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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 27519/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23294/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETOdel TRIBUNALE di NAPOLI depositat o il 17/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con decreto comunicato il 18-6-2020 il tribunale di Napoli, vista l'istanza de ositata dai commissari giu z a nel concordato preventivo (omoogato) della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , ha liquidato il co penso nella complessiva somma di 1.213.175,01 EUR, oltre le spese genera, l’Iva e gli altri accessori, al lordo dell’ac onto già liquidato e versato di 750.00 EUR oltre le spese generali .

Ha motivato considerando che passivo concordatario ammontava a 3 32 000,00 EUR e che l'attivo concordatario era ris ato pari a 202.272.165,00 EUR.

Ha poi rilevato che, così come emerge nte dalla relazione conclusiva del 28 agg o 2020, il concordato era stato integralmente eseg o, sicché d oveva inten ersi compiuta anche la estazione di vigilanza sull'esecuzione del medesimo.

Ha quindi liquidato l’importo sopra detto “richiamata l'applica i à del d.m. 30 / 2012 e visto l'art. 39 l .f.”, nonché “ esa a gli atti e sentito il g.d.”.

I commissari giudiziali, tutti componenti lo [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione in due motivi.

La società non ha svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato una memoria in forma di “note di discussione”.

Ragioni della decisione

I. – Con entrambi i motivi , che possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti chiedono che il decreto del tribunale di Napoli sia cassato per violazione degli artt. 156 cod. proc. civ. e 111 cost., nonché per violazione o falsa applicazione degli artt. 165 e 39 legge fall. 135 cod. proc. civ., 5 del d.m. n. 570 del 2012, 111 cost.Assumono che, tenendo conto dei criteri stabiliti dall’ art. 5 del d.m. n. 30 del 2012richiamato dal tribunale, sarebbe stata applicata la percentuale minima prevista dalla normativa in vigore senza, tuttavia , alcuna motivazione in ordine alla determinazione dei compensi liquidati.

II. -Il ricorso è fondato nel senso che segue.

III. - Il ragionamento svolto dai ricorrenti muove dalla considerazione che lo stesso tribunae, in sede di liquidazione dei due acconti richiamati nel provvedimento (decreti del 10-4-2019 e del 5-12- 2019), aveva riconosciuto 'importanza dell'opera prestata dai commissari e la co plessità della procedura.

Sarebbe dunque contraddittorio,e comunque incoerente,il riferito e immotivato “cambio d’impostazione” del decreto di liquidazione del compenso finale, perché al contrario, ferma la possibilità del tribunale di discostarsi, in sede di liquidazione finale dalla qualificazione dell’attività dei commissari come precedentemente effettuata in assenza di una revisione della qualificazione suddetta dovrebbe sempre permanere quella di cui ai decreti precedentemente emessi.

La sintesi finale, che accomuna i due motivi di doglianza, è testualmente questa: “o la motivazione è quella fornita nei precedenti decreti di liquidazione degli acconti , implicitamen t e richiamati nel provvedimento finale, ed allora può ipotizzarsi un a nullità per contraddittorietà tra dispositivo e giustificazione logica dello stesso (..); oppure la motivazione dei decreti sugli acconti deve ritenersi del tutto estranea al provvedimento finale, ed allora questo sarà nullo perché privo di ogni motivazione”.

IV. –Simile prospettazione solo in parte può essere condivisa.

In verità il decreto va cassato, ma semplicemente perché immotivato strutturalmente.

V. - Q uesta Corte da anni va ripetendo che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (d.m. n. 570 del 1992 , come anche d.m. 30 del 2012) , risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione.

Inverosono stati sempre cassati, in applicazione di tale principio, i decreti di liquidazione contenente solo un riferimento alla consistenza dell'attivo e del passivo(v. tra le varie Cass. Sez. 1 n. 6202 - 10, Cass. Sez. 6-1 n. 19053-17).

Per quanto la motivazione possa essere anche implicita, vale a dire integrata – per esempio - dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, ove sia priva di richiami espliciti ai parametri applicatie ai criteri in concreto adottati la stessa è solo apparente, così da comportare la nullità del provvedimento (v. anche Cass. Sez. 1 3871-20, Cass. Sez. 6-1 n. 26894-20 e molte altre).

VI. -Alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale si estendono i suddetti medesimi principi, unitariamente all’ambito applicativo dell’art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 (v.

Cass. Sez. 6-1 n. 11219-18), seppure con le dovute differenziazioni dettate dalle tipologie del concordato(v.

Cass. Sez. 1 n. 15790-23).

Cosicché è evidente che, per quanto non condizionato dalle valutazioni espresse nei decreti di liquidazioni degli acconti (a differenza di quanto da tal punto di vista sembraritenere la parte ricorrente), anche il decreto di liquidazione del compenso finale del commissario giudiziale deve essere motivato mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata ( e v. difatti Cass. Sez. 1 n. 4713-21, Cass. Sez. 1 n. 16856-17).

VII. –Considerato in siffatta prospettiva il decreto del tribunale di Napoli è affetto da motivazione solo parvente, poiché infine la motivazione è stata composta da meri riferimenti alla “richiamata l'applica i à del d.m. 30/2012 ”, all’art.

“ 39 l.f.”, all’ esa gli atti ” e al fatto di essere stato “sentito il g.d.”.Al di là dell’indicazione circa l’ammontare dell’attivo e del passivo concordatario e degli acconti già liquidati niente è detto a esplicazione del criterio di computo del compenso, secondo la forbice determinata tra il minimo e il massimo di cui al richiamato d.m. n. 30 del 2012.

Il decreto va cassato.

