Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 03250/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27439/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli 2 e Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione regionale della Calabria e della Campania -intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3385/01/22 depositata il 12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3385/01/22 del 12/04/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 30767 del 10/01/2019, l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 568/31/09 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di un avviso di pagamento per mancato versamento delle accise sul gasolio. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ceduto ad uso autotrazione gasolio destinato ad uso domestico. 2.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 3.ADM non resisteva in giudizio. 4.Con atto del 23/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] rinunciavano al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], ha validamente rinunciato al ricorso. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese in ragione del mancato deposito di controricorso da parte di ADM.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27439/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli 2 e Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione regionale della Calabria e della Campania -intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3385/01/22 depositata il 12/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3385/01/22 del 12/04/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 30767 del 10/01/2019, l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 568/31/09 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di un avviso di pagamento per mancato versamento delle accise sul gasolio. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ceduto ad uso autotrazione gasolio destinato ad uso domestico. 2.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 3.ADM non resisteva in giudizio. 4.Con atto del 23/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] rinunciavano al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], ha validamente rinunciato al ricorso. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese in ragione del mancato deposito di controricorso da parte di ADM. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 03250/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris