CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 28435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -e-alcz. 62 i'71,—//v)--co...?--2-A CL) c tt_t32&s. 2g,rig Ii ku ) fh(ve- [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze irrevocabili, per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, violazione legge armi ed estorsione, questi ultimi reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 (sentenza n. 1) violazione della legge sulle armi e ricettazione (sentenza n. 2) e estorsione, lesioni personali e sequestro di persona aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 (sentenza n. 3). Considerato che il vizio dedotto dal condannato, a mezzo del difensore, avv. S. Valenza (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 27 Cost), anche alla stregua delle ulteriori argomentazioni svolte con la memoria difensiva fatta pervenire in data 28 marzo 2023, non è consentito in sede di legittimità posto che si tratta di doglianza volta a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa peraltro dal prospettare travisamento in cui sarebbe incorso il giudice di merito. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati„ se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato che va considerato l'indirizzo giurisprudenziale costante secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati. Considerato, infatti, che è stato sottolineato dal giudice dell'esecuzione, al di là degli scenari che il ricorrente dipinge con riferimento agli assetti del clan D'Ausilio indicati da ultimo nella memoria difensiva, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il dato temporale, trattandosi di fatti commessi a distanza cronologica significativa (per essere i fatti relativi alla partecipazione al clan D'Ausilio, di cui alla sentenza sub 1, commessi negli anni 2000-2001, negli anni 2011 e 2012, quelli di cui alla sentenza sub 2, nonché nell'anno 2016, quelli giudicati con la sentenza sub 3), peraltro notando una diversa collocazione spaziale del luogo di esecuzione di alcuni dei fatti giudicati e la peculiarità dell'episodio commesso in data 13 febbraio 2016 in Licola, rispetto al quale non risulta contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Rilevato, dunque, che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)1 a1 versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile