n.m.; Sez. 1, n. 27230 del 11/09/2020, Taroni, Rv. 279785; Sez. 5, n. 30727 del 30/6/2020, n.m.; Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). Le circostanze dell'azione, dunque, vanno valutate non perché occorra una specifica finalizzazione della condotta di chi attesta il falso, ma per reputare raggiunta la prova che si sia trattato di una falsificazione volontaria piuttosto che di un'affermazione dovuta a mera superficialità e, quindi, per indagare sul tema del distinguo tra dolo (ancorché generico) e colpa. Condiviso e ribadito tale principio, ne consegue che, nel ritenere sussistente, oltre ogni ragionevole dubbio, il coefficiente soggettivo della condotta, la Corte distrettuale avrebbe dovuto compiutamente affrontare il tema devoluto dall'appellante e contestualizzare l'attestazione del certificato di collaudo nell'ambito del comportamento complessivo dell'imputato e delle attività da quest'ultimo svolte quale collaudatore; ciò allo scopo di escludere che la frase finale fosse frutto di mera superficialità e del ricorso a frasi di stile. 3. Alla luce delle considerazioni sviluppate, la Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). 4. Il terzo motivo di ricorso — sul trattamento sa