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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 41299/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056QW5P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Pistoia che aveva riconosciuto, all'esito di giudizio abbreviato, JAITEH Ebrima colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di Fri--1-rrie brvitk .

2. Il ricorrente, mediante tre motivi di ricorso, denuncia vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità in assenza di elementi sintomatici da cui desumere la finalità di spaccio in presenza di una detenzione di modiche quantità di hashish che, in ragione del peso, delle dosi ricavabili e delle modalità di rinvenimento erano compatibili con un uso meramente personale.

Con una seconda articolazione lamenta difetto motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio e, con un'ulteriore deduzione chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art.581 comma 1 quater c.p.p. in relazione all'obbligo di allegare all'impugnazione procura speciale rilasciata in epoca successiva al provvedimento impugnato in ipotesi di imputato assente.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento dei giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Manifestamente infondato è il motivo concernente l'esclusione della finalità di spaccio la quale è stata desunta da una serie di elementi sintomatici (frazionamento dosi, detenzione in luogo pubblico, materiale per la preparazione dello stupefacente, elementi desunti dalla memoria della telefonia mobile in uso al ricorrente) in relazione ai quali è mancato del tutto un confronto nei motivi di ricorso.

Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio e la esclusione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che lo stesso risulta modulato sulla base di criteri minimi edittali, mentre le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione logica insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede.

Quanto alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.581 comma 1 quater cod.proc.pen., a prescindere dai sopravvenuti interventi normativi apportati medio tempore dal Decreto Nordio, il ricorrente non motiva la rilevanza della questione nel presente giudizio nel quale non è intervenuto alcun pronunciamento di inammissibilità della proposta impugnazione in appello, mentre il giudizio di appello si è svolto in forma camerale senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art.23 bis L.176/2020, laddovel In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente a rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (sez.2, n.25419 del 16/05/2024, Stracci, Rv.286466).

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056QW5P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Pistoia che aveva riconosciuto, all'esito di giudizio abbreviato, JAITEH Ebrima colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di Fri--1-rrie brvitk . 2. Il ricorrente, mediante tre motivi di ricorso, denuncia vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità in assenza di elementi sintomatici da cui desumere la finalità di spaccio in presenza di una detenzione di modiche quantità di hashish che, in ragione del peso, delle dosi ricavabili e delle modalità di rinvenimento erano compatibili con un uso meramente personale. Con una seconda articolazione lamenta difetto motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio e, con un'ulteriore deduzione chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art.581 comma 1 quater c.p.p. in relazione all'obbligo di allegare all'impugnazione procura speciale rilasciata in epoca successiva al provvedimento impugnato in ipotesi di imputato assente. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento dei giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Manifestamente infondato è il motivo concernente l'esclusione della finalità di spaccio la quale è stata desunta da una serie di elementi sintomatici (frazionamento dosi, detenzione in luogo pubblico, materiale per la preparazione dello stupefacente, elementi desunti dalla memoria della telefonia mobile in uso al ricorrente) in relazione ai quali è mancato del tutto un confronto nei motivi di ricorso. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio e la esclusione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che lo stesso risulta modulato sulla base di criteri minimi edittali, mentre le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione logica insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede. Quanto alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.581 comma 1 quater cod.proc.pen., a prescindere dai sopravvenuti interventi normativi apportati medio tempore dal Decreto Nordio, il ricorrente non motiva la rilevanza della questione nel presente giudizio nel quale non è intervenuto alcun pronunciamento di inammissibilità della proposta impugnazione in appello, mentre il giudizio di appello si è svolto in forma camerale senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art.23 bis L.176/2020, laddovel In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente a rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (sez.2, n.25419 del 16/05/2024, Stracci, Rv.286466). 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il C
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