Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:86
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TO0555(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2025 –
TW e a. / SRB (CRU)
(causa T-555/17)
«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1-8, e 30, §§ 1 e 2)
(v. punti 13, 14)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, della Commissione europea, di [OSCURATO:PERSONA], SA e di [OSCURATO:PERSONA], SA.
3)
I sigg. TW, TY e UA sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB).
4)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Commissione si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento.
5)
[OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] relative alle istanze di intervento.