Segue il rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Napoli anche per le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23294/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETOdel TRIBUNALE di NAPOLI depositat o il 17/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con decreto comunicato il 18-6-2020 il tribunale di Napoli, vista l'istanza de ositata dai commissari giu z a nel concordato preventivo (omoogato) della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , ha liquidato il co penso nella complessiva somma di 1.213.175,01 EUR, oltre le spese genera, l’Iva e gli altri accessori, al lordo dell’ac onto già liquidato e versato di 750.00 EUR oltre le spese generali . Ha motivato considerando che passivo concordatario ammontava a 3 32 000,00 EUR e che l'attivo concordatario era ris ato pari a 202.272.165,00 EUR. Ha poi rilevato che, così come emerge nte dalla relazione conclusiva del 28 agg o 2020, il concordato era stato integralmente eseg o, sicché d oveva inten ersi compiuta anche la estazione di vigilanza sull'esecuzione del medesimo. Ha quindi liquidato l’importo sopra detto “richiamata l'applica i à del d.m. 30 / 2012 e visto l'art. 39 l .f.”, nonché “ esa a gli atti e sentito il g.d.”. I commissari giudiziali, tutti componenti lo [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione in due motivi. La società non ha svolto difese. I ricorrenti hanno depositato una memoria in forma di “note di discussione”. Ragioni della decisione I. – Con entrambi i motivi , che possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti chiedono che il decreto del tribunale di Napoli sia cassato per violazione degli artt. 156 cod. proc. civ. e 111 cost., nonché per violazione o falsa applicazione degli artt. 165 e 39 legge fall. 135 cod. proc. civ., 5 del d.m. n. 570 del 2012, 111 cost.Assumono che, tenendo conto dei criteri stabiliti dall’ art. 5 del d.m. n. 30 del 2012richiamato dal tribunale, sarebbe stata applicata la percentuale minima prevista dalla normativa in vigore senza, tuttavia , alcuna motivazione in ordine alla determinazione dei compensi liquidati. II. -Il ricorso è fondato nel senso che segue. III. - Il ragionamento svolto dai ricorrenti muove dalla considerazione che lo stesso tribunae, in sede di liquidazione dei due acconti richiamati nel provvedimento (decreti del 10-4-2019 e del 5-12- 2019), aveva riconosciuto 'importanza dell'opera prestata dai commissari e la co plessità della procedura. Sarebbe dunque contraddittorio,e comunque incoerente,il riferito e immotivato “cambio d’impostazione” del decreto di liquidazione del compenso finale, perché al contrario, ferma la possibilità del tribunale di discostarsi, in sede di liquidazione finale dalla qualificazione dell’attività dei commissari come precedentemente effettuata in assenza di una revisione della qualificazione suddetta dovrebbe sempre permanere quella di cui ai decreti precedentemente emessi. La sintesi finale, che accomuna i due motivi di doglianza, è testualmente questa: “o la motivazione è quella fornita nei precedenti decreti di liquidazione degli acconti , implicitamen t e richiamati nel provvedimento finale, ed allora può ipotizzarsi un a nullità per contraddittorietà tra dispositivo e giustificazione logica dello stesso (..); oppure la motivazione dei decreti sugli acconti deve ritenersi del tutto estranea al provvedimento finale, ed allora questo sarà nullo perché privo di ogni motivazione”. IV. –Simile prospettazione solo in parte può essere condivisa. In verità il decreto va cassato, ma semplicemente perché immotivato strutturalmente. V. - Q uesta Corte da anni va ripetendo che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (d.m. n. 570 del 1992 , come anche d.m. 30 del 2012) , risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione. Inverosono stati sempre cassati, in applicazione di tale principio, i decreti di liquidazione contenente solo un riferimento alla consistenza dell'attivo e del passivo(v. tra le varie Cass. Sez. 1 n. 6202 - 10, Cass. Sez. 6-1 n. 19053-17). Per quanto la motivazione possa essere anche implicita, vale a dire integrata – per esempio - dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, ove sia priva di richiami espliciti ai parametri applicatie ai criteri in concreto adottati la stessa è solo apparente, così da comportare la nullità del provvedimento (v. anche Cass. Sez. 1 3871-20, Cass. Sez. 6-1 n. 26894-20 e molte altre). VI. -Alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale si estendono i suddetti medesimi principi, unitariamente all’ambito applicativo dell’art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 (v. Cass. Sez. 6-1 n. 11219-18), seppure con le dovute differenziazioni dettate dalle tipologie del concordato(v. Cass. Sez. 1 n. 15790-23). Cosicché è evidente che, per quanto non condizionato dalle valutazioni espresse nei decreti di liquidazioni degli acconti (a differenza di quanto da tal punto di vista sembraritenere la parte ricorrente), anche il decreto di liquidazione del compenso finale del commissario giudiziale deve essere motivato mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata ( e v. difatti Cass. Sez. 1 n. 4713-21, Cass. Sez. 1 n. 16856-17). VII. –Considerato in siffatta prospettiva il decreto del tribunale di Napoli è affetto da motivazione solo parvente, poiché infine la motivazione è stata composta da meri riferimenti alla “richiamata l'applica i à del d.m. 30/2012 ”, all’art. “ 39 l.f.”, all’ esa gli atti ” e al fatto di essere stato “sentito il g.d.”.Al di là dell’indicazione circa l’ammontare dell’attivo e del passivo concordatario e degli acconti già liquidati niente è detto a esplicazione del criterio di computo del compenso, secondo la forbice determinata tra il minimo e il massimo di cui al richiamato d.m. n. 30 del 2012. Il decreto va cassato. Segue il rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Napoli anche per le spese del
Decreto Cassazione n. 27519/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris