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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 08045/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1062/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] - intimata – F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1062/2016 Numero sezionale 704/2022 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 334/2015, Numero di raccolta generale 8045/2022Data pubblicazione 11/03/2022 depositata il 7.7.2015, N.R.G. 1733/2013.

Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.12.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere assunta a far data dal 1.9.2010 quale docente per la classe sostengo AD01, per effetto della posizione da essa occupata nelle graduatorie ad esaurimento del 2010/2011, in luogo dell’assunzione di [OSCURATO:PERSONA] effettuata in pari data, ma con decorrenza giuridica dal settembre 2009 e sulla base delle graduatorie 2009/2010.

La Corte territoriale riteneva non provato che il Ministero avesse accantonato il posto già destinato alle assunzioni per il 2009/2010 e riteneva quindi che si dovesse fare riferimento alle graduatorie del 2010/2011, osservando che comunque, anche rispetto alle graduatorie del 2009/2010, la Mandari era decaduta per non avere accettato il posto offertole nel termine stabilito.

2. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito con controricorso dalla Massaro, mentre la Mandari è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1062/2016 Numero sezionale 704/2022

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 Numero di raccolta generale 8045/2022Data pubblicazione 11/03/2022 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 399, co. 1, d.lgs. 297/1994, come sostituito dall’art. 1 L. 124/1999, nonché dell’art. 1 co. 605, L. 296/2006.

Nel motivo il Ministero, previa ricostruzione del sistema delle nomine in ruolo, sostiene che, dopo essersi svolta invano la procedura per la nomina del posto assegnata alla cattedra per il 2009/2010, identica assegnazione era stata disposta per l’anno 2010/2011, aggiungendo che legittimamente si era attribuita la retrodatazione giuridica al 1.9.2009, incorrendosi altrimenti in violazione di legge, se si fosse «aumentato il contingente provinciale per l’a.s. 2010-2011 di un posto, senza riconoscere ad esso una retrodatazione giuridica anteriore».

2. Il ricorso non può essere accolto.

3. L’accantonamento di una cattedra si ha quando, una volta deliberata l’assunzione per essa per un dato anno scolastico ed attribuita essa, secondo il sistema del c.d.

“doppio canale” (art. 399 d. lgs. 297/1994 cit.), all’assegnazione in base alla graduatoria del concorso o in base alle graduatorie permanenti (ora, ad esaurimento), per qualsiasi ragione tecnica la nomina non possa avere luogo nei tempi dovuti e quindi, essa, venga dilazionata ad altro anno scolastico, pur mantenendosi la decorrenza giuridica – e non quella economica - del momento in cui l’attribuzione avrebbe dovuto essere effettuata e pur dovendosi a quel punto osservare le graduatorie proprie dell’annata cui il posto era originariamente destinato.

E’ dunque nel giusto la Corte territoriale quando afferma che, per assegnare la cattedra sulla base della graduatoria del 2009/2010 e con decorrenza 1.9.2009 si sarebbe dovuto dimostrare che vi fosse stato un tale accantonamento.

In mancanza di ciò la Corte territoriale ha ritenuto di riconoscere il diritto all’assunzione sulla base della graduatoria del 2010/2011, in F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1062/2016 Numero sezionale 704/2022 cui prevalente era la Massaro, ovviamente con decorrenza Numero di raccolta generale 8045/2022Data pubblicazione 11/03/2022 1.9.2010.

Rispetto a tali assi portanti della decisione, il motivo del Ministero nulla concretamente replica.

Nulla – almeno con specifica e chiara argomentazione critica - è infatti detto sulla prova dell’accantonamento e nulla è detto sulla destinazione di quella cattedra, pur se l’assunzione fosse stata fatta decorrere dal 2010/2011, al contingente delle graduatorie ad esaurimento, cui evidentemente ha fatto riferimento la Corte di merito, o al contingente dei candidati provenienti da concorso.

L’accantonamento è puramente affermato in un breve passaggio di pag. 8 del ricorso e ancora nulla di chiaro e specifico nel ricorso è manifestato rispetto all’altro e decisivo punto.

Tali carenze determinano in sostanza l’inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di una reale portata impugnatoria rispetto ai passaggi argomentativi fondamentali su cui si regge la sentenza di appello.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 23.2.2022.

Il Consigliere est.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1062/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] - intimata – F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1062/2016 Numero sezionale 704/2022 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 334/2015, Numero di raccolta generale 8045/2022Data pubblicazione 11/03/2022 depositata il 7.7.2015, N.R.G. 1733/2013. Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.12.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere assunta a far data dal 1.9.2010 quale docente per la classe sostengo AD01, per effetto della posizione da essa occupata nelle graduatorie ad esaurimento del 2010/2011, in luogo dell’assunzione di [OSCURATO:PERSONA] effettuata in pari data, ma con decorrenza giuridica dal settembre 2009 e sulla base delle graduatorie 2009/2010. La Corte territoriale riteneva non provato che il Ministero avesse accantonato il posto già destinato alle assunzioni per il 2009/2010 e riteneva quindi che si dovesse fare riferimento alle graduatorie del 2010/2011, osservando che comunque, anche rispetto alle graduatorie del 2009/2010, la Mandari era decaduta per non avere accettato il posto offertole nel termine stabilito. 2. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito con controricorso dalla Massaro, mentre la Mandari è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1062/2016 Numero sezionale 704/2022 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 Numero di raccolta generale 8045/2022Data pubblicazione 11/03/2022 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 399, co. 1, d.lgs. 297/1994, come sostituito dall’art. 1 L. 124/1999, nonché dell’art. 1 co. 605, L. 296/2006. Nel motivo il Ministero, previa ricostruzione del sistema delle nomine in ruolo, sostiene che, dopo essersi svolta invano la procedura per la nomina del posto assegnata alla cattedra per il 2009/2010, identica assegnazione era stata disposta per l’anno 2010/2011, aggiungendo che legittimamente si era attribuita la retrodatazione giuridica al 1.9.2009, incorrendosi altrimenti in violazione di legge, se si fosse «aumentato il contingente provinciale per l’a.s. 2010-2011 di un posto, senza riconoscere ad esso una retrodatazione giuridica anteriore». 2. Il ricorso non può essere accolto. 3. L’accantonamento di una cattedra si ha quando, una volta deliberata l’assunzione per essa per un dato anno scolastico ed attribuita essa, secondo il sistema del c.d. “doppio canale” (art. 399 d. lgs. 297/1994 cit.), all’assegnazione in base alla graduatoria del concorso o in base alle graduatorie permanenti (ora, ad esaurimento), per qualsiasi ragione tecnica la nomina non possa avere luogo nei tempi dovuti e quindi, essa, venga dilazionata ad altro anno scolastico, pur mantenendosi la decorrenza giuridica – e non quella economica - del momento in cui l’attribuzione avrebbe dovuto essere effettuata e pur dovendosi a quel punto osservare le graduatorie proprie dell’annata cui il posto era originariamente destinato. E’ dunque nel giusto la Corte territoriale quando afferma che, per assegnare la cattedra sulla base della graduatoria del 2009/2010 e con decorrenza 1.9.2009 si sarebbe dovuto dimostrare che vi fosse stato un tale accantonamento. In mancanza di ciò la Corte territoriale ha ritenuto di riconoscere il diritto all’assunzione sulla base della graduatoria del 2010/2011, in F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 1062/2016 Numero sezionale 704/2022 cui prevalente era la Massaro, ovviamente con decorrenza Numero di raccolta generale 8045/2022Data pubblicazione 11/03/2022 1.9.2010. Rispetto a tali assi portanti della decisione, il motivo del Ministero nulla concretamente replica. Nulla – almeno con specifica e chiara argomentazione critica - è infatti detto sulla prova dell’accantonamento e nulla è detto sulla destinazione di quella cattedra, pur se l’assunzione fosse stata fatta decorrere dal 2010/2011, al contingente delle graduatorie ad esaurimento, cui evidentemente ha fatto riferimento la Corte di merito, o al contingente dei candidati provenienti da concorso. L’accantonamento è puramente affermato in un breve passaggio di pag. 8 del ricorso e ancora nulla di chiaro e specifico nel ricorso è manifestato rispetto all’altro e decisivo punto. Tali carenze determinano in sostanza l’inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di una reale portata impugnatoria rispetto ai passaggi argomentativi fondamentali su cui si regge la sentenza di appello. 4. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 23.2.2022. Il Consigliere est. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B
Sentenza Cassazione n. 08045/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris