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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 09913/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32100-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 418/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La CTR della Toscana con sentenza n. 418/2020 rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente proposto contro gli avvisi di accertamento relativi a Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti.

Il giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell'amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamo ne.

Avverso la sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 della

I. n. 84 del 1994 nonché degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182 del 2003, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel porto commerciale di Talamone quale sede di [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene che la sola autorità competente per l'area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l'[OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 32100 sez.

MT ud. 26-01-2022 -2- Marittima presente all'interno del Porto di Talamone e cioè, nel caso di specie, l'Ufficio della [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993.

La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e della illegittima commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente e retroattivamente anche a quella degli ormeggi.

Preliminarmente va rilevato che, con ordinanze interlocutorie nn. 8778, 37504 e 37505 del 2021 di questa Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile la questione oggetto dei primo motivo di ricorso, in quanto di non immediata evidenza decisoria.

Ritiene pertanto il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo con rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022.

Il Presidente io Napo itano [OSCURATO:PERSONA] oggi -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32100-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 418/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR della Toscana con sentenza n. 418/2020 rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente proposto contro gli avvisi di accertamento relativi a Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti. Il giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell'amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamo ne. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 della I. n. 84 del 1994 nonché degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182 del 2003, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel porto commerciale di Talamone quale sede di [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che la sola autorità competente per l'area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l'[OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 32100 sez. MT ud. 26-01-2022 -2- Marittima presente all'interno del Porto di Talamone e cioè, nel caso di specie, l'Ufficio della [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993. La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e della illegittima commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente e retroattivamente anche a quella degli ormeggi. Preliminarmente va rilevato che, con ordinanze interlocutorie nn. 8778, 37504 e 37505 del 2021 di questa Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile la questione oggetto dei primo motivo di ricorso, in quanto di non immediata evidenza decisoria. Ritiene pertanto il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo con rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022. Il Presidente io Napo itano [OSCURATO:PERSONA] oggi -
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