Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34932/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ck, [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con due distinti atti (unico per le [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'esito di giudizio abbreviato, le ha dichiarate responsabili di tre episodi di furto pluriaggravato all'interno di distinti esercizi commerciali, così come descritti nei capi di imputazione.

2. Tutte e tre le persone offese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari e/o gestori di esercizi commerciali che si trovano in un ristretto ambito territoriale (tra Sapri e [OSCURATO:PERSONA]), riferivano di aver subito il furto di somme di denaro nel corso della stessa giornata, a seguito dell'ingresso, nei rispettivi punti vendita, di donne che, dopo essersi impossessate di soldi, si davano ad immediata fuga, salendo a bordo di una vettura condotta da un uomo.

Inseguiti dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], prontamente intervenuti su segnalazione, i quattro venivano identificati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, al cui esito era rinvenuta una cospicua somma di denaro contante.

A seguito del successivo riconoscimento effettuato dalle persine offese, i prevenuti erano tratti in arresto.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo:

3.1. All'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.

La sentenza impugnata non precisa il motivo per cui la condotta dell'imputata sia stata particolarmente abile e astuta, manca qualsiasi riferimento al comportamento delle persone offese, alla mancata individuazione specifica dell'autore materiale del reato e del momento consumativo, di talché non si può stabilire se vi sia stato un approfittamento della disattenzione delle persone offese o se via stata un'effettiva abilità da parte delle agenti.

3.2. All'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.

Evidenziato come il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sia incorso nell'errore di indicare tale circostanza come quella dell'esposizione del bene alla pubblica fede, il ricorrente rileva come sull'anzidetta circostanza manchi qualsiasi motivazione, non essendo possibile ovviarvi attraverso una motivazione integrativa nel successivo grado di giudizio.

3.3. Al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché delle circostanze attenuanti generiche.

Queste ultime non possono essere negate solo sulla scorta dei precedenti penali.

Anche la motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è apparente ed illogica.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo:4.1.

Agli artt. 624 e 625, comma 2, n. 4, cod. pen.: le modalità di identificazione delle imputate sono del tutto incerte, il riconoscimento è stato effettuato senza osservare le formalità di legge e la sentenza impugnata non indica il momento consumativo del reato, né l'autore materiale e il ruolo dell'eventuale complice.

4.2. All'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.

La doglianza è la stessa della coimputata [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e ad essa si rinvia.

4.3. All'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.

La doglianza è formulata nei medesimi termini di cui secondo motivo dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e ad esso si rinvia.

4.4. Alla dosimetria della pena e al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.

Occorreva tener conto dell'ammontare esiguo della refurtiva, delle condizioni di vita, della giovane età delle imputate e dello scarso allarme sociale destato dai fatti.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, perché generici e manifestamente infondati.

2. È invero è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongano acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici e, anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01).

3. Ciò detto, il Collegio osserva che il motivo riguardante l'aggravante della destrezza, di cui all'art. 625, comma 1, n 4, cod. pen., è manifestamente infondato.

Sul punto, la sentenza richiama la giurisprudenza consolidata secondo la quale "in tema di furto, l'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, e quella dell'uso del mezzo fraudolento in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni" (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D. S., Rv. 271757 - 01).

Al riguardo, la Corte di appello potentina ha ricordato come la condotta degli imputati si sia connotata per quella particolare astuzia e capacità di agire, tipica dei più abili borseggiatori, e che implica l'intervento di più persone, con suddivisione dei ruoli, in modo che taluno sia deputato a distrarre la vittima, altri ad accedere con facilità al denaro detenuto dalla persona offesa, altri a garantire la fuga.

3.1. Anche sull'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen., i ricorsi devono ritenersi manifestamente infondati: la sentenza impugnata ha corretto la motivazione di quella di primo grado, riconducendo all'aggravante della commissione del reato in più di tre persone, correttamente contestata e indicata in rubrica, quella erroneamente riportata come esposizione alla pubblica fede.

3.2. Il primo motivo dei ricorsi delle imputate [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'avvenuto riconoscimento delle predette da parte delle persone offese, oltre ad essere articolato sull'inammissibile piano del fatto, è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata afferma che: i riconoscimenti effettuati dalle vittime sono risultati incontestabili e pienamente attendibili, nonché riscontrati dalla successiva attività di indagine compiuta dalla polizia giudiziaria; i racconti delle persone offese sono precisi, orientati nel tempo e nello spazio, esenti da significative contraddizioni logico-fattuali e privi di intenti calunniatori nei confronti degli imputati, in precedenza sconosciuti alle stesse.

La circostanza, valorizzata dalla difesa, secondo cui nessuna delle persone offese avrebbe visto le imputate nell'atto preciso in cui inserivano le mani all'interno delle borse delle vittime, appare del tutto irrilevante a fronte della ravvisata graniticità del compendio probatorio evidenziato dai giudici di merito.

Ed, invero, l'immediata reazione delle persone offese al momento della scoperta degli ammanchi, la fuga precipitosa delle imputate, l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria, l'esito delle perquisizioni effettuate, nonché il convergente riconoscimento degli imputati, non lasciano dubbi circa la riconducibilità dei fatti alle prevenute, le quali, peraltro, nulla riferivano in merito agli addebiti loro rivolti.

Alcun fondamento può poi attribuirsi, così come correttamente osserva la Corte di appello, al rilievo difensivo circa la mancata precisazione, da parte delle persone offese, del ruolo assunto da ciascuno dei prevenuti, atteso che ciascuno di loro ricopriva un ruolo ben determinato nel piano criminoso: «chi, fingendosi interessato agli acquisti, distraeva le vittime, chi accedeva con scioltezza e disinvoltura ai posti in cui era custodito il denaro, chi fungeva da "palo" con funzione di sentinella per allertare gli altri in caso di arrivo delle forze dell'ordine... »; infine, l'uomo ([OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) che, alla guida dell'autovettura, assicurava il veloce recupero delle complici, garantendone la fuga ed il rapido allontanamento dal luogo.

3.3. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato anche in ordine al diniego dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Richiamato il principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01), ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza della minima offensività e/o della speciale tenuità, in considerazione della non trascurabile quantità di denaro sottratto alle persone offese.

3.4. Quanto alle attenuanti generiche, giova ricordare che il giudice di merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Non è pertanto necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 2005, Alba ed altri, Rv. 230691 - 01).

Del tutto legittimamente, la Corte di merito ha spiegato di non ritenere [OSCURATO:PERSONA] meritevole delle invocate attenuanti generiche in ragione dell'esistenza, a suo carico, di precedenti penali specifici e del «ruolo determinante ed attivo ricoperto dalla stessa nell'esecuzione delle condotte criminose».

Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le generiche censure della ricorrente non valgono a scalfire.

3.5. Il quarto motivo formulato dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] è formulato in termini talmente generici da appalesarsi inammissibile.

Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata offre congrua e compiuta motivazione.

Quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale, valutata la gravità e la ripetitività dei fatti - reato e tenuto conto delle allarmanti modalità dell'azione, ha affermato che il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice non è in alcun modo mitigabile, sia in riferimento alla pena base per il delitto più grave che in riferimento agli aumenti stabiliti per la continuazione per gli altri reati.

