CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11105-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] AGRIGENTO, [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 5613/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa al 2007; la parte contribuente proponeva appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] la quale, a seguito dell'intervenuto decesso della suddetta parte, interrompeva il giudizio che veniva riassunto dagli eredi; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando innanzitutto la correttezza della notifica e nel merito la sussistenza del debito d'imposta del de cuius derivante da un insufficiente versamento d'IVA e pertanto correttamente l'Ufficio ha anche applicato la sanzione di legge sull'ammontare dell'imposta non corrisposta, non trattandosi di mero errore formale ma di evasione d'imposta. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2021 n. 11105 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- con il motivo d'impugnazione la parte contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il pagamento della sanzione si trasmettesse agli eredi. Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 7605 del 2017; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato. Dalla lettura del ricorso, rispettoso sul punto del principio di autosufficienza, si evince infatti che la questione relativa alla intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni era stata prospettata davanti alla [OSCURATO:PERSONA], e secondo questa Corte: «il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, (rubricato "Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi") prevede testualmente che "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". Questa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. 6/06/2008, n. 15067)» (Cass. n. 25315 del 2022); Ric. 2021 n. 11105 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sostituzione delle soprattasse (e delle pene pecuniarie) con sanzioni pecuniarie di uguale importo, disposta dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, comporta che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, con la conseguenza che anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, ivi compreso il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 citato (Cass. n. 25644 del 2018). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi in quanto - trascurando la questione relativa alla trasmissibilità o meno agli eredi delle sanzioni oggetto della cartella di pagamento in questione e ritenendola valida in toto - ha erroneamente ignorato il principio dell'intrasmissibilità agli eredi previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Cos