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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 33190/2021

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ORDINANZA sul ricorso 10112-2016 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], e per L'[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano 2021 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; 2918 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

VICO 31 ([OSCURATO:PERSONA] & ASSOCIATI), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/01/2016 R.G.N. 106/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], iscrittasi nelle graduatorie permanenti del personale docente della scuola primaria - III fascia per il biennio 2007/2009, non presentava più domanda di aggiornamento o permanenza per il biennio 2009/2011, mentre richiedeva poi il suo reinserimento per il triennio 2011/2014, che le veniva denegato, sul presupposto che non fossero ammessi nuovi inserimenti o reinserimenti di chi precedentemente fosse stato cancellato per mancata proposizione della necessaria richiesta; il Tribunale di Campobasso prima e poi la Corte d'Appello della stessa città ritenevano la fondatezza della domanda giudiziale proposta dalla docente, per il reinserimento relativamente al triennio 2011/2014, che veniva quindi accolta; avverso la sentenza dela Corte d'Appello, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in una con l'[OSCURATO:PERSONA] per il Molise e con l'[OSCURATO:PERSONA] di Campobasso hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso di [OSCURATO:PERSONA], poi illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis e co. 4 del d.l. 97/2004 conv. in L. 143/04, dell'art. 1, comma 695, L. 296/2006 nonché violazione e/o falsa applicazione dei dd.mm . 42/2009 e 44/2011, sostenendo che il co. 1-bis sarebbe applicabile soltanto alle graduatorie permanenti, mentre il reinserimento richiesto riguardava le graduatorie ad esaurimento, rispetto alle quali il co. 4 cit. escludeva la possibilità di ulteriori inserimenti; iI motivo è infondato, dovendosi dare continuità, anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., al principio per cui «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione.

Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; • Cass. 27 novembre 2017, n. 28250), sol precisandosi che la disapplicazione nel caso di specie riguarda il d.m. 44/2001, di tenore analogo, nella parte che interessa, al d.m. 235 cit.; al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2021.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I71, ARTO Maria acoia 11 [OSCURATO:PERSONA] io, ngolleria o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10112-2016 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], e per L'[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano 2021 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; 2918 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 31 ([OSCURATO:PERSONA] & ASSOCIATI), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/01/2016 R.G.N. 106/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], iscrittasi nelle graduatorie permanenti del personale docente della scuola primaria - III fascia per il biennio 2007/2009, non presentava più domanda di aggiornamento o permanenza per il biennio 2009/2011, mentre richiedeva poi il suo reinserimento per il triennio 2011/2014, che le veniva denegato, sul presupposto che non fossero ammessi nuovi inserimenti o reinserimenti di chi precedentemente fosse stato cancellato per mancata proposizione della necessaria richiesta; il Tribunale di Campobasso prima e poi la Corte d'Appello della stessa città ritenevano la fondatezza della domanda giudiziale proposta dalla docente, per il reinserimento relativamente al triennio 2011/2014, che veniva quindi accolta; avverso la sentenza dela Corte d'Appello, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in una con l'[OSCURATO:PERSONA] per il Molise e con l'[OSCURATO:PERSONA] di Campobasso hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso di [OSCURATO:PERSONA], poi illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis e co. 4 del d.l. 97/2004 conv. in L. 143/04, dell'art. 1, comma 695, L. 296/2006 nonché violazione e/o falsa applicazione dei dd.mm . 42/2009 e 44/2011, sostenendo che il co. 1-bis sarebbe applicabile soltanto alle graduatorie permanenti, mentre il reinserimento richiesto riguardava le graduatorie ad esaurimento, rispetto alle quali il co. 4 cit. escludeva la possibilità di ulteriori inserimenti; iI motivo è infondato, dovendosi dare continuità, anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., al principio per cui «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; • Cass. 27 novembre 2017, n. 28250), sol precisandosi che la disapplicazione nel caso di specie riguarda il d.m. 44/2001, di tenore analogo, nella parte che interessa, al d.m. 235 cit.; al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I71, ARTO Maria acoia 11 [OSCURATO:PERSONA] io, ngolleria o
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