Con particolare riguardo a [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che, «in considerazione della notevole scaltrezza dell'agire, dell'esecuzione di ben tre furti in un limitato lasso di tempo, del perfetto coordinamento dell'azione criminale tra i quattro concorrenti», non sussistono ragioni per concedere alla stessa le (già riconosciute) attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti; né assumono valore determinante in proposito i riferimenti alle condizioni di vita e alla giovane età, trattandosi di generici richiami difensivi di stile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ck, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con due distinti atti (unico per le [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'esito di giudizio abbreviato, le ha dichiarate responsabili di tre episodi di furto pluriaggravato all'interno di distinti esercizi commerciali, così come descritti nei capi di imputazione. 2. Tutte e tre le persone offese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari e/o gestori di esercizi commerciali che si trovano in un ristretto ambito territoriale (tra Sapri e [OSCURATO:PERSONA]), riferivano di aver subito il furto di somme di denaro nel corso della stessa giornata, a seguito dell'ingresso, nei rispettivi punti vendita, di donne che, dopo essersi impossessate di soldi, si davano ad immediata fuga, salendo a bordo di una vettura condotta da un uomo. Inseguiti dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], prontamente intervenuti su segnalazione, i quattro venivano identificati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, al cui esito era rinvenuta una cospicua somma di denaro contante. A seguito del successivo riconoscimento effettuato dalle persine offese, i prevenuti erano tratti in arresto. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo: 3.1. All'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. La sentenza impugnata non precisa il motivo per cui la condotta dell'imputata sia stata particolarmente abile e astuta, manca qualsiasi riferimento al comportamento delle persone offese, alla mancata individuazione specifica dell'autore materiale del reato e del momento consumativo, di talché non si può stabilire se vi sia stato un approfittamento della disattenzione delle persone offese o se via stata un'effettiva abilità da parte delle agenti. 3.2. All'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. Evidenziato come il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sia incorso nell'errore di indicare tale circostanza come quella dell'esposizione del bene alla pubblica fede, il ricorrente rileva come sull'anzidetta circostanza manchi qualsiasi motivazione, non essendo possibile ovviarvi attraverso una motivazione integrativa nel successivo grado di giudizio. 3.3. Al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché delle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime non possono essere negate solo sulla scorta dei precedenti penali. Anche la motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è apparente ed illogica. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo:4.1. Agli artt. 624 e 625, comma 2, n. 4, cod. pen.: le modalità di identificazione delle imputate sono del tutto incerte, il riconoscimento è stato effettuato senza osservare le formalità di legge e la sentenza impugnata non indica il momento consumativo del reato, né l'autore materiale e il ruolo dell'eventuale complice. 4.2. All'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. La doglianza è la stessa della coimputata [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e ad essa si rinvia. 4.3. All'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. La doglianza è formulata nei medesimi termini di cui secondo motivo dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e ad esso si rinvia. 4.4. Alla dosimetria della pena e al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. Occorreva tener conto dell'ammontare esiguo della refurtiva, delle condizioni di vita, della giovane età delle imputate e dello scarso allarme sociale destato dai fatti. 5. Il Procuratore Generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché generici e manifestamente infondati. 2. È invero è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongano acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici e, anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01). 3. Ciò detto, il Collegio osserva che il motivo riguardante l'aggravante della destrezza, di cui all'art. 625, comma 1, n 4, cod. pen., è manifestamente infondato. Sul punto, la sentenza richiama la giurisprudenza consolidata secondo la quale "in tema di furto, l'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, e quella dell'uso del mezzo fraudolento in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni" (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D. S., Rv. 271757 - 01). Al riguardo, la Corte di appello potentina ha ricordato come la condotta degli imputati si sia connotata per quella particolare astuzia e capacità di agire, tipica dei più abili borseggiatori, e che implica l'intervento di più persone, con suddivisione dei ruoli, in modo che taluno sia deputato a distrarre la vittima, altri ad accedere con facilità al denaro detenuto dalla persona offesa, altri a garantire la fuga. 3.1. Anche sull'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen., i ricorsi devono ritenersi manifestamente infondati: la sentenza impugnata ha corretto la motivazione di quella di primo grado, riconducendo all'aggravante della commissione del reato in più di tre persone, correttamente contestata e indicata in rubrica, quella erroneamente riportata come esposizione alla pubblica fede. 3.2. Il primo motivo dei ricorsi delle imputate [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'avvenuto riconoscimento delle predette da parte delle persone offese, oltre ad essere articolato sull'inammissibile piano del fatto, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata afferma che: i riconoscimenti effettuati dalle vittime sono risultati incontestabili e pienamente attendibili, nonché riscontrati dalla successiva attività di indagine compiuta dalla polizia giudiziaria; i racconti delle persone offese sono precisi, orientati nel tempo e nello spazio, esenti da significative contraddizioni logico-fattuali e privi di intenti calunniatori nei confronti degli imputati, in precedenza sconosciuti alle stesse. La circostanza, valorizzata dalla difesa, secondo cui nessuna delle persone offese avrebbe visto le imputate nell'atto preciso in cui inserivano le mani all'interno delle borse delle vittime, appare del tutto irrilevante a fronte della ravvisata graniticità del compendio probatorio evidenziato dai giudici di merito. Ed, invero, l'immediata reazione delle persone offese al momento della scoperta degli ammanchi, la fuga precipitosa delle imputate, l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria, l'esito delle perquisizioni effettuate, nonché il convergente riconoscimento degli imputati, non lasciano dubbi circa la riconducibilità dei fatti alle prevenute, le quali, peraltro, nulla riferivano in merito agli addebiti loro rivolti. Alcun fondamento può poi attribuirsi, così come correttamente osserva la Corte di appello, al rilievo difensivo circa la mancata precisazione, da parte delle persone offese, del ruolo assunto da ciascuno dei prevenuti, atteso che ciascuno di loro ricopriva un ruolo ben determinato nel piano criminoso: «chi, fingendosi interessato agli acquisti, distraeva le vittime, chi accedeva con scioltezza e disinvoltura ai posti in cui era custodito il denaro, chi fungeva da "palo" con funzione di sentinella per allertare gli altri in caso di arrivo delle forze dell'ordine... »; infine, l'uomo ([OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) che, alla guida dell'autovettura, assicurava il veloce recupero delle complici, garantendone la fuga ed il rapido allontanamento dal luogo. 3.3. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato anche in ordine al diniego dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Richiamato il principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01), ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza della minima offensività e/o della speciale tenuità, in considerazione della non trascurabile quantità di denaro sottratto alle persone offese. 3.4. Quanto alle attenuanti generiche, giova ricordare che il giudice di merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Non è pertanto necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 2005, Alba ed altri, Rv. 230691 - 01). Del tutto legittimamente, la Corte di merito ha spiegato di non ritenere [OSCURATO:PERSONA] meritevole delle invocate attenuanti generiche in ragione dell'esistenza, a suo carico, di precedenti penali specifici e del «ruolo determinante ed attivo ricoperto dalla stessa nell'esecuzione delle condotte criminose». Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le generiche censure della ricorrente non valgono a scalfire. 3.5. Il quarto motivo formulato dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] è formulato in termini talmente generici da appalesarsi inammissibile. Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata offre congrua e compiuta motivazione. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale, valutata la gravità e la ripetitività dei fatti - reato e tenuto conto delle allarmanti modalità dell'azione, ha affermato che il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice non è in alcun modo mitigabile, sia in riferimento alla pena base per il delitto più grave che in riferimento agli aumenti stabiliti per la continuazione per gli altri reati. Con particolare riguardo a [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che, «in considerazione della notevole scaltrezza dell'agire, dell'esecuzione di ben tre furti in un limitato lasso di tempo, del perfetto coordinamento dell'azione criminale tra i quattro concorrenti», non sussistono ragioni per concedere alla stessa le (già riconosciute) attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti; né assumono valore determinante in proposito i riferimenti alle condizioni di vita e alla giovane età, trattandosi di generici richiami difensivi di stile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so
Sentenza Cassazione n. 34932/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris