CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 22015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17692-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] post 2007. Principio pro rata R.G.N. 17692/2017 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/03/2017 R.G.N. 388/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda degli odierni ricorrenti, eredi di [OSCURATO:PERSONA] , volta al computo del trattamento pensionisticodel dante causa in misura maggiore rispetto a quella corrisposta; 2. i n particolare, premesso che la pensione aveva avuto decorrenza dal maggio 2007, la Corte territoriale ha ritenuto legittima l’applica zione de i criteri di liquidazione previsti dalle deliber e della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNRP) del 2002 e del 2003 . Per la Corte di appello, la normativa di riferimento non garantiva più il principio del prorata, almeno secondo l’originaria portata; 3. a vverso tale sentenza , ha nno proposto ricor so per cassazione gli eredi con due motivi, cui ha resist ito con controricorso - illustrato da memoria - la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza favore dei ragionieri e periti commerciali (di seguito, Cassa); 4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 5. c on il primo motiv o di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –parte ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della legge nr. 147 del 2013, art. 1, comma 488, per avere la C orte territoriale distinto , senza alcun fondamento, i pensionati ante e post 2007 ed applicato , alla fattispecie concreta, i criteri di liquidazione del trattamento pensionistico introdotti dalle delibere del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003; 6. con il secondo motivo , i ricorrent i deduc ono violazione e falsa applicazione della legge nr. 147 del 2013, art. 1, comma 488. Assumono l’il l egittimità costituzionale, in riferimento aplurime norme CEDU, della legge n r . 296 del 2006, art. 1,comma 763, come interpretata dallalegge n r . 147 del 2013, ar t. 1, comma 488 ; 7. i motivi , strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati e sono infondati; 8. questa Corte ( Cass., sez.un., nr. 1 8136 del 2015 ; Cass., nn. 8179e 17079 del 2016; Cass. nn. 5250 e 6159 del 2022) ha già affermato che nel regime previdenziale dettato dallalegge nr. 335 del 1995 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi delD.Lgs. nr. 509 del 1994 (tra cui rientra la Cassa in questione) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007 trova applicazione lalegge n r . 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella formulazione originaria, che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio del pro rata; per converso, per i trattamenti pensionistici maturati dall' 1 gennaio 2007 in poi, trova applicazione lalegge nr. 335 cit , art. 3, comm a 12, nella formulazione introdotta dallalegge nr. 296 del 2006, art. 1,comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, «avendo presente» - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata , con considerazione dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni; 9. come osservato (v. Cass. nr. 5250 del 2022 cit., in motivazione) anche « l a questione di conformità alla costituzione della legge in oggetto è già stata affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. nr. 24221 del 2014; Cass. sez.un. nr. 17742 del 20 15 e Cass., sez.un., nr.18136 del 20 15 ), che l ’ ha disattes a , osservando - con ampiezza di argomenti cui qui può farsi rinvio per relationem - che la legge non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dallaConvenzione Europea dei diritti dell'uomo»; 10.consegue il rigetto del ricorso, con le spese interamente compensate tra le parti, in ragione del consolidarsi dei principi esposti in epoca successiva alla proposizione del ricorso; 11.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicemb re 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari a quello previsto da