CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13551/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Novara- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Parona(PV), [OSCURATO:PERSONA], 23, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Porzio del foro di Novara-controricorrente-avverso la sentenza n. 231/2022 del 16.12.2021, depositata il 15.02.2022,emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per il Piemonte.Numero registro generale 20174/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 13551/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Tornaco notificava a [OSCURATO:PERSONA] di accertamento emesso in data 01.03.2018, relativo ad omessoversamento IMU per l’anno 2013 (€ 890,20 a titolo di imposta), oltresanzioni e interessi, in relazione ai terreni e alla unità immobiliare fabbricatoindividuato al catasto fabbricati N.C.E.U. Foglio n. 7 mappale 441, Cat.C/02, superficie 380 mq.2. Avverso il predetto avviso il contribuente presentava impugnazionedavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara, contestando «viziposta e pertanto ritenuta inesistente, non convalidabile, né sanabile ancheper difetto di compilazione della relata».3. Allegava, inoltre, di essere coltivatore diretto, titolare di dittaindividuale, con sede nel fabbricato oggetto dell’accertamento e di coltivaregli adiacenti terreni agricoli a cereali con codici ATECO 01. 11. 1 e 01. 12.4. Nulla contestando in relazione al recupero fiscale inerente i terreni,deduceva, invece, per quanto riguardava il fabbricato, che l’edificio, adibitodi fatto a magazzino e deposito di cereali e riso da decenni, dovesse essereconsiderato ai fini fiscali agricolo, benché censito in categoria C/2. Sullabase di tale allegazione, il contribuente invocava le disposizioni agevolativedegli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 504/92 a favore dell’impresa agricola edevidenziando l’irrilevanza della categoria catastale.5. Il Comune di Tornaco si costituiva in primo grado.6. La C.T.P. di Novara, con sentenza n. 152/2019 del 02.07.2019,depositata in data 16.07.2019, respingeva il ricorso, escludendo laNumero registro generale 20174/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 13551/2026Data pubblicazione 10/05/2026sussistenza dei presupposti dell’esenzione, dando rilievo alla omessaeffettuazione, da parte del contribuente, delle modifiche catastali richieste dallanormativa vigente entro il termine del 30.09.2012 al fine di poter goderedell’esenzione impositiva.7. Avverso la sentenza proponeva ricorso il contribuente, ribandendo imotivi posti a sostegno della prima impugnazione.8. La C.T.R. del Piemonte, Sez. n. 4 accoglieva l’appello del Sig. StanchiRenzo con la sentenza n. 231/2022 del 16.12.2021, depositata il 15.02.2022,rigettando l’appello in merito ai visi della notifica dell’avviso di accertamento,ma riconoscendo l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, con laseguente motivazione (della quale si riporta solo uno stralcio): «La presentevicenda attiene recupero a tassazione operato dal Comune di Tornaco sulfabbricato di proprietà dell’odierno appellante, coltivatore diretto, titolaredell’omonima ditta individuale, diretto coltivatrice, corrente nel Comune diTornaco. Come emerge anche dall’accertamento l’immobile è l’unico fabbricatoa disposizione dell’azienda agricola, accanto a terreni dedicati all’attivitàdell’azienda, che consiste nella coltivazione di cereali. Tutti i terreni circostantisono dedicati alla coltivazione dei suddetti cereali ed il fabbricato è benestrumentale agricolo utilizzato quale magazzino di deposito per stoccaggio deimedesimi cereali e del riso. Circostanza questa, peraltro, non contestata dalComune. L’art. 90, c. 3 bis, Dl [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 557, convertito dallaL.26/2/1994, n. 133, riconosce il carattere rurale alle costruzioni strumentaliper l’esercizio dello svolgimento dell’attività agricole, ai sensi dell’art. 2135 cc,se i fabbricati sono destinati alla protezione delle piante; alla conservazione deiprodotti agricoli; alla custodia delle macchine agricole e degli attrezzi e dellescorte occorrenti per la coltivazione allevamento e al ricovero gli animali;all’agriturismo; all’abitazione dei dipendenti esercenti attività agricolenell’azienda tempo determinato, ovvero a tempo determinato per un numeroannuo di giornate lavorative superiore a 100, in conformità alla normativavigente in materia di collocamento. Tutto ciò a prescindere edindipendentemente, dall’indicazione del classamento catastale, posto che èNumero registro generale 20174/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 13551/2026Data pubblicazione 10/05/2026l’effettivo uso del bene (qui non contestato) a determinare la strumentalità omeno dell’immobile rispetto all’attività agricola. Il bene in questione risultaessere sempre stato utilizzato come magazzino per le sementi e raccolto ed ècomunque un bene strumentale all’attività agricola. La parte, ha evidenziato,sin dall’originario ricorso, che in sede di contraddittorio in fase di procedimentoadesione, come l’immobile detenesse da sempre requisiti di strumentalitàrurale e provveduto al cambio di classamento catastale dell’immobile in D/10,ma il Comune, con un’ interpretazione rigorosamente formalistica, hacomunicato di intendere l’immobile come strumentale solo dalla data dieffettivo classamento, ignorando che esso, era immobile strumentale agricoloda decenni, anche se classato in C/2, con ciò disconoscendo la sussistenza deldiritto in capo al ricorrente del diritto all’agevolazione degli artt. 5 e 9,D.Lgs.504 /92 in favore del coltivatore diretto IAP.L’operato del Comune non può venire condiviso, non avendo, così, l’ente tenutoin alcuna considerazione le peculiarità dell’impianto normativo in favore dellapiccola proprietà contadina e del coltivatore diretto IAP, e le agevolazioni cheda tali norme discendono. Dette agevolazioni hanno quali presupposti laconduzione dei fondi, le obiettive caratteristiche di essi, la natura compendiaredei fabbricati all’attività di conduzione svolta del coltivatore diretto.Erroneamente quindi, il Comune non ha riconosciuto la natura strumentaleall’attività agricola, quindi requisito di ruralità e l’esenzione dell’imposta almappale di categoria C/2, in causa, con ciò ignorando anche il dettato dellaCircolare del Ministero delle Finanze 50/E/2000.Nel caso di specie, fabbricati e terreni sono da decenni tutti completamenterurali, agricoli e di compendio all’attività di coltivazione, costituiscono un’estensione dedicata in via esclusiva all’attività agricola, e tale circostanzarisulta incontestata dall’Ente, che nel caso di specie, ha improntato il propriooperato ad una valutazione ed interpretazione normativa eccessivamenteformalistica, che non ha tenuto conto delle peculiarità che concernono leagevolazioni indicate dal legislatore in favore dei coltivatori diretti. Non è ilformale classamento in C/2 o in D/10 che ne distingue la debenza o meno maNumero registro generale 20174/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 13551/2026Data pubblicazione 10/05/2026proprio, secondo la ratio normativa, la natura strumentale o non dell’immobileall’attività agricola, che si ribadisce nel caso di specie non è in discussione».9. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso il Comune di Tornaco,con due motivi di impugnazione.10. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, chiedendo la declaratoriadi inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di sinteticità.11. Il Comune ha depositato memoria a sostegno delle proprie istanze.12. Veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal controricorrente.1.1. Il contribuente, infatti, preliminarmente, rileva che, inpresenza di ricorso di trenta pagine, che riproduce pedissequamente,copiandoli integralmente, sia il testo della sentenza di primo grado, chequella del secondo, nonché stralci di atti, si sia di fronte ad un caso diinammissibilità, per difetto del requisito di sinteticità.1.2. L’eccezione deve essere disattesa, in quanto non solo ilricorso non supera i limiti dimensionali previsti dall’art. 46 disp. att. c.p.c.,ma, a prescindere dall’effettiva riproduzione grafica delle motivazioni dellasentenza di primo e secondo grado e di stralci degli atti processuali, nondeve ritenersi, comunque, né inintelligibile quanto a doglianze e a motivi diimpugnazione, né redatto con modalità tali da attuare una confusa e nonscandita articolazione di critiche che lo rendano non comprensibile.1.3. L’inammissibilità del ricorso per violazione dei criteriredazionali e prolissità, infatti, deve ritenersi riferibile a ipotesi estreme estraordinarie, quale extrema ratio relativa ai casi nei quali l’esercizio deldiritto di difesa, di rilevanza costituzionale, avvenga, travalicandone i limitifino a sconfinare in patologia, tramite modalità contrastanti con il regolareNumero registro generale 20174/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 13551/2026Data pubblicazione 10/05/2026andamento della giustizia, ulteriore parametro previsto dalla Cartafondamentale. Rispetto a quest’ultimo, infatti, il diritto di difesa può essererecessivo solo in casi eccezionali di immotivato eccesso di argomentazionidifensive, tali da configurare un abuso delle prerogative e delle facoltà delleparti processuali al fine di invocare la tutela giurisdizionale.1.4. Sul punto si è recentemente pronunciata questa Corte (Cass.n. 608/2025), che ha evidenziato come «il D.M. n. 110/2023 (sia) attuativodell’art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limitidimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121 cod.proc. civ. (come modificato dal d. lgs. n. 149/2022), secondo cui «tutti gli“garantire il principio di ragionevole durata del processo (…) e il principio dileale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice”. IlD.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1 che l’atto introduttivo delgiudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cuiall'articolo 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm.2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le partiiniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell’atto aesse successive a termini dell’art. 4 D.M. cit. La parte può derogare a talilimiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.). Il format deglida decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Cassazione ex art. 8, comma 3, D.M.cit., criteri indicati ante litteram dal Protocollo citato dal controricorrente,emanato all’atto dell’entrata in vigore della norma primaria. La violazionedei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce, pertanto, inviolazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli attiprocessuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in lineagenerale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in unaNumero registro generale 20174/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 13551/2026Data pubblicazione 10/05/2026esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilitàdelle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti dicontenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (Cass.,Sez. U., 37552/2021).1.5. In buona sostanza, la lunghezza del ricorso (nel caso di speciecomunque contenuto nei limiti di legge) e l’utilizzo anche abbondante distralci di atti e provvedimenti non ne comporta automaticamente lainammissibilità, ricorrendo tale vizio esclusivamente nei casi in cui laprolissità e le modalità di organizzazione ed esplicazione dei motivi didoglianza siano tali da non consentire di comprendere il ragionamento delricorrente fondato su argomentazioni affastellate ed esposte in manieradisorganica e confusa.2. Con il primo motivo di ricorso, l’ente impositore deduce la violazionee/o falsa applicazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133; dell’art. 7, comma 2-bis,del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106; dell’art.13 comma 8 e comma 14-bis del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in l. 22dicembre 2011, n. 214; dell’art. 1 del d.l. 31 agosto 2013 n. 102, conv. inL. 28 ottobre 2013 n. 124; dell’art. 1, comma 1, lett. d) e lett. e) del d.l.30 novembre 2013 n. 133 conv. in l. 29 gennaio 2014 n. 5, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. In particolare, il ricorrente si duoledell’erroneità dell’affermazione della sentenza, nella parte in cui haaffermato che il contribuente ha “provveduto al cambio di classamentocatastale dell’immobile in D/10, ma il Comune, con un’interpretazionerigorosamente formalistica, ha comunicato di intendere l’immobile comestrumentale solo dalla data di effettivo classamento, ignorando che esso,era immobile strumentale agricolo da decenni, anche se classato in C/2”.quando in realtà il contribuente ha solamente richiesto in data 03.05.2018,Numero registro generale 20174/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 13551/2026Data pubblicazione 10/05/2026la sussistenza dei requisiti di ruralità, senza alcun cambio di classamentorispetto al già esistente C/2, come risulta dalla visura catastale.Deduce l’ente impositore che non è condivisibile l’affermazione dellasentenza secondo la quale il presupposto impositivo dipende dalla «naturastrumentale o non dell’immobile all’attività agricola» (non contestata,secondo il giudice di appello) e non, invece, il «formale classamento in C/2o in D/10» risultante dal catasto. Rileva, inoltre, che la richiesta diannotazione di ruralità ex d.l. 70 del 2011 era stata effettuata dalcontribuente oltre il termine utile del 30.09.2012, così che la sentenza, chenon aveva valutato tale circostanza, doveva ritenersi fondata su violazionedi legge.3. Il motivo è fondato.In casi analoghi, questa Corte ha affermato che, in materia di IMU, ai finidell’applicazione dell’esenzione per gli immobili rurali prevista dall'art. 13,comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, non èsufficiente la destinazione di fatto degli stessi immobili ad attività agricoleo di supporto ad attività agricole, bensì che tali caratteristiche risulti dalcatasto o dal classamento ovvero, almeno da annotazione del requisitodella ruralità ai sensi dell'art. 5 del d.m. 26 luglio 2016 effettuata da partedell’Agenzia delle Entrate (cfr. Cass. n. 726/2025).Questa Corte, inoltre, ha precisato che «l'efficacia retroattiva delrequisito di ruralità è riconosciuta dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102del 2013 solo per le domande di variazione catastale presentate entro ladata del 30 settembre 2012, mentre per quelle proposte successivamentel'efficacia dell'annotazione inizia a decorrere dalla data della presentazione»(Cass. n. 105/2025).Nel caso di specie, dunque, è erronea l’interpretazione della CTR inordine alla rilevanza della situazione di fatto rispetto a quella risultante dacatasto. Poiché la variazione catastale è avvenuta nel 2018, a seguito dellaNumero registro generale 20174/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 13551/2026Data pubblicazione 10/05/2026notifica dell’avviso di accertamento, come dedotto dal ricorrente e comeammesso dal contribuente (v. pag. 14 del controricorso), al momentodell’emissione e della notifica dell’atto impositivo , l’immobile, non classatonelle categorie relative ai fondi rurali, non poteva usufruire delleagevolazioni di legge.Non può, peraltro, darsi alcun rilievo ai fini impositivi alla circostanzache il padre del contribuente, nel richiedere la concessione edilizia relativaall’immobile nel 1989, avesse dichiarato che si trattava di immobile ad usorurale.4. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla nullità di sentenza perviolazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 115, primo comma, c.p.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 (o in subordine violazione e/ofalsa applicazione art. 18 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – con il quale il ricorrente si duoledella ritenuta non contestazione circa la tassabilità a fini Imu dei terreniagricoli per l’anno di imposta 2013 – deve ritenersi assorbito.5. In conclusione, il ricorso va accolto e, poiché non vi sonoaccertamenti di merito da demandare al giudice del rinvio, può esseredeciso ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell’originario ricorso.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettal'originario ricorso del contribuente. Condanna il controricorrente acorrispondere al Comune di Tornaco a titolo di compenso le spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.; nonché alleNumero registro generale 20174/2022Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 13551/2026Data pubblicazione 10/05/2026spese per il giudizio di primo grado, che liquida in euro 2000,00 ed in euro2.400,00 oltre accessori, per il giudizio di secondo grado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteMilena Balsamo