Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 58/2011
ECLI:EU:C:2011:829
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CO0446_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C‑446/10 P(R),
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 settembre 2010,
[OSCURATO:SOCIETA], con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata dagli avv.ti M. Siragusa, T. Müller‑Ibold e F. Salerno,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] ed É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE,
sentito il primo avvocato generale, sig. J. Mazák,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea 9 luglio 2010, causa T‑177/10 R, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 novembre 2009, C(2009) 8112 def., relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «decisione controversa»), decisione il cui art. 2, nn. 1‑3, ordina il recupero dell’aiuto di Stato che la Repubblica italiana ha illegittimamente concesso alla società suddetta a partire dal 1° gennaio 2006 mediante contributi compensativi erogati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (in prosieguo: la «Cassa conguaglio»).
Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al giudice dell’urgenza
2. I fatti all’origine della controversia e la procedura svoltasi dinanzi al giudice dell’urgenza vengono illustrati nei punti 1‑14 dell’ordinanza impugnata come segue:
«1 La richiedente, la [OSCURATO:SOCIETA] (...), è una società di diritto italiano che appartiene al gruppo americano [OSCURATO:PERSONA]. Essa è interamente controllata da un’altra società italiana, la [OSCURATO:SOCIETA] [in prosieguo: la “[OSCURATO:SOCIETA]”]. [OSCURATO:PERSONA] SL [in prosieguo: la “[OSCURATO:PERSONA]”] detiene il complesso delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. A sua volta la [OSCURATO:PERSONA] è interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], che ne detiene il 100% delle azioni. La società madre della [OSCURATO:PERSONA] è la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto del Delaware ([OSCURATO:PERSONA]), a sua volta interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA].
2 La richiedente è proprietaria di due impianti di produzione di alluminio primario, ubicati a Portovesme, in Sardegna, e a Fusina, in Veneto; quest’ultimo è stato chiuso nel maggio del 2010. Tali impianti erano stati ceduti alla richiedente dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito della privatizzazione di quest’ultima.
3 Nella decisione 96/C 288/04 notificata alla Repubblica italiana e pubblicata il 1° ottobre 1996 (in prosieguo: la “decisione [OSCURATO:SOCIETA]”), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dopo aver esaminato varie misure concesse alla [OSCURATO:SOCIETA] all’atto della privatizzazione, tra cui una tariffa elettrica preferenziale concessa dall’ENEL, a quell’epoca ente pubblico, agli impianti acquistati dalla richiedente, ha concluso, in merito a tale tariffa, destinata ad essere applicata sino al 31 dicembre 2005, che essa non costituiva un aiuto di Stato perché l’ENEL, fatturando una tariffa per la produzione di alluminio primario che copre i costi marginali e contribuisce ai costi fissi (in prosieguo: la “tariffa [OSCURATO:SOCIETA]”), “[si comportava come un normale operatore commerciale] dato che tali tariffe le consent[ivan]o di fornire elettricità ai suoi massimi utenti industriali in regioni nelle quali esist[eva] un forte eccesso di capacità in termini di produzione di energia elettrica”.
4 Negli anni immediatamente successivi all’adozione della decisione [OSCURATO:SOCIETA], il sistema elettrico italiano è stato ristrutturato in vista della graduale liberalizzazione del mercato comunitario dell’energia elettrica.
5 In un primo momento, dopo la sua privatizzazione, l’ENEL fatturava alla richiedente il prezzo pieno ordinario applicato a grandi clienti industriali, mentre spettava agli altri consumatori di energia elettrica fornire i fondi necessari affinché la richiedente potesse continuare a fruire della tariffa [OSCURATO:SOCIETA]. In pratica, alla richiedente veniva applicato il prezzo pieno, ma essa fruiva di uno sconto diretto in bolletta. L’ENEL finanziava tale sconto grazie ai ricavi di un nuovo onere parafiscale.
6 Successivamente, la richiedente pagava il prezzo contrattualmente stipulato con l’ENEL e riceveva ex post dalla [Cassa conguaglio], un ente pubblico, un contributo compensativo che [, di fatto,] le consentiva di continuare a pagare (...) la tariffa [OSCURATO:SOCIETA]. Per la richiedente questo nuovo meccanismo era entrato in vigore nel settembre 2004.
7 Più precisamente, con decreto 6 febbraio 2004, la pubblica amministrazione italiana [prorogava fino] al 30 giugno 2007 la tariffa elettrica preferenziale applicata alla richiedente. Sotto il profilo economico, il risultato prodotto dal nuovo sistema era identico a quello prodotto dal regime previgente. È solo successivamente che, con una legge del 2005, le autorità italiane hanno prorogato al 2010 la tariffa preferenziale concessa alla richiedente, introducendo un meccanismo di indicizzazione. Quest’ultima proroga costituisce oggetto del procedimento di indagine formale C 36/2006 avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 relativamente agli impianti della richiedente in Veneto e in Sardegna.
8 Nell’ambito del procedimento formale, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, in data 19 gennaio 2007, alle autorità italiane una lettera in cui indicava la propria volontà di trovare una soluzione che permettesse di porre termine all’istruttoria tramite l’introduzione da parte dell’Italia di un programma di cessione di capacità virtuali ([OSCURATO:PERSONA] [...]) in Sardegna. Il programma (...), che dovrebbe comportare la diminuzione dei prezzi per i consumatori finali ad un livello prossimo ai costi variabili, è entrato in funzione in Sardegna il 22 ottobre 2009.
9 In esito al procedimento formale, in data 19 novembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione [controversa], il cui art. 1 dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Repubblica italiana ha concesso illegalmente alla richiedente a partire dal 1° gennaio 2006.
10 Nella decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] considera privi di rilievo sia l’analisi sviluppata nella decisione [OSCURATO:SOCIETA] sia i calcoli forniti dalle autorità italiane e dalla richiedente per dimostrare che la tariffa preferenziale concessa a quest’ultima è ancora conforme ai criteri della decisione [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’importo da recuperare corrisponde alla somma di tutte le componenti compensative versate dalla Cassa conguaglio alla richiedente.
11 Per l’impianto del Veneto, la decisione [controversa] dispone all’art. 2 che è soggetto al recupero il periodo compreso fra il 1° gennaio 2006 e la data di adozione della decisione stessa, ossia il 19 novembre 2009. Per l’impianto della Sardegna, la [OSCURATO:PERSONA] prevede solo un recupero parziale, relativamente al periodo tra il 1° gennaio 2006 ed il 18 gennaio 2007. La decisione [controversa] indica il metodo di calcolo di tale importo, senza specificare l’esatto ammontare dell’aiuto da recuperare.
Procedimento e conclusioni delle parti
12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2010, la richiedente ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione [controversa], portata a sua conoscenza il 12 febbraio 2010, nella parte relativa all’aiuto di Stato n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) che la Repubblica italiana le avrebbe concesso.
13 Con separata istanza, depositata nella cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2010, la richiedente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, con cui chiede in sostanza che il presidente del Tribunale voglia:
– sospendere l’esecuzione della decisione [controversa], nella misura in cui si riferisce all’aiuto di Stato n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006);
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
14 Nelle osservazioni scritte depositate nella cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2010, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– respingere la domanda di sospensione dell’esecuzione;
– condannare la richiedente alle spese».
L’ordinanza impugnata
3. Nell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato se fosse soddisfatta la condizione relativa all’urgenza e quindi se il richiesto provvedimento di sospensione dell’esecuzione fosse necessario per evitare alla ricorrente un danno grave e irreparabile. Ai punti 42‑44 della citata ordinanza, il presidente del Tribunale ha definito l’oggetto preciso della domanda di provvedimenti provvisori e il danno fatto valere, rilevando, da un lato, che, pur risultando dal testo di tale domanda che la ricorrente chiede ripetutamente la sospensione della decisione controversa nella sua interezza, l’insieme dei suoi argomenti volti a dimostrare l’urgenza si riferisce alla sospensione dell’esecuzione del solo ordine di recupero imposto dall’art. 2, nn. 1‑3, di tale decisione. Dall’altro lato, il presidente del Tribunale ha rilevato che il danno immediato prospettato dalla ricorrente nel caso di specie ha natura meramente finanziaria, in quanto consiste in una somma di denaro che essa dovrebbe rimborsare alla Repubblica italiana, tenendo presente che su tale qualificazione non incidono le conseguenze determinate dall’asserita chiusura dell’impianto di Portovesme.
4. Ai punti 47 e 48 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha considerato che, in presenza di un rischio di danno meramente finanziario, il quale può di regola costituire l’oggetto di una successiva compensazione finanziaria, il provvedimento provvisorio richiesto sarebbe giustificato solo se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa principale.
5. A questo proposito, ai punti 49‑51 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha rilevato che la valutazione della situazione materiale di una società deve prendere in considerazione, in particolare, le caratteristiche del gruppo al quale essa è collegata attraverso il suo azionariato, atteso che gli interessi oggettivi di tale società non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone fisiche o giuridiche che la controllano o che fanno parte dello stesso gruppo. Il presidente del Tribunale ha dichiarato che un diniego unilaterale di aiuto da parte della società madre del gruppo al quale appartiene una società che chiede la sospensione dell’esecuzione non sarebbe sufficiente, in linea di principio, per escludere la presa in considerazione della situazione finanziaria di tale gruppo, tranne quando sia dimostrato che la società madre o altre società consociate del gruppo stesso si trovavano nell’impossibilità giuridica di fornire sostegno finanziario a detta società richiedente. Ad ogni modo, il presidente del Tribunale ha constatato che dagli atti di causa emerge che il gruppo cui appartiene la ricorrente è piuttosto incline a fornirle sostegno finanziario.
6. Il presidente del Tribunale ha altresì sottolineato che la richiedente non aveva dimostrato, da un lato, che i mezzi di ricorso ad essa offerti dal diritto nazionale non le consentissero di evitare di subire un danno grave e irreparabile e, dall’altro, che non le sarebbe stato possibile ottenere una successiva compensazione del danno subìto mediante un’azione di risarcimento.
7. Di conseguenza, il presidente del Tribunale ha constatato che la condizione relativa all’urgenza non era soddisfatta e che l’assenza di urgenza era corroborata dal bilanciamento dei diversi interessi in gioco.
8. Sulla scorta di tali considerazioni, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori, senza esaminare se fosse soddisfatta la condizione relativa all’esistenza di un fumus boni juris .
Conclusioni delle parti
9. Con la sua impugnazione la ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa e, in subordine, il rinvio della causa dinanzi al giudice del Tribunale competente per i provvedimenti provvisori. La ricorrente chiede pertanto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
10. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
11. A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce sette motivi, riguardanti rispettivamente:
– un’esposizione ed una valutazione inesatte dei fatti e degli elementi di prova versati in atti;
– un’erronea valutazione della rilevanza della posizione del gruppo cui essa appartiene per stabilire il requisito dell’urgenza;
– un errore di diritto derivante dal fatto che il presidente del Tribunale avrebbe statuito su una questione di diritto nazionale;
– un errore di diritto derivante dal fatto che il presidente del Tribunale avrebbe ritenuto che, per comprovare l’urgenza, essa ricorrente fosse tenuta a dimostrare di aver esaurito i mezzi di ricorso interni offerti dal diritto nazionale;
– un errore di diritto derivante dalla constatazione secondo cui il danno prospettato era di natura riparabile;
– un errore di diritto derivante dall’omessa presa in considerazione, nell’ordinanza impugnata, del fumus boni juris in sede di valutazione dell’urgenza e del bilanciamento degli interessi in gioco, e
– una violazione procedurale nonché una violazione dei diritti della difesa in quanto il presidente del Tribunale avrebbe deciso senza previa audizione delle parti e senza fornire alcuna motivazione a questo proposito.
Sul secondo motivo
12. Con il suo secondo motivo, da esaminarsi in primo luogo, la ricorrente fa valere che l’ordinanza impugnata è inficiata da un errore di diritto nella misura in cui il presidente del Tribunale, nel giudicare l’urgenza, ha erroneamente valutato la rilevanza della posizione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla possibilità che tale gruppo sia disposto a concedere ad essa ricorrente un sostegno finanziario. Più in particolare, la ricorrente ritiene che il presidente del Tribunale avrebbe dovuto verificare, a seguito di un’analisi in concreto, se il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avesse interesse a sostenere la propria controllata, dato che la mancanza di aiuti finanziari da parte del gruppo metterebbe in pericolo l’esistenza della ricorrente.
13. La ricorrente ritiene che, in conformità a una giurisprudenza consolidata, l’esistenza di un danno grave ed irreparabile debba essere valutata in base alle circostanze del caso di specie, avendo riguardo ai fatti concreti e alle questioni di diritto specificamente inerenti alla controversia in esame [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8705, punto 57]. Una tale analisi concreta sarebbe richiesta anche nell’ambito di un gruppo di imprese. Il giudice dovrebbe pertanto esaminare se il gruppo cui un’impresa appartiene sia, nello specifico caso concreto, interessato alla sopravvivenza di tale impresa. Infatti, qualora una controllata sia in perdita, la società madre potrebbe non avere alcun interesse alla sua sopravvivenza e, pertanto, gli interessi delle due società potrebbero non coincidere. Un’analisi in concreto dell’interesse della società madre nella sua controllata dovrebbe, quindi, sempre essere compiuta, non potendosi ricavare alcuna conclusione a priori dalla mera circostanza che la parte richiedente le misure cautelari appartenga ad un gruppo di imprese.
14. Secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata ignora interamente questi principi. Con tale decisione il presidente del Tribunale avrebbe tentato di stabilire una presunzione in base alla quale gli interessi di una società interamente controllata e quelli della società madre sono necessariamente identici, senza mai verificare se il gruppo abbia un interesse in concreto alla sopravvivenza della società in questione.
15. Infine, la ricorrente evidenzia come l’approccio seguito dal presidente del Tribunale nell’ordinanza impugnata avrebbe conseguenze paradossali. Infatti esso, da un lato, porterebbe a ritenere che una società madre sia sempre disposta ad investire capitale per la sopravvivenza della propria controllata, anche quando un simile investimento non avrebbe alcun senso dal punto di vista economico. Orbene, una società madre non potrebbe mai agire senza prendere in considerazione gli interessi dei suoi azionisti e la redditività dei propri investimenti. Se tali interessi fossero meglio tutelati dalla liquidazione della controllata, la società madre dovrebbe astenersi dall’intervenire.
16. Dall’altro lato, la presunzione stabilita dal presidente del Tribunale nell’ordinanza impugnata sarebbe in contrasto con il principio secondo cui lo stato di insolvenza costituisce un danno irreparabile. Per motivi oggettivi, nessun investitore razionale accorderebbe un prestito o investirebbe nel capitale di un’impresa se, a causa della situazione in cui versa la società, questa non è in grado di restituire il prestito o l’investimento non è profittevole. Inoltre, la presunzione che il presidente del Tribunale sembra avallare nell’ordinanza impugnata riconoscerebbe una tutela cautelare ad una società priva di legami di gruppo, ma negherebbe la stessa tutela ad un’impresa facente parte di un gruppo, il che configurerebbe una disparità di trattamento.
17. Va ricordato in proposito che, nell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha valutato, conformemente a una giurisprudenza consolidata, se l’eventuale danno prospettato dalla ricorrente potesse essere qualificato grave e irreparabile non soltanto alla luce delle dimensioni e del fatturato della ricorrente stessa, ma anche considerando le caratteristiche del gruppo cui essa appartiene [v. in tal senso, segnatamente, ordinanze del presidente della Corte 23 maggio 1990, cause riunite C‑51/90 R e C‑59/90 R, Comos‑Tank e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2167, punto 26, nonché 15 aprile 1998, causa C‑43/98 P(R), Camar/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1815, punto 36].
18. Infatti, questo criterio si basa sull’idea secondo cui gli interessi oggettivi dell’impresa di cui trattasi non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone, fisiche o giuridiche, che la controllano o che fanno parte dello stesso gruppo, e secondo cui, di conseguenza, la gravità e l’irreparabilità del danno asserito vanno valutate ponendosi a livello del gruppo composto dalle suddette persone fisiche e giuridiche. Questa coincidenza di interessi giustifica in particolare che l’interesse dell’impresa in questione a continuare ad esistere non sia valutato indipendentemente dall’interesse che i soggetti che la controllano o che sono membri dello stesso gruppo nutrono riguardo alla sua sopravvivenza [ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 2010, causa C‑113/09 P(R), Ziegler/[OSCURATO:PERSONA], punto 46].
19. Dopo aver constatato, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, che, alla luce della capacità finanziaria del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il danno risultante dall’eventuale esecuzione della decisione controversa non era qualificabile né come grave né come irreparabile, il presidente del Tribunale ha poi esaminato, al punto 54 della medesima ordinanza, l’argomento della ricorrente secondo cui le capacità finanziarie del gruppo al quale essa appartiene sarebbero prive di rilievo ai fini della valutazione del suo danno personale, dal momento che nessuna delle società appartenenti a tale gruppo sarebbe tenuta – né del resto sarebbe disposta – a concederle il minimo sostegno finanziario.
20. A questo proposito, il presidente del Tribunale ha correttamente constatato che anche un diniego unilaterale di aiuto da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sufficiente, in linea di principio, per escludere la presa in considerazione della situazione finanziaria del gruppo stesso. Infatti, l’entità del danno prospettato non può dipendere dalla volontà unilaterale della società madre del gruppo al quale appartiene una società che richiede la sospensione dell’esecuzione, in una situazione in cui – come nel caso della ricorrente, integrata al 100% nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] tramite una catena di varie società madri che conducono fino alla [OSCURATO:PERSONA]. – gli interessi di tali società facenti parte dello stesso gruppo coincidono oggettivamente [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑364/99 P(R), DSR‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8733, punti 50 e 54, nonché 23 marzo 2001, causa C‑7/01 P(R), FEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2559, punto 46].
21. Al riguardo, è importante aggiungere che, in un caso come quello presente, in cui sussiste un forte grado di integrazione della società interessata nel gruppo cui essa appartiene, il rifiuto di tale gruppo di fornire il proprio sostegno a detta società ai fini del pagamento di un debito risultante da un ordine di recupero di un aiuto di Stato contribuirebbe almeno in parte all’insorgere del danno asserito.
22. Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il ragionamento del presidente del Tribunale sarebbe in contrasto con il principio secondo cui lo stato di insolvenza costituisce un danno irreparabile, è sufficiente ricordare come un siffatto principio generale e assoluto non sia ammesso nell’ambito della valutazione dell’urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori. Al contrario, come rilevato dal presidente del Tribunale, l’eventuale insolvenza di una società non implica necessariamente che il requisito relativo all’urgenza sia soddisfatto. Infatti, nell’ambito dell’esame della capacità finanziaria di un’impresa, la valutazione della sua situazione materiale può essere effettuata tenendo conto in particolare delle caratteristiche del gruppo al quale essa è collegata attraverso il suo azionariato, ciò che potrebbe indurre il giudice cautelare a ritenere che il requisito dell’urgenza non sia soddisfatto, nonostante il prevedibile stato di insolvenza dell’impresa [v. ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 2002, causa C‑232/02 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8977, punti 55 e 56].
23. Infine, per quanto attiene all’argomento secondo cui il ragionamento seguito dal presidente del Tribunale equivarrebbe ad una disparità di trattamento, in quanto esso porterebbe a concedere la possibilità di ottenere provvedimenti cautelari ad una società priva di vincoli di gruppo, negando invece tale possibilità ad un’impresa facente parte di un gruppo, è sufficiente ricordare che il rispetto del principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑248/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10211, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, la situazione di una società appartenente ad un gruppo multinazionale ed integrata al 100% in quest’ultimo non è per nulla paragonabile a quella di una società indipendente priva di qualsiasi collegamento azionario con altre società.
24. Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che il presidente del Tribunale correttamente ha concluso che, in una situazione come quella del caso di specie, il fatto di non prendere in considerazione la situazione del gruppo cui appartiene la ricorrente sarebbe giustificato solo se fosse accertato che tale gruppo si trovava nell’impossibilità giuridica di fornire a quest’ultima il proprio sostegno finanziario.
25. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non è sul punto inficiata da un errore di diritto e che il secondo motivo deve essere respinto perché infondato.
Sul primo motivo
26. Con il suo primo motivo, che va esaminato in secondo luogo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, al punto 56 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha snaturato il senso di alcuni elementi di prova versati in atti, ciò che lo avrebbe portato a concludere erroneamente che il gruppo [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’essere intenzionato a chiudere immediatamente la fonderia di Portovesme, era piuttosto disposto a fornire il proprio sostegno finanziario alla ricorrente.
27. In primo luogo, la ricorrente osserva che dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] tenutasi in data 11 maggio 2010, che era allegato alla domanda di provvedimenti provvisori, risulta che la casa madre statunitense non ha manifestato l’intenzione di intervenire, in un momento di grave crisi dei mercati, per ripianare le perdite generate dall’esecuzione dalla decisione controversa.
28. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, se è pur vero che nel 2009 la [OSCURATO:SOCIETA] ha ricevuto un importo di EUR 180 milioni direttamente dal suo azionista unico, la [OSCURATO:SOCIETA], resta comunque il fatto che dal citato verbale risulta che la contribuzione della [OSCURATO:SOCIETA] era stata eseguita al solo fine di evitare lo scioglimento della [OSCURATO:SOCIETA] a motivo della riduzione del suo capitale al di sotto del minimo legale, e che ciò non implica che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia alcuna disponibilità a fornire ulteriore sostegno. Ciò implicherebbe ancor meno che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] a livello globale abbia una qualche propensione al salvataggio della [OSCURATO:SOCIETA]. Infatti, questo stesso verbale dimostrerebbe piuttosto che la contribuzione della [OSCURATO:SOCIETA] ha esaurito tutte le risorse che avrebbero potuto essere utilizzate nel 2010 per garantire sostegno vitale alla [OSCURATO:SOCIETA].
29. In terzo luogo, la ricorrente osserva che dagli atti allegati alla domanda di provvedimenti provvisori emerge che l’interesse del gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla continuazione delle attività in Italia è stato da sempre subordinato alla certezza di poter ottenere elettricità a prezzi competitivi per le sue fonderie nel lungo periodo. La ricorrente ammette che, come ha osservato il presidente del Tribunale al punto 56 dell’ordinanza impugnata, siffatti prezzi possono risultare dalla normativa nazionale approvata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 2010, C(2010) 3222 def., recante approvazione di un regime di compensazione per i servizi di «interrompibilità» istantanea nel settore elettrico in Sardegna e in Sicilia (GU 2010, C 205, pag. 2). Orbene, l’approvazione di tale regime da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe idonea a incidere sulle decisioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] relative ad un eventuale sostegno finanziario alla ricorrente, in ragione del fatto che esso sarebbe limitato a tre anni.
30. In quarto luogo, per quanto riguarda le garanzie fornite dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente nel 2009 per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente afferma che il presidente del Tribunale non ha preso in considerazione il fatto che tali garanzie erano state richieste dalla Cassa conguaglio, che la [OSCURATO:PERSONA] si era opposta in giudizio a tale richiesta osservando che era contra legem, e che dette garanzie erano state fornite unicamente perché ciò rappresentava l’unico modo per mantenere le fonderie in attività, in attesa di un esito favorevole della procedura di esame degli aiuti di Stato pendente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].
31. A questo proposito, occorre osservare che l’argomentazione della ricorrente è essenzialmente diretta contro le constatazioni operate dal presidente del Tribunale al punto 56 dell’ordinanza impugnata. In tale punto, dopo aver constatato che la ricorrente non aveva fornito la prova del fatto che il gruppo cui essa apparteneva si trovasse nell’impossibilità giuridica di fornirle un sostegno finanziario, il presidente del Tribunale ha proceduto alla valutazione di alcuni degli elementi del fascicolo, per giungere alla conclusione che esistevano indizi secondo cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato disposto a fornire il proprio sostegno finanziario alla ricorrente.
32. Orbene, indipendentemente dalla questione se la valutazione di tali elementi da parte del presidente del Tribunale configuri uno snaturamento dei fatti, è importante constatare che tale parte del ragionamento è destinata a rafforzare la constatazione secondo cui la ricorrente non aveva fornito la prova del fatto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] si trovasse nell’impossibilità giuridica di fornirle un sostegno finanziario ai fini dell’esecuzione della decisione controversa.
33. Inoltre, il primo motivo e gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno del medesimo mirano piuttosto a dimostrare che, contrariamente alla valutazione effettuata dal presidente del Tribunale, dagli atti del fascicolo risulterebbe che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non aveva l’intenzione di assicurare il salvataggio della ricorrente fornendole un sostegno finanziario.
34. Orbene, come risulta dai punti 17‑25 della presente ordinanza, giustamente il presidente del Tribunale ha affermato che la questione relativa alla disponibilità del gruppo [OSCURATO:PERSONA] a concedere un sostegno finanziario alla ricorrente non era pertinente ai fini della valutazione dell’urgenza.
35. Ne consegue che, anche a supporla fondata, l’argomentazione della ricorrente non sarebbe idonea a rimettere in discussione la conclusione principale del presidente del Tribunale relativa al fatto che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova riguardo all’impossibilità giuridica per il gruppo [OSCURATO:PERSONA] di fornirle il suo sostegno finanziario, e dunque non potrebbe portare all’annullamento dell’ordinanza impugnata.
36. Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto perché inoperante.
Sul terzo motivo
37. Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere che il presidente del Tribunale ha ecceduto le proprie competenze nella misura in cui, al punto 56 dell’ordinanza impugnata, si è pronunciato sulla validità, in base al diritto italiano, delle garanzie fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della Cassa conguaglio per pagamenti dovuti da essa ricorrente.
38. Ad avviso di quest’ultima, il presidente del Tribunale ha interpretato tali garanzie come la dimostrazione del fatto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso in considerazione la possibilità di una richiesta di recupero ed aveva deciso di sostenere la prosecuzione delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] anche in questa evenienza. A ciò si aggiungerebbe il fatto che, secondo l’ordinanza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe utilizzare tali garanzie per far fronte, anche solo provvisoriamente, all’ordine di recupero.
39. L’ordinanza impugnata avrebbe dunque posto a base del proprio ragionamento il fatto che le garanzie fornite alla Cassa conguaglio fossero valide in base al diritto italiano. Tuttavia, i giudici dell’Unione non sarebbero competenti ad interpretare il diritto nazionale. Decidere sul modo e sull’opportunità che un concetto di diritto nazionale possa applicarsi nel contesto degli aiuti di Stato fuoriuscirebbe dall’ambito di un procedimento in materia cautelare.
40. A questo proposito è sufficiente constatare che, come risulta dal punto 56 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale non ha proceduto né ad un’interpretazione del diritto nazionale, né ad una qualsivoglia valutazione della validità delle garanzie fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della ricorrente. Infatti, il presidente del Tribunale ha fatto semplicemente riferimento alle garanzie di EUR 700 milioni in questione, osservando che «non si può nemmeno escludere che tale somma possa essere impiegata, anche solo provvisoriamente, per eseguire l’ordine di recupero controverso».
41. Ad ogni modo, come giustamente evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la richiesta di garanzie in questione da parte della Cassa conguaglio sia stata impugnata in giudizio dalla ricorrente e da altre due società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non può costringere il presidente del Tribunale a considerare come già accolto il ricorso di annullamento proposto dinanzi ai giudici italiani.
42. Alla luce di tali circostanze, il terzo motivo deve essere respinto perché infondato.
Sul quarto motivo
43. Con il suo quarto motivo, la ricorrente fa valere che il presidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto là dove ha ritenuto, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che, per comprovare l’urgenza, essa ricorrente fosse tenuta a dimostrare di aver esaurito i mezzi di ricorso interni offerti dal diritto nazionale.
44. A questo proposito la ricorrente rileva che, secondo una costante giurisprudenza, non è necessario esaurire tutti i mezzi di ricorso interni prima di poter adire i giudici dell’Unione al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione di una decisione (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 30‑36). Inoltre, in base al diritto italiano, il giudice nazionale non potrebbe concedere misure cautelari alla parte che invoca l’invalidità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] se non quando tale parte abbia contestato la decisione in parola dinanzi al giudice dell’Unione ed abbia anche previamente richiesto misure cautelari a tale giudice. In tali circostanze, la posizione adottata dal presidente del Tribunale renderebbe impossibile ottenere una tutela effettiva in via cautelare nell’ordinamento giuridico dell’Unione ed equivarrebbe così ad un diniego di giustizia.
45. Questa argomentazione non può essere accolta.
46. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che, quando un’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato chiede al giudice dell’Unione la sospensione dell’esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordina il recupero di tale aiuto, la circostanza che esistano mezzi di ricorso interni che permettono a detta impresa di difendersi a livello nazionale contro i provvedimenti di riscossione è idonea a consentire all’impresa interessata di evitare un danno grave e irreparabile derivante dal rimborso dell’aiuto in questione (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte 6 febbraio 1986, causa 310/85 R, Deufil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 537, punto 22, e 15 giugno 1987, causa 142/87 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2589, punto 26).
47. Vero è che, ai punti 31‑33 della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che l’esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali non costituisce una condizione di ricevibilità di una domanda di provvedimenti urgenti presentata dinanzi al giudice dell’Unione.
48. Tuttavia, tale giurisprudenza non può essere interpretata nel senso che non sia consentito al giudice dell’Unione prendere in considerazione l’esistenza di mezzi di ricorso siffatti al momento della valutazione nel merito della domanda di provvedimenti provvisori e, in particolare, in sede di esame dell’esistenza di un danno grave e irreparabile. Infatti, risulta dal punto 31 dell’ordinanza sopra citata che il presidente della Corte aveva chiaramente distinto la fattispecie in esame in quel caso dalle vicende sulle quali si erano pronunciate le menzionate ordinanze Deufil/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], proprio a motivo del fatto che in queste ultime l’esistenza di mezzi di ricorso a livello nazionale era stata valutata nell’ambito dell’esame nel merito della domanda di provvedimenti provvisori.
49. Nel caso di specie, come risulta dal punto 57 dell’ordinanza impugnata, il riferimento compiuto dal presidente del Tribunale alla problematica riguardante l’esistenza o meno di mezzi di ricorso nazionali a disposizione della ricorrente è stato effettuato ad abundantiam e soltanto allo scopo di constatare che detta ricorrente era rimasta silenziosa riguardo alla questione se essa avesse la possibilità di opporsi all’ordine di recupero controverso esperendo mezzi di ricorso interni. Orbene, la ricor rente non contesta tale constatazione.
50. Pertanto, la sua argomentazione intesa a dimostrare che, in base al diritto italiano, essa non potrebbe ottenere misure provvisorie a livello nazionale non è supportata da alcun concreto elemento di prova e, comunque, non può essere presa in considerazione per la prima volta nell’ambito del presente giudizio di impugnazione.
51. Alla luce di quanto sopra esposto, il quarto motivo deve essere respinto perché infondato.
Sul quinto motivo
52. Con il suo quinto motivo, la ricorrente fa valere che il presidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che il danno da essa prospettato poteva essere riparato mediante la proposizione di una successiva azione di risarcimento.
53. Ad avviso della ricorrente, il presidente del Tribunale non ha considerato le specificità dell’azione per danni. Più in particolare, la ricorrente sottolinea che le varie condizioni che debbono essere soddisfatte per il configurarsi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e la conseguente incertezza riguardo al carattere integrale della riparazione del danno subìto non consentono di concludere che la possibilità di proporre una successiva azione di risarcimento sia sufficiente per considerare riparabile un danno.
54. Per giurisprudenza costante, un danno di carattere pecuniario non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile, atteso che un risarcimento pecuniario, eventualmente ottenuto nell’ambito di una successiva azione di risarcimento, è di norma in grado di reintegrare il soggetto leso nella situazione antecedente all’insorgere del pregiudizio [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 2001, causa C‑404/01 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/Euroalliages e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10367, punto 69].
55. Al riguardo, occorre rilevare che l’incertezza legata al ristoro di un danno pecuniario nell’ambito di un’eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé stessa, quale circostanza idonea a provare il carattere irreparabile di un danno di tal genere, ai sensi della giurisprudenza della Corte (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Euroalliages e a., cit., punto 71).
56. Infatti, nella fase del giudizio cautelare, necessariamente incerta è la possibilità di ottenere il ristoro di un danno pecuniario in un momento successivo, nell’ambito di un’azione di risarcimento che potrebbe essere avviata a seguito di un eventuale annullamento dell’atto impugnato (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Euroalliages e a., cit., punto 72).
57. Orbene, il procedimento cautelare non ha lo scopo di sostituirsi all’azione di risarcimento del danno per eliminare tale incertezza. La sua finalità è soltanto di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva che interverrà nel procedimento principale sul quale s’innesta il procedimento cautelare – procedimento principale costituito nella specie da un giudizio di annullamento (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Euroalliages e a., cit., punto 73).
58. Ne consegue che il presidente del Tribunale, là dove ha constatato che la ricorrente non aveva dimostrato di essere nell’impossibilità di ottenere una compensazione finanziaria successiva mediante un’azione di risarcimento del danno, non ha commesso alcun errore di diritto.
59. Conseguentemente, il quinto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul sesto motivo
60. Con il suo sesto motivo, la ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto a motivo del fatto che il presidente del Tribunale non ha esaminato il presupposto relativo all’esistenza del fumus boni juris. A suo dire, le condizioni per concedere le misure richieste devono formare l’oggetto di un esame complessivo. Pertanto, sebbene il fumus boni juris e l’urgenza costituiscano condizioni cumulative e dunque una domanda di provvedimenti provvisori possa essere respinta quando una di esse non sia soddisfatta, il giudice dell’urgenza non ha una discrezionalità illimitata che gli consenta di valutare l’urgenza senza considerare anche il merito degli argomenti riguardanti il fumus boni juris.
61. La ricorrente sottolinea che, nel caso di specie, essa aveva presentato argomenti relativi al fumus boni juris particolarmente incisivi, i quali avrebbero consentito di giungere alla conclusione che anche il requisito dell’urgenza era soddisfatto.
62. Questa tesi non può essere accolta.
63. Infatti, come ricordato dal presidente del Tribunale al punto 17 dell’ordinanza impugnata, l’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Dunque, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento cautelare ove sia dimostrato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni juris) e che essi sono urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che detti provvedimenti vengano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sulla causa principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che, ove manchi uno di essi, i provvedimenti provvisori devono essere negati [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice dell’urgenza procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1461, punto 73).
64. Inoltre, per giurisprudenza costante, nell’ambito di siffatta valutazione globale il giudice dell’urgenza dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno verificati questi vari presupposti nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/[OSCURATO:PERSONA], punto 25].
65. Pertanto, non è escluso che il giudice dell’urgenza possa, se lo ritiene opportuno, prendere in considerazione il carattere più o meno serio dei motivi dedotti per dimostrare un fumus boni juris, allorché esso procede alla valutazione dell’urgenza ed, eventualmente, al bilanciamento degli interessi in gioco (v., in tal senso, ordinanza Austria/Consiglio, cit., punto 110).
66. Tuttavia, sebbene il carattere più o meno serio del fumus boni juris non sia ininfluente ai fini della valutazione dell’urgenza, ciò non toglie che si tratta, giusta il disposto dell’art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, di due condizioni distinte da soddisfare per ottenere una sospensione dell’esecuzione, sicché la semplice esistenza di un fumus boni juris, ancorché particolarmente marcato, non dispensa la ricorrente dall’obbligo di dimostrare l’imminenza di un danno grave e irreparabile (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 31 gennaio 2011, causa C‑404/10 P‑R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27).
67. Inoltre, è importante rilevare che, nel caso di specie, il presidente del Tribunale ha constatato non solo che il presupposto relativo all’urgenza non era soddisfatto, ma anche che la mancanza di urgenza era corroborata dal bilanciamento degli interessi in gioco.
68. Ne consegue che il fatto di non aver esaminato il carattere più o meno serio dei motivi dedotti dalla ricorrente per dimostrare un fumus boni juris nell’ambito della valutazione dell’urgenza non vale a costituire un errore di diritto idoneo a giustificare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
69. Il sesto motivo deve pertanto essere respinto perché infondato.
Sul settimo motivo
70. Con il suo settimo motivo, la ricorrente fa valere che il presidente del Tribunale, statuendo senza previa audizione delle parti, ha commesso un errore procedurale ed una violazione del principio del contraddittorio.
71. In particolare, la ricorrente rileva che, statuendo senza aver previamente sentito le parti, il presidente del Tribunale l’ha privata della possibilità di fornire chiarimenti supplementari su punti essenziali che erano contestati ed il cui chiarimento avrebbe potuto condurre detto giudice ad una diversa conclusione. Secondo la ricorrente, anche se il regolamento di procedura del Tribunale non esige lo svolgimento di una fase orale nell’ambito di un procedimento cautelare, nelle cause riguardanti aiuti di Stato, vista la loro complessità, l’audizione delle parti costituisce la regola. Inoltre, la ricorrente osserva che l’ordinanza impugnata non è sufficientemente motivata sul punto relativo alla mancata audizione delle parti. Ne conseguirebbe che il presidente del Tribunale ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ed ha dunque commesso una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.
72. Riguardo a tale argomentazione, è sufficiente sottolineare che, poiché il regolamento di procedura del Tribunale non contiene alcuna disposizione in merito allo svolgimento della fase orale nell’ambito di un procedimento cautelare, spetta al presidente del Tribunale valutare la necessità di tenere un’udienza e di ascoltare le osservazioni orali delle parti. Al riguardo, egli deve effettivamente disporre di un ampio potere discrezionale (ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2009, causa C‑60/08 P(R), Cheminova e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 81).
73. Orbene, nel caso di specie, poiché il presidente del Tribunale ha ritenuto, al punto 20 dell’ordinanza impugnata, «di disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza necessità di previa audizione delle parti», gli argomenti addotti dalla ricorrente non consentono di concludere che egli abbia oltrepassato i limiti di tale potere discrezionale, in violazione del principio del contraddittorio.
74. Ne deriva che il settimo motivo va respinto in quanto infondato.
75. Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente impugnazione deve essere respinta.
Sulle spese
76. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda in tal senso, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.