Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18061/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vo Catalano, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Brera- intimata-avverso la sentenza n. 411/2025 della Corte d’appello di MilanoVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 15710/2025Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 18061/2026Data pubblicazione 05/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’intimata svolto P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo Cinque

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vo Catalano, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Brera- intimata-avverso la sentenza n. 411/2025 della Corte d’appello di MilanoVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 15710/2025Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 18061/2026Data pubblicazione 05/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’intimata svolto P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo Cinque