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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27210/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

Vdif sore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 dicembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, a seguito di giudizio abbreviato, condannava: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e di esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione del condominio in cui abitava [OSCURATO:PERSONA] in Bitonto, reati commessi il 29 luglio 2015 in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA] e aggravati per la pluralità di persone e perché gli autori si erano avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di tentato omicidio dei fratelli Francesco e [OSCURATO:PERSONA], e per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, commessi in concorso con Tarullo e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., in Bitonto il 18 agosto 2015; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per i connessi reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, reati commessi in Bitonto il 18 ottobre 2015, aggravati, fra l'altro, perché gli autori si erano avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci e mesi due di reclusione e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni; D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e di euro 4.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci di reclusione e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni.

Sulla base del compendio probatorio, il Giudice per le indagini preliminari collocava i fatti in un contesto di conflitto tra clan rivali nella lotta per il controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti e qualificava le condotte come realizzate con le forme tipiche del metodo mafioso.

2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello le difese degli imputati.

Con atti successivi, tutti gli imputati rinunciavano ad alcuni motivi di impugnazione.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] rinunciavano alle doglianze circa la propria responsabilità e insistevano per l'accoglimento di quelle afferenti al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinunciavano ai motivi inerenti alla propria responsabilità e insistevano per l'accoglimento del motivo afferente alla riqualificazione della contestazione di duplice tentato omicidio in lesioni personali volontarie aggravate e del motivo afferente al trattamento sanzionatorio.

Tutti gli imputati insistevano per l'accoglimento delle censure avverso il riconoscimento delle condizioni per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 clel 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991.

3. Con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza di primo grado.

In particolare, il giudice di appello riqualificava i reati che erano stati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come duplice tentato omicidio in lesioni personali aggravate.

Inoltre, concedeva a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti diverse da quella di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991.

Il giudice di appello rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi quattro di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi sei di reclusione e in euro 3.800,00 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione e in euro 2.400,00 di multa.

Eliminava inoltre la misura di sicurezza, disposta nel giudizio di primo grado, della libertà vigilata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Antuoferrno e Lo russo.

4. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto articolato in due motivi.

4.1. Con il primo motivo, la difesa censura la sentenza impugnata per illogicità della motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991.

Secondo le doglianze, il giudice di appello ha solo genericamente elencato i principi di diritto applicabili, con motivazione resa indistintamente per tutti i capi di imputazione.

Il giudice di appello, lungi dal fare riferimento a condotte evocative in modo specifico della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, ha omesso di tenere conto del fatto che, in occasione della condotta tenuta dai tre ricorrenti il 29 luglio 2015 - reati in materia di armi -, [OSCURATO:PERSONA] non era apparso in alcun modo intimidito alla vista dei tre soggetti armati e aveva iniziato a sparare dal suo terrazzo.

In relazione al duplice tentato omicidio del 18 agosto 2015, contestato tra i ricorrenti al solo [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce che il giudice di appello non ha fornito alcuna motivazione circa il metodo mafioso, circa la condotta agevolatrice dell'associazione mafiosa e circa l'identificazione della citata associazione.

4.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 125 e 605 cod. proc. pen e dell'art. 133 cod. pen. e per mancanza assoluta di motivazione.

Secondo le doglianze, il giudice di appello non ha valutato i profili relativi alla personalità e al comportamento degli imputati ai fini della determinazione della pena nel minimo edittale, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Se il giudice di appello avesse fatto tali valutazioni, sarebbe stata consentita, in ordine al comportamento collaborativo tenuto dagli imputati, una valutazione più ampia, non limitata alla sola concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudice di appello avrebbe dovuto valorizzare la giovane età degli imputati, il modesto disvalore dei precedenti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e il comportamento c:ollaborativo tenuto dagli stessi e concretizzatosi nella scelta del rito abbreviato e nella rinuncia ai motivi di censura sull'affermazione di responsabilità.

5. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Con unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e per illogicità della motivazione.

6. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante dell'essersi avvalso del metodo mafioso e circa la mancata assoluzione per il reato di duplice tentato omicidio.

Secondo le doglianze difensive, la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto assente, poiché mancherebbero i requisiti della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo esposto nell'atto congiunto di ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sussiste la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, circostanza ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, commessa evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222-01).

È stato inoltre statuito che detta circostanza aggravante ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190- 01).

La giurisprudenza di legittimità ha infine precisato che, per la configurabilità di detta aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01).

1.2. Tanto premesso in astratto, deve notarsi che nel caso in esame il giudice di appello ha fornito una motivazione che non risulta priva di logicità, congruità e adeguatezza, ma è aderente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha basato la propria valutazione su elementi relativi sia al complesso delle condotte tenute nel conflitto tra i clan, sia alle singole posizioni degli imputati.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il giudice di appello ha affermato che tutte le azioni criminose oggetto di contestazione erano risultate evocative della forza intimidatrice di un vincolo associativo ed avevano ingenerato nella popolazione del luogo un silenzio omertoso e un'assistenza passiva al susseguirsi degli atti criminali.

Il giudice di appello ha affermato, inoltre, che le modalità eclatanti delle azioni criminali e le finalità delle medesime, volte ad ottenere il controllo del territorio per lo spaccio di droga e per altre attività criminali, erano tipiche di un agire con metodo mafioso.

Inoltre, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha notato come il duplice tentato omicidio sia stato portato avanti in pieno giorno, a volto scoperto, con finalità ritorsive e punitive.

Valutazioni analoghe sono state svolte in riferimento ai reati di detenzione e porto di arma contestato a tutti e tre gli imputati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle modalità eclatanti di realizzazione dell'azione criminale, alla finalità intimidatoria e ritorsiva, all'omertà ingenerata nella popolazione del luogo.

Né può rilevare in senso contrario la circostanza, dedotta nell'atto di ricorso, relativa alla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già il giudice di appello, con motivazione che ncin è illogica né contraddittoria, ha evidenziato come la reazione di [OSCURATO:PERSONA] costituisca ulteriore elemento rilevatore del metodo mafioso, poiché è tipica dei contesti criminali più efferati.

Né può rilevare in senso contrario la doglianza difensiva circa la mancata individuazione dell'associazione di stampo mafioso di riferimento, poiché la circostanza aggravante ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, ritenuta sussistente nel caso concreto, non è stata contestata per un profilo di agevolazione della citata associazione, ma per il profilo dell'avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.

Il secondo motivo dell'atto di ricorso unitario nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione, gravante sul giudice di merito circa la determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258410-01).

Nel caso in esame, il giudice di appello ha adeguatamente esposto le ragioni circa la determinazione del trattamento sanzionatorio, compiuto alla luce non solo della personalità degli imputati e dei segnali di resipiscenza, ma anche della gravità dei reati.

Perciò,, il giudice di appello ha aderito ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto equa la pena concretamente irrogata, valutando complessivamente il fatto ed evidenziando i criteri adottati fra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. 3.

Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché proposto personalmente dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA], come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01).

Nel caso in esame, il ricorso è proposto personalmente dall'imputato, mentre il difensore ha solamente autenticato la firma.

Perciò, il ricorso per cassazione è stato proposto in violazione di quanto prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen. 4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammis:sibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati, né possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01).

È stato inoltre statuito che, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01).

4.2. Nel caso in esame, il ricorso è inammissibile, come sopra anticipato, perché, da un lato, censura genericamente la sentenza di appello circa il riconoscimento della circostanza aggravante dell'essersi avvalso delle modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., e non esplicita le ragioni sottese a tale doglianza; dall'altro lato, lamenta la ritenuta responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato, mentre tale censura, avanzata nell'atto di appello, è stata oggetto di rinuncia. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha insistito ivi solamente per l'accoglimento della richiesta di riqualificazione del fatto contestato.

Né può rilevare in senso contrario il fatto che, nell'atto di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], nello stesso motivo di doglianza relativo alla qualificazione del fatto, avanzava censure circa la consistenza del quadro probatorio a carico di costui. [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla collocazione grafica di tali censure, la rinuncia effettuata da [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto i suoi effetti con riguardo alle doglianze difensive circa la sua responsabilità penale.

5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per le ragioni sopra esposte.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Vdif sore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, a seguito di giudizio abbreviato, condannava: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e di esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione del condominio in cui abitava [OSCURATO:PERSONA] in Bitonto, reati commessi il 29 luglio 2015 in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA] e aggravati per la pluralità di persone e perché gli autori si erano avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di tentato omicidio dei fratelli Francesco e [OSCURATO:PERSONA], e per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, commessi in concorso con Tarullo e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., in Bitonto il 18 agosto 2015; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per i connessi reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, reati commessi in Bitonto il 18 ottobre 2015, aggravati, fra l'altro, perché gli autori si erano avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci e mesi due di reclusione e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni; D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e di euro 4.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci di reclusione e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. Sulla base del compendio probatorio, il Giudice per le indagini preliminari collocava i fatti in un contesto di conflitto tra clan rivali nella lotta per il controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti e qualificava le condotte come realizzate con le forme tipiche del metodo mafioso. 2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello le difese degli imputati. Con atti successivi, tutti gli imputati rinunciavano ad alcuni motivi di impugnazione. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] rinunciavano alle doglianze circa la propria responsabilità e insistevano per l'accoglimento di quelle afferenti al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinunciavano ai motivi inerenti alla propria responsabilità e insistevano per l'accoglimento del motivo afferente alla riqualificazione della contestazione di duplice tentato omicidio in lesioni personali volontarie aggravate e del motivo afferente al trattamento sanzionatorio. Tutti gli imputati insistevano per l'accoglimento delle censure avverso il riconoscimento delle condizioni per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 clel 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991. 3. Con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza di primo grado. In particolare, il giudice di appello riqualificava i reati che erano stati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come duplice tentato omicidio in lesioni personali aggravate. Inoltre, concedeva a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti diverse da quella di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991. Il giudice di appello rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni sette e mesi quattro di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi sei di reclusione e in euro 3.800,00 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione e in euro 2.400,00 di multa. Eliminava inoltre la misura di sicurezza, disposta nel giudizio di primo grado, della libertà vigilata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Antuoferrno e Lo russo. 4. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, la difesa censura la sentenza impugnata per illogicità della motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991. Secondo le doglianze, il giudice di appello ha solo genericamente elencato i principi di diritto applicabili, con motivazione resa indistintamente per tutti i capi di imputazione. Il giudice di appello, lungi dal fare riferimento a condotte evocative in modo specifico della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, ha omesso di tenere conto del fatto che, in occasione della condotta tenuta dai tre ricorrenti il 29 luglio 2015 - reati in materia di armi -, [OSCURATO:PERSONA] non era apparso in alcun modo intimidito alla vista dei tre soggetti armati e aveva iniziato a sparare dal suo terrazzo. In relazione al duplice tentato omicidio del 18 agosto 2015, contestato tra i ricorrenti al solo [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce che il giudice di appello non ha fornito alcuna motivazione circa il metodo mafioso, circa la condotta agevolatrice dell'associazione mafiosa e circa l'identificazione della citata associazione. 4.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 125 e 605 cod. proc. pen e dell'art. 133 cod. pen. e per mancanza assoluta di motivazione. Secondo le doglianze, il giudice di appello non ha valutato i profili relativi alla personalità e al comportamento degli imputati ai fini della determinazione della pena nel minimo edittale, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Se il giudice di appello avesse fatto tali valutazioni, sarebbe stata consentita, in ordine al comportamento collaborativo tenuto dagli imputati, una valutazione più ampia, non limitata alla sola concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di appello avrebbe dovuto valorizzare la giovane età degli imputati, il modesto disvalore dei precedenti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e il comportamento c:ollaborativo tenuto dagli stessi e concretizzatosi nella scelta del rito abbreviato e nella rinuncia ai motivi di censura sull'affermazione di responsabilità. 5. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e per illogicità della motivazione. 6. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante dell'essersi avvalso del metodo mafioso e circa la mancata assoluzione per il reato di duplice tentato omicidio. Secondo le doglianze difensive, la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto assente, poiché mancherebbero i requisiti della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo esposto nell'atto congiunto di ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, dunque inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sussiste la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, circostanza ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, commessa evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222-01). È stato inoltre statuito che detta circostanza aggravante ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190- 01). La giurisprudenza di legittimità ha infine precisato che, per la configurabilità di detta aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01). 1.2. Tanto premesso in astratto, deve notarsi che nel caso in esame il giudice di appello ha fornito una motivazione che non risulta priva di logicità, congruità e adeguatezza, ma è aderente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha basato la propria valutazione su elementi relativi sia al complesso delle condotte tenute nel conflitto tra i clan, sia alle singole posizioni degli imputati. Per quanto riguarda il primo aspetto, il giudice di appello ha affermato che tutte le azioni criminose oggetto di contestazione erano risultate evocative della forza intimidatrice di un vincolo associativo ed avevano ingenerato nella popolazione del luogo un silenzio omertoso e un'assistenza passiva al susseguirsi degli atti criminali. Il giudice di appello ha affermato, inoltre, che le modalità eclatanti delle azioni criminali e le finalità delle medesime, volte ad ottenere il controllo del territorio per lo spaccio di droga e per altre attività criminali, erano tipiche di un agire con metodo mafioso. Inoltre, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha notato come il duplice tentato omicidio sia stato portato avanti in pieno giorno, a volto scoperto, con finalità ritorsive e punitive. Valutazioni analoghe sono state svolte in riferimento ai reati di detenzione e porto di arma contestato a tutti e tre gli imputati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle modalità eclatanti di realizzazione dell'azione criminale, alla finalità intimidatoria e ritorsiva, all'omertà ingenerata nella popolazione del luogo. Né può rilevare in senso contrario la circostanza, dedotta nell'atto di ricorso, relativa alla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già il giudice di appello, con motivazione che ncin è illogica né contraddittoria, ha evidenziato come la reazione di [OSCURATO:PERSONA] costituisca ulteriore elemento rilevatore del metodo mafioso, poiché è tipica dei contesti criminali più efferati. Né può rilevare in senso contrario la doglianza difensiva circa la mancata individuazione dell'associazione di stampo mafioso di riferimento, poiché la circostanza aggravante ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, ritenuta sussistente nel caso concreto, non è stata contestata per un profilo di agevolazione della citata associazione, ma per il profilo dell'avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Il secondo motivo dell'atto di ricorso unitario nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, dunque inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione, gravante sul giudice di merito circa la determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258410-01). Nel caso in esame, il giudice di appello ha adeguatamente esposto le ragioni circa la determinazione del trattamento sanzionatorio, compiuto alla luce non solo della personalità degli imputati e dei segnali di resipiscenza, ma anche della gravità dei reati. Perciò,, il giudice di appello ha aderito ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto equa la pena concretamente irrogata, valutando complessivamente il fatto ed evidenziando i criteri adottati fra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché proposto personalmente dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA], come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01). Nel caso in esame, il ricorso è proposto personalmente dall'imputato, mentre il difensore ha solamente autenticato la firma. Perciò, il ricorso per cassazione è stato proposto in violazione di quanto prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammis:sibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati, né possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01). È stato inoltre statuito che, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01). 4.2. Nel caso in esame, il ricorso è inammissibile, come sopra anticipato, perché, da un lato, censura genericamente la sentenza di appello circa il riconoscimento della circostanza aggravante dell'essersi avvalso delle modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., e non esplicita le ragioni sottese a tale doglianza; dall'altro lato, lamenta la ritenuta responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato, mentre tale censura, avanzata nell'atto di appello, è stata oggetto di rinuncia. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha insistito ivi solamente per l'accoglimento della richiesta di riqualificazione del fatto contestato. Né può rilevare in senso contrario il fatto che, nell'atto di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], nello stesso motivo di doglianza relativo alla qualificazione del fatto, avanzava censure circa la consistenza del quadro probatorio a carico di costui. [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla collocazione grafica di tali censure, la rinuncia effettuata da [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto i suoi effetti con riguardo alle doglianze difensive circa la sua responsabilità penale. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibili
Sentenza Cassazione n. 27210